Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

In sintesi

La legge garantisce almeno 3 giorni lavorativi retribuiti in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, convivente o di un parente entro il 2° grado. I CCNL spesso estendono la platea dei beneficiari e la durata. Il permesso non è sostituibile con ferie né scalabile dall’orario.

Riferimento normativo

Art. 4, co. 1, L. 53/2000; contrattazione collettiva

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Tabella riepilogativa

Permesso per lutto – legge e CCNL a confronto
Aspetto Legge (L. 53/2000) CCNL (variabile)
Durata 3 giorni lavorativi Spesso 3-5 giorni lavorativi
Retribuzione Piena, a carico del datore Confermata o migliorata
Beneficiari Coniuge, convivente, parenti/affini entro 2° Spesso esteso ad affini 3° e conviventi more uxorio
Decorrenza Dal giorno del decesso (o evento) Idem, salvo diversa previsione
Documentazione Certificato di morte o attestato sanitario Idem

La tutela di legge: 3 giorni per il lutto

L’art. 4, co. 1 della L. 53/2000 garantisce 3 giorni lavorativi retribuiti all’anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, del convivente o di un parente (o affine) entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, nipoti). Il permesso è distinto dalle ferie e non può essere detratto dal monte ferie.

Cosa aggiungono i CCNL

Quasi tutti i CCNL recepiscono e migliorano la legge: molti prevedono 3-5 giorni lavorativi anche per affini di 3° grado (suoceri, cognati) e per i conviventi more uxorio documentati con stato di famiglia. Alcuni CCNL del pubblico impiego arrivano a 5 giorni per il coniuge/figlio. È sempre necessario verificare il contratto applicato.

Come si documenta e si richiede

Il lavoratore deve comunicare il decesso (o la grave infermità) al datore non appena possibile e presentare entro breve tempo il certificato di morte o, nel caso di grave infermità, la documentazione sanitaria. La decorrenza parte dal giorno dell’evento. Il permesso non si cumula con analoghe previsioni di altri istituti per lo stesso evento.

Casi pratici

Tizio – morte del nonno materno

Il nonno di Tizio (parente di 2° grado in linea collaterale) muore di lunedì. Tizio ha diritto a 3 giorni lavorativi retribuiti (lunedì, martedì, mercoledì). Il CCNL Metalmeccanici prevede 4 giorni: Tizio potrà fruire del giorno aggiuntivo.

Caia – grave infermità del coniuge

Il coniuge di Caia è ricoverato in condizioni critiche. La L. 53/2000 consente anche la fruizione del permesso per grave infermità documentata: Caia può richiedere i 3 giorni producendo l’attestato sanitario del ricovero.

Sempronio – morte del suocero

Il suocero di Sempronio (affine di 2° grado) muore. La legge include gli affini entro il 2°: Sempronio ha diritto ai 3 giorni. Se il CCNL estendesse il beneficio agli affini di 3° (es. per la morte del cognato), lo avrebbe per quella fattispecie.

Domande frequenti

I giorni di lutto si contano lavorativi o di calendario?

La L. 53/2000 parla di giorni lavorativi, non di calendario. Se il CCNL non dispone diversamente, domeniche e festivi non vengono conteggiati.

Il permesso per lutto si applica anche ai conviventi di fatto?

La legge include il «convivente»: dal 2016 (L. 76/2016) sono tutelati anche i conviventi di fatto registrati all’anagrafe. Il CCNL può estendere ulteriormente.

Posso aggiungere ferie ai giorni di lutto?

Sì, i due istituti sono distinti. Il lavoratore può aggiungere giorni di ferie o permessi ordinari, previo accordo col datore.

Il permesso per lutto è retribuito?

Sì, i 3 giorni sono interamente a carico del datore e vengono retribuiti come ordinari giorni lavorativi.

Vale anche per la morte di un animale domestico?

No. La legge e i CCNL non prevedono permessi retribuiti per questo caso. Il lavoratore può eventualmente concordare ferie o permessi non retribuiti.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L art. 4, co. 1, della L. 53/2000 garantisce almeno 3 giorni lavorativi retribuiti l anno per il decesso o la documentata grave infermita di coniuge, convivente o parente entro il 2 grado.
  • Il permesso e retribuito a carico del datore e non e sostituibile con ferie ne scalabile dal monte ferie.
  • I CCNL spesso ampliano la platea dei beneficiari (affini, conviventi more uxorio) e la durata.
  • La fruizione decorre dal giorno dell evento e va documentata con certificato di morte o attestazione sanitaria.
  • Per la grave infermita possono essere previste modalita alternative, come la riduzione dell orario, secondo la normativa attuativa.
Indice dei contenuti

Il permesso per lutto risponde a un bisogno umano elementare: disporre di alcuni giorni per affrontare la perdita di una persona cara e gli adempimenti che ne conseguono. La legge lo riconosce come diritto autonomo, distinto dalle ferie, e la contrattazione collettiva spesso lo amplia.

La tutela di legge: tre giorni

L art. 4, comma 1, della L. 53/2000 garantisce tre giorni lavorativi retribuiti all anno in caso di decesso o di documentata grave infermita del coniuge, del convivente o di un parente o affine entro il secondo grado. Rientrano quindi, tra gli altri, genitori, figli, fratelli e sorelle, nonni e nipoti. Il permesso e retribuito a carico del datore e ha natura distinta rispetto alle ferie.

Non e sostituibile con le ferie

Un punto spesso frainteso e l autonomia del permesso: non puo essere detratto dal monte ferie ne il datore puo imporre al dipendente di usare le ferie al posto del permesso. Si tratta di due istituti diversi, con finalita diverse. Il permesso per lutto risponde a una esigenza eccezionale e improvvisa, le ferie a quella di riposo programmato.

Cosa aggiungono i CCNL

La disciplina legale e una base minima migliorabile. Molti CCNL recepiscono i tre giorni e li ampliano: aumentano la durata, estendono la platea agli affini di grado piu lontano o ai conviventi more uxorio, o prevedono modalita di fruizione piu flessibili. E sempre opportuno verificare il contratto applicato, perche il trattamento concreto puo essere piu favorevole di quello di legge.

Decorrenza e fruizione

Il permesso decorre, in linea generale, dal giorno del decesso o dell evento e va fruito nei giorni immediatamente connessi, salvo diversa previsione del contratto. La continuita con l evento e coerente con la finalita dell istituto: i giorni servono per il lutto e gli adempimenti, non come permesso libero da utilizzare in qualunque momento dell anno.

La grave infermita e le alternative

Oltre al decesso, la norma copre la documentata grave infermita dei familiari indicati. In questa ipotesi la normativa attuativa puo consentire, in accordo tra le parti, modalita alternative al permesso, come una temporanea riduzione dell orario di lavoro corrispondente, in modo da assicurare assistenza senza una astensione totale. Sono soluzioni da concordare e documentare.

La documentazione

Per fruire del permesso occorre documentare l evento: il certificato di morte in caso di decesso, l attestazione sanitaria in caso di grave infermita. La produzione della documentazione, anche successiva, e necessaria per giustificare l assenza e distinguerla da altri permessi. Conservare i documenti tutela il lavoratore in caso di verifiche.

Coordinamento con la malattia del lavoratore

Il permesso per lutto e autonomo anche rispetto alla malattia del lavoratore: se il dipendente, a causa dell evento luttuoso, si trova in una condizione che richiede assenza per ragioni di salute, restano applicabili le regole proprie della malattia, con relativa certificazione. I due istituti rispondono a presupposti diversi e non si escludono a vicenda, fermo restando l obbligo di documentare ciascuna assenza secondo la sua natura.

Domande frequenti

Quanti giorni di permesso spettano per lutto?

La legge garantisce almeno 3 giorni lavorativi retribuiti l anno per decesso o grave infermita di coniuge, convivente o parente/affine entro il 2 grado; i CCNL spesso ne prevedono di piu.

Il permesso per lutto si scala dalle ferie?

No. E un diritto autonomo, retribuito e distinto dalle ferie: non puo essere detratto dal monte ferie ne sostituito con esse.

Per quali familiari spetta?

Per coniuge, convivente e parenti o affini entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti). I CCNL possono estendere la platea.

Cosa serve per giustificare il permesso?

Il certificato di morte in caso di decesso o l attestazione sanitaria in caso di grave infermita, da produrre al datore.

Vale anche per la grave infermita e non solo per il decesso?

Si. Per la grave infermita documentata possono essere concordate anche modalita alternative, come una riduzione temporanea dell orario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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