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Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
La legge garantisce almeno 3 giorni lavorativi retribuiti in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, convivente o di un parente entro il 2° grado. I CCNL spesso estendono la platea dei beneficiari e la durata. Il permesso non è sostituibile con ferie né scalabile dall'orario.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Ferie e permessi

In sintesi

La legge garantisce almeno 3 giorni lavorativi retribuiti in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, convivente o di un parente entro il 2° grado. I CCNL spesso estendono la platea dei beneficiari e la durata. Il permesso non è sostituibile con ferie né scalabile dall’orario.

Riferimento normativo

Art. 4, co. 1, L. 53/2000; contrattazione collettiva

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Tabella riepilogativa

Permesso per lutto — legge e CCNL a confronto
Aspetto Legge (L. 53/2000) CCNL (variabile)
Durata 3 giorni lavorativi Spesso 3-5 giorni lavorativi
Retribuzione Piena, a carico del datore Confermata o migliorata
Beneficiari Coniuge, convivente, parenti/affini entro 2° Spesso esteso ad affini 3° e conviventi more uxorio
Decorrenza Dal giorno del decesso (o evento) Idem, salvo diversa previsione
Documentazione Certificato di morte o attestato sanitario Idem

La tutela di legge: 3 giorni per il lutto

L’art. 4, co. 1 della L. 53/2000 garantisce 3 giorni lavorativi retribuiti all’anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, del convivente o di un parente (o affine) entro il 2° grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, nipoti). Il permesso è distinto dalle ferie e non può essere detratto dal monte ferie.

Cosa aggiungono i CCNL

Quasi tutti i CCNL recepiscono e migliorano la legge: molti prevedono 3-5 giorni lavorativi anche per affini di 3° grado (suoceri, cognati) e per i conviventi more uxorio documentati con stato di famiglia. Alcuni CCNL del pubblico impiego arrivano a 5 giorni per il coniuge/figlio. È sempre necessario verificare il contratto applicato.

Come si documenta e si richiede

Il lavoratore deve comunicare il decesso (o la grave infermità) al datore non appena possibile e presentare entro breve tempo il certificato di morte o, nel caso di grave infermità, la documentazione sanitaria. La decorrenza parte dal giorno dell’evento. Il permesso non si cumula con analoghe previsioni di altri istituti per lo stesso evento.

Casi pratici

Tizio — morte del nonno materno

Il nonno di Tizio (parente di 2° grado in linea collaterale) muore di lunedì. Tizio ha diritto a 3 giorni lavorativi retribuiti (lunedì, martedì, mercoledì). Il CCNL Metalmeccanici prevede 4 giorni: Tizio potrà fruire del giorno aggiuntivo.

Caia — grave infermità del coniuge

Il coniuge di Caia è ricoverato in condizioni critiche. La L. 53/2000 consente anche la fruizione del permesso per grave infermità documentata: Caia può richiedere i 3 giorni producendo l’attestato sanitario del ricovero.

Sempronio — morte del suocero

Il suocero di Sempronio (affine di 2° grado) muore. La legge include gli affini entro il 2°: Sempronio ha diritto ai 3 giorni. Se il CCNL estendesse il beneficio agli affini di 3° (es. per la morte del cognato), lo avrebbe per quella fattispecie.

Domande frequenti

I giorni di lutto si contano lavorativi o di calendario?

La L. 53/2000 parla di giorni lavorativi, non di calendario. Se il CCNL non dispone diversamente, domeniche e festivi non vengono conteggiati.

Il permesso per lutto si applica anche ai conviventi di fatto?

La legge include il «convivente»: dal 2016 (L. 76/2016) sono tutelati anche i conviventi di fatto registrati all’anagrafe. Il CCNL può estendere ulteriormente.

Posso aggiungere ferie ai giorni di lutto?

Sì, i due istituti sono distinti. Il lavoratore può aggiungere giorni di ferie o permessi ordinari, previo accordo col datore.

Il permesso per lutto è retribuito?

Sì, i 3 giorni sono interamente a carico del datore e vengono retribuiti come ordinari giorni lavorativi.

Vale anche per la morte di un animale domestico?

No. La legge e i CCNL non prevedono permessi retribuiti per questo caso. Il lavoratore può eventualmente concordare ferie o permessi non retribuiti.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

I giorni di lutto si contano lavorativi o di calendario?

La L. 53/2000 parla di giorni lavorativi, non di calendario. Se il CCNL non dispone diversamente, domeniche e festivi non vengono conteggiati.

Il permesso per lutto si applica anche ai conviventi di fatto?

La legge include il «convivente»: dal 2016 (L. 76/2016) sono tutelati anche i conviventi di fatto registrati all'anagrafe. Il CCNL può estendere ulteriormente.

Posso aggiungere ferie ai giorni di lutto?

Sì, i due istituti sono distinti. Il lavoratore può aggiungere giorni di ferie o permessi ordinari, previo accordo col datore.

Il permesso per lutto è retribuito?

Sì, i 3 giorni sono interamente a carico del datore e vengono retribuiti come ordinari giorni lavorativi.

Vale anche per la morte di un animale domestico?

No. La legge e i CCNL non prevedono permessi retribuiti per questo caso. Il lavoratore può eventualmente concordare ferie o permessi non retribuiti.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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