Testo dell'articoloVigente
Se il datore di lavoro è insolvente o sottoposto a procedura concorsuale, il Fondo di Garanzia INPS paga il TFR non corrisposto e, in base al D.Lgs. 80/1992 (attuazione della direttiva UE), anche le ultime tre mensilità di retribuzione. La domanda va presentata all’INPS con la documentazione della procedura.
Quanto TFR hai maturato?
Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata.
Tabella riepilogativa
| Prestazione | Presupposto | Limite |
|---|---|---|
| TFR non corrisposto | Insolvenza / procedura concorsuale del datore | Intero TFR maturato e non pagato |
| Ultime 3 mensilità di retribuzione | Apertura procedura concorsuale (D.Lgs. 80/1992) | Entro il triennio precedente la procedura; massimale rivalutato annualmente |
| Contributi previdenziali | Non coperti dal Fondo di Garanzia | — (gestito separatamente) |
Quando si può ricorrere al Fondo di Garanzia
Il Fondo di Garanzia interviene quando il datore non riesce a pagare il TFR per insolvenza o per apertura di una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria). Non è necessario il fallimento dichiarato: è sufficiente l’apertura di una procedura che accerti l’insolvenza del datore.
Come presentare la domanda
Il lavoratore (o i suoi eredi) presenta domanda all’INPS tramite il portale online o il patronato. Occorre allegare: documentazione attestante il credito (buste paga, CU, calcolo TFR); prova dell’apertura della procedura concorsuale (decreto del tribunale) o, in caso di mera insolvenza senza procedura formale, documentazione che dimostri l’inutile tentativo di recupero del credito. L’INPS istruisce la pratica e liquida direttamente al lavoratore.
Le ultime tre mensilità: il D.Lgs. 80/1992
Il D.Lgs. 80/1992, attuazione della direttiva comunitaria 80/987/CEE, estende la tutela del Fondo alle ultime tre mensilità di retribuzione non pagate nel triennio precedente l’apertura della procedura. Il rimborso è soggetto a un massimale annualmente rivalutato dall’INPS. Le mensilità coperte non includono necessariamente le ultime tre in assoluto: si considerano quelle rientranti nel periodo di protezione.
Casi pratici
L’azienda di Tizio viene ammessa alla liquidazione giudiziale. Il TFR (8.000 €) non è stato pagato. Tizio presenta domanda al Fondo di Garanzia INPS allegando il decreto del tribunale e il prospetto del TFR dalle buste paga: l’INPS liquida l’intero importo.
Caia ha tre mesi di stipendio arretrato al momento dell’apertura del concordato preventivo. Presenta domanda per le ultime tre mensilità ai sensi del D.Lgs. 80/1992: ottiene il rimborso fino al massimale INPS vigente.
Il piccolo datore di Sempronio è irreperibile e non ha patrimonio aggredibile; non è stata aperta alcuna procedura. Sempronio può comunque accedere al Fondo di Garanzia dimostrando all’INPS l’inutile escussione del debitore (ad esempio con un pignoramento andato a vuoto).
Domande frequenti
Il Fondo di Garanzia INPS paga tutto il TFR maturato?
Sì, paga l’intero TFR non corrisposto accantonato durante il rapporto, senza massimale specifico sull’importo del TFR (a differenza del massimale previsto per le ultime mensilità).
Quanto tempo ho per presentare la domanda?
Il termine di prescrizione per il credito verso il Fondo di Garanzia è di 5 anni dall’apertura della procedura concorsuale o dal momento in cui il credito è diventato esigibile.
Il Fondo copre anche i contributi non versati dal datore?
No. I contributi previdenziali omessi sono una questione separata: l’INPS può accertarli e coprirli come contribuzione figurativa in alcuni casi, ma non tramite il Fondo di Garanzia.
Serve l'ammissione al passivo per accedere al Fondo?
Non sempre: per alcune procedure (concordato, amministrazione straordinaria) può essere necessario aver presentato la domanda di ammissione al passivo; in altri casi basta documentare il credito con le buste paga.
Il Fondo di Garanzia interviene anche per i lavoratori domestici?
No. Il Fondo di Garanzia si applica ai lavoratori subordinati del settore privato; i lavoratori domestici (colf, badanti) non rientrano nel campo di applicazione della L. 297/1982.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Il Fondo di Garanzia INPS paga tutto il TFR maturato?
Sì, paga l'intero TFR non corrisposto accantonato durante il rapporto, senza massimale specifico sull'importo del TFR (a differenza del massimale previsto per le ultime mensilità).
Quanto tempo ho per presentare la domanda?
Il termine di prescrizione per il credito verso il Fondo di Garanzia è di 5 anni dall'apertura della procedura concorsuale o dal momento in cui il credito è diventato esigibile.
Il Fondo copre anche i contributi non versati dal datore?
No. I contributi previdenziali omessi sono una questione separata: l'INPS può accertarli e coprirli come contribuzione figurativa in alcuni casi, ma non tramite il Fondo di Garanzia.
Serve l'ammissione al passivo per accedere al Fondo?
Non sempre: per alcune procedure (concordato, amministrazione straordinaria) può essere necessario aver presentato la domanda di ammissione al passivo; in altri casi basta documentare il credito con le buste paga.
Il Fondo di Garanzia interviene anche per i lavoratori domestici?
No. Il Fondo di Garanzia si applica ai lavoratori subordinati del settore privato; i lavoratori domestici (colf, badanti) non rientrano nel campo di applicazione della L. 297/1982.
Vedi anche