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La NASpI è l’indennità di disoccupazione per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro. Per ottenerla occorrono almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e la domanda va presentata entro 68 giorni dalla cessazione. L’importo e la durata dipendono dalla retribuzione e dalla contribuzione maturata.
Quanta NASpI ti spetta?
Calcola importo e durata dell'indennità di disoccupazione 2026, con massimale e décalage.
Tabella riepilogativa
| Elemento | Regola |
|---|---|
| Stato richiesto | Disoccupazione involontaria (licenziamento, fine contratto, giusta causa, risoluzione protetta) |
| Requisito contributivo | Almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la cessazione |
| Requisito dello stato di disoccupazione | Dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro (DID) al Centro per l’impiego |
| Domanda | Telematica all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione |
| Durata massima | 24 mesi (metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni) |
| Décalage | Riduzione del 3% al mese dal sesto mese (dall’ottavo per chi ha 55 anni o più) |
| Importi | Aggiornati annualmente dall’INPS con massimale mensile |
Chi ha diritto alla NASpI
La NASpI spetta ai lavoratori dipendenti – compreso il personale artistico e i dirigenti – che si trovano in stato di disoccupazione involontaria. Sono incluse: la perdita del lavoro per licenziamento (anche per giusta causa), la scadenza di un contratto a termine, le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale in sede protetta (conciliazione sindacale o Ispettorato del Lavoro). Sono invece escluse le dimissioni volontarie ordinarie, salvo quelle per giusta causa.
Il requisito contributivo
Il lavoratore deve poter far valere almeno 13 settimane di contributi nel quadriennio che precede la data di cessazione del rapporto. Non è richiesto un periodo minimo di anzianità nell’ultimo impiego: rileva la contribuzione complessiva nei 4 anni, anche derivante da più rapporti di lavoro distinti.
Come presentare la domanda
La domanda si presenta esclusivamente in via telematica tramite il sito INPS (portale MyINPS), tramite il proprio patronato di riferimento o tramite un CAF abilitato. Il termine è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Se presentata entro 8 giorni dalla cessazione, la NASpI decorre dall’ottavo giorno; altrimenti decorre dal giorno successivo alla domanda. Prima o contestualmente alla domanda occorre rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al Centro per l’impiego competente.
Décalage: la riduzione mensile
A partire dal sesto mese di fruizione l’importo mensile della NASpI si riduce del 3% ogni mese (décalage, art. 4 D.Lgs. 22/2015 come modificato dalla L. 234/2021). Per i lavoratori con 55 anni o più, il décalage scatta dall’ottavo mese. Questa riduzione progressiva incentiva la ripresa di un’occupazione nel più breve tempo possibile.
Casi pratici
Tizio viene licenziato dopo 3 anni di lavoro continuativo. Ha accumulato ben più di 13 settimane di contributi nel quadriennio e presenta domanda NASpI entro 68 giorni. Ha diritto all’indennità per una durata pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, con importo calcolato sulla sua retribuzione media.
Caia si dimette senza una giusta causa: la NASpI non spetta, perché le dimissioni volontarie escludono lo stato di disoccupazione involontaria. Potrà accedere alla NASpI solo se in futuro perderà il lavoro in modo involontario.
Sempronio lavora con un contratto a termine che scade senza rinnovo. La scadenza del contratto costituisce disoccupazione involontaria: se ha almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti, ha diritto alla NASpI e deve presentare domanda entro 68 giorni dalla scadenza.
Domande frequenti
La NASpI spetta anche dopo le dimissioni per giusta causa?
Sì. Le dimissioni per giusta causa – ad esempio mancato pagamento dello stipendio o mobbing – sono equiparate al licenziamento ai fini della NASpI. Occorre documentare la giusta causa.
Quante settimane di contributi servono per la NASpI?
Almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto, indipendentemente da quanti datori di lavoro le abbiano versate.
Entro quando va presentata la domanda NASpI?
Entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, in via telematica tramite INPS, patronato o CAF abilitato.
Il décalage riduce subito l'importo della NASpI?
No. La riduzione del 3% mensile scatta dal sesto mese (dall’ottavo per chi ha 55 anni o più) e si applica ogni mese successivo fino alla scadenza della prestazione.
La NASpI è compatibile con il lavoro dipendente?
Solo parzialmente. La ripresa di un lavoro dipendente comporta la sospensione o la decadenza dalla NASpI, a seconda della durata del nuovo rapporto. Vedere l’articolo specifico sul cumulo.
Chi non ha diritto alla NASpI?
Non hanno diritto alla NASpI i lavoratori autonomi (per loro esiste la DIS-COLL se collaboratori coordinati), i dipendenti pubblici a tempo indeterminato, i pensionati e chi si dimette volontariamente senza giusta causa.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) è la principale tutela contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori dipendenti, disciplinata dal D.Lgs. 22/2015. Sostituisce un sostegno al reddito a chi perde il lavoro senza colpa, a condizione che ricorrano determinati requisiti contributivi e di stato. La regola guida è la tempestività: i termini per la domanda sono brevi e di decadenza.
Chi ha diritto alla NASpI
La NASpI spetta ai lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione involontaria: licenziamento (anche per giusta causa), scadenza del contratto a termine, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta. Sono escluse le dimissioni volontarie ordinarie, salvo quelle per giusta causa. La natura involontaria della cessazione è il presupposto centrale.
Il requisito contributivo
Occorre poter far valere almeno tredici settimane di contribuzione nel quadriennio che precede la cessazione del rapporto. Non è richiesta un'anzianità minima nell'ultimo impiego: rileva la contribuzione complessiva nei quattro anni, anche derivante da più rapporti distinti. Questo consente l'accesso anche a chi ha avuto un percorso lavorativo frammentato.
Lo stato di disoccupazione e la DID
Prima o contestualmente alla domanda, il lavoratore deve rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro, che attesta lo stato di disoccupazione e la disponibilità a partecipare alle misure di politica attiva. Lo stato di disoccupazione va mantenuto durante la fruizione, pena la decadenza o la sospensione del trattamento.
Termini e decorrenza della domanda
La domanda si presenta esclusivamente in via telematica all'INPS, tramite il portale, il patronato o un CAF abilitato, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Se presentata entro i primi giorni dalla cessazione la NASpI decorre da una data anticipata; in caso contrario decorre dal giorno successivo alla domanda. Il rispetto del termine dei 68 giorni è essenziale: oltre, il diritto si perde.
Durata della prestazione
La NASpI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive presenti negli ultimi quattro anni, entro il limite massimo previsto dalla legge. La durata effettiva dipende quindi dalla storia contributiva del singolo lavoratore.
Importo e décalage
L'importo è commisurato alla retribuzione media degli ultimi anni, entro un massimale mensile aggiornato annualmente dall'INPS. A partire da un certo mese di fruizione l'indennità si riduce progressivamente (meccanismo del décalage), con le eccezioni e le decorrenze stabilite dalla normativa vigente. Gli importi puntuali e i massimali vanno letti sulle circolari INPS aggiornate, non su valori datati.
Compatibilità con nuova attività
La NASpI è compatibile, entro certi limiti e con obbligo di comunicazione all'INPS, con lo svolgimento di una nuova attività di lavoro che produca redditi contenuti. In caso di nuova occupazione subordinata superiore a una certa durata la prestazione può essere sospesa o ridotta. Le regole di cumulo vanno verificate sulle indicazioni INPS aggiornate.
Domande frequenti
Quali requisiti servono per la NASpI?
Stato di disoccupazione involontaria e almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la cessazione. Occorre inoltre rendere la DID al lavoro.
Entro quando va presentata la domanda?
Entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, esclusivamente in via telematica all'INPS, tramite portale, patronato o CAF. È un termine di decadenza.
Spetta la NASpI se mi dimetto?
Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI; spetta invece in caso di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale in sede protetta.
Quanto dura la NASpI?
Per un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni, entro il limite massimo previsto dalla legge.
L'importo resta sempre uguale?
No: a partire da un certo mese di fruizione l'importo si riduce progressivamente (décalage), salvo le eccezioni previste. Importi e massimali sono aggiornati annualmente dall'INPS.