Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Guida pratica · Lavoro · Dimissioni

In sintesi

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza dover motivare la scelta. Il lavoratore deve però sempre usare la procedura telematica obbligatoria per le dimissioni. Se il preavviso è invece previsto dal CCNL anche in prova, va rispettato.

Riferimento normativo

Art. 2096 Codice Civile

Tabella riepilogativa

Dimissioni in prova vs. dimissioni ordinarie
Aspetto Durante la prova Fuori dalla prova
Preavviso Di norma non dovuto (salvo CCNL) Previsto dal CCNL
Motivazione Non richiesta Non richiesta
Procedura Telematica (come le ordinarie) Telematica
TFR Spetta pro quota per i giorni lavorati Spetta
Ferie maturate Spettano in proporzione (o indennità sostitutiva) Spettano

Il principio del libero recesso in prova

L’art. 2096 del codice civile prevede che durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e senza dover fornire motivazione. Questa libertà riflette la natura del patto di prova, che serve proprio a consentire una valutazione reciproca senza vincoli eccessivi.

Il periodo di prova deve essere previsto per iscritto nel contratto e la sua durata massima è fissata dalla legge e dal CCNL (varia in base alla qualifica).

Attenzione al CCNL: alcuni prevedono un preavviso anche in prova

Non tutti i CCNL escludono il preavviso durante la prova. Alcuni contratti collettivi introducono termini minimi (ad esempio 3-5 giorni) anche per il recesso in prova. Prima di dimettersi con effetto immediato, è necessario verificare il contratto applicato. Se il CCNL prevede un preavviso anche in questa fase e il lavoratore non lo rispetta, potrebbe dover corrispondere l’indennità sostitutiva.

Cosa spetta economicamente al termine della prova

Anche se il rapporto si chiude durante la prova, il lavoratore ha diritto a tutti gli istituti maturati proporzionalmente: TFR (calcolato sui giorni lavorati), ferie non godute (o indennità sostitutiva), ratei di tredicesima e, se applicabile, di quattordicesima. Il datore è tenuto a consegnare il CUD/certificazione unica per i compensi erogati.

Casi pratici

Tizio – recede il primo mese di prova

Tizio inizia un nuovo impiego il 1° giugno con prova di tre mesi. Dopo tre settimane decide che il lavoro non fa per lui. Si dimette via cliclavoro.gov.it; il suo CCNL non prevede preavviso in prova. Il rapporto cessa immediatamente e riceve la liquidazione proporzionale (TFR, ferie maturate, rateo tredicesima).

Caia – CCNL con 5 giorni di preavviso anche in prova

Il CCNL di Caia prevede 5 giorni di preavviso anche nel periodo di prova. Se Caia vuole dimettersi subito senza lavorarli, deve pagare al datore l’indennità per 5 giorni, che tipicamente viene trattenuta dalla liquidazione finale.

Sempronio – prova già scaduta senza comunicazione

Sempronio si trova in situazione di incertezza: il contratto prevedeva 3 mesi di prova ma non è mai stata fatta una comunicazione esplicita di esito positivo. Se il rapporto è continuato oltre il termine senza recesso, si considera confermato a tempo indeterminato. Per dimettersi ora deve seguire la procedura ordinaria con preavviso da CCNL.

Domande frequenti

Devo dare preavviso se mi dimetto durante la prova?

Di regola no: la legge consente il recesso libero in prova. Tuttavia alcuni CCNL prevedono un termine minimo anche in questa fase, quindi è necessario verificare il contratto applicato.

Devo comunque usare la procedura telematica se sono in prova?

Sì. Le dimissioni telematiche tramite cliclavoro.gov.it sono obbligatorie per tutti i lavoratori dipendenti privati, indipendentemente dalla fase del rapporto, tranne le eccezioni di legge (es. domestici).

TFR e ferie maturano anche in periodo di prova?

Sì. Tutti gli istituti economici maturano in proporzione ai giorni lavorati, anche se il rapporto termina durante la prova.

Il datore può licenziarmi durante la prova senza motivare?

Sì, per la stessa regola del libero recesso in prova. Deve tuttavia rispettare il divieto di discriminazione e, se applicabili, le tutele speciali (ad es. in caso di gravidanza o malattia).

Quanto può durare il periodo di prova?

La durata massima varia per legge e CCNL in base alla categoria: per gli operai è generalmente più breve, per i quadri e dirigenti può arrivare a sei mesi. Ogni CCNL detta le proprie regole.

Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Durante la prova vige il libero recesso: entrambe le parti possono recedere senza preavviso né motivazione (art. 2096 c.c.).
  • Alcuni CCNL prevedono pero' un breve preavviso anche in prova: va verificato il contratto applicato.
  • Le dimissioni richiedono sempre la procedura telematica obbligatoria, anche in periodo di prova.
  • TFR, ferie maturate e ratei di tredicesima spettano in proporzione ai giorni lavorati.
  • Se il rapporto prosegue oltre il termine della prova senza recesso, si considera confermato a tempo indeterminato.
  • Restano fermi i divieti di recesso discriminatorio e le tutele speciali (es. gravidanza).
Indice dei contenuti

Le dimissioni durante il periodo di prova combinano la regola del libero recesso con gli adempimenti formali ordinari delle dimissioni. Conoscere bene questo intreccio evita errori che possono costare un'indennita' o, peggio, l'inefficacia delle dimissioni stesse.

Il libero recesso dell'art. 2096 c.c.

Durante la prova ciascuna parte può recedere senza obbligo di preavviso e senza dover motivare la scelta. E' la conseguenza diretta della funzione del patto di prova, che serve a una valutazione reciproca priva di vincoli eccessivi. Il lavoratore può quindi, in linea di principio, dimettersi con effetto immediato.

L'eccezione del preavviso da CCNL

La regola del recesso immediato non e' assoluta: alcuni contratti collettivi introducono un breve termine di preavviso anche in fase di prova. Prima di lasciare il posto con effetto immediato e' quindi indispensabile verificare il CCNL applicato: se prevede un preavviso e il lavoratore non lo rispetta, può essere dovuta l'indennita' sostitutiva corrispondente.

La procedura telematica obbligatoria

Anche in prova le dimissioni dei lavoratori dipendenti privati devono seguire la procedura telematica obbligatoria, tramite il portale ministeriale o un soggetto abilitato (patronato, sindacato, consulente). Una comunicazione verbale o una semplice lettera non bastano: senza la procedura telematica le dimissioni sono inefficaci. Restano escluse solo le ipotesi previste dalla legge, come il lavoro domestico.

Cosa spetta economicamente

La brevita' del rapporto non cancella i diritti maturati: spettano il TFR calcolato sui giorni lavorati, le ferie maturate e non godute (o la relativa indennita' sostitutiva), i ratei di tredicesima ed eventuale quattordicesima. Il datore deve poi rilasciare la certificazione unica per i compensi erogati.

La prova scaduta senza comunicazione

Se il rapporto prosegue oltre il termine del patto di prova senza che intervenga un recesso, la prova si intende superata e il rapporto si consolida a tempo indeterminato. Da quel momento le eventuali dimissioni seguono le regole ordinarie, con il preavviso pieno previsto dal CCNL.

I limiti al recesso anche in prova

Il libero recesso non e' arbitrio: anche in prova il datore non può recedere per ragioni discriminatorie o ritorsive, e restano operative le tutele speciali, ad esempio in caso di gravidanza. Un recesso datoriale che mascheri un intento vietato e' contestabile e può essere dichiarato nullo.

Domande frequenti

Devo dare preavviso se mi dimetto durante la prova?

Di regola no: la legge consente il recesso libero in prova. Tuttavia alcuni CCNL prevedono un breve termine di preavviso anche in questa fase, quindi e' necessario verificare il contratto applicato prima di lasciare con effetto immediato.

Devo usare la procedura telematica anche in prova?

Si'. Le dimissioni telematiche sono obbligatorie per tutti i lavoratori dipendenti privati a prescindere dalla fase del rapporto, salvo le eccezioni di legge come il lavoro domestico. Senza la procedura le dimissioni sono inefficaci.

TFR e ferie maturano anche in prova?

Si'. Tutti gli istituti economici - TFR, ferie, ratei di tredicesima - maturano in proporzione ai giorni effettivamente lavorati, anche se il rapporto termina durante la prova.

Il datore puo' licenziarmi in prova senza motivare?

Si', per la stessa regola del libero recesso. Deve pero' rispettare il divieto di discriminazione e, quando applicabili, le tutele speciali (ad esempio in caso di gravidanza o di stato protetto).

Cosa succede se la prova scade senza comunicazioni?

Se il rapporto prosegue oltre il termine della prova senza recesso, si intende confermato a tempo indeterminato. Da quel momento le dimissioni seguono le regole ordinarie, con il preavviso pieno previsto dal CCNL.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.