Testo dell'articoloVigente
Durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere liberamente, senza obbligo di preavviso e senza dover motivare la scelta. Il lavoratore deve però sempre usare la procedura telematica obbligatoria per le dimissioni. Se il preavviso è invece previsto dal CCNL anche in prova, va rispettato.
Tabella riepilogativa
| Aspetto | Durante la prova | Fuori dalla prova |
|---|---|---|
| Preavviso | Di norma non dovuto (salvo CCNL) | Previsto dal CCNL |
| Motivazione | Non richiesta | Non richiesta |
| Procedura | Telematica (come le ordinarie) | Telematica |
| TFR | Spetta pro quota per i giorni lavorati | Spetta |
| Ferie maturate | Spettano in proporzione (o indennità sostitutiva) | Spettano |
Il principio del libero recesso in prova
L’art. 2096 del codice civile prevede che durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso e senza dover fornire motivazione. Questa libertà riflette la natura del patto di prova, che serve proprio a consentire una valutazione reciproca senza vincoli eccessivi.
Il periodo di prova deve essere previsto per iscritto nel contratto e la sua durata massima è fissata dalla legge e dal CCNL (varia in base alla qualifica).
Attenzione al CCNL: alcuni prevedono un preavviso anche in prova
Non tutti i CCNL escludono il preavviso durante la prova. Alcuni contratti collettivi introducono termini minimi (ad esempio 3-5 giorni) anche per il recesso in prova. Prima di dimettersi con effetto immediato, è necessario verificare il contratto applicato. Se il CCNL prevede un preavviso anche in questa fase e il lavoratore non lo rispetta, potrebbe dover corrispondere l’indennità sostitutiva.
Cosa spetta economicamente al termine della prova
Anche se il rapporto si chiude durante la prova, il lavoratore ha diritto a tutti gli istituti maturati proporzionalmente: TFR (calcolato sui giorni lavorati), ferie non godute (o indennità sostitutiva), ratei di tredicesima e, se applicabile, di quattordicesima. Il datore è tenuto a consegnare il CUD/certificazione unica per i compensi erogati.
Casi pratici
Tizio inizia un nuovo impiego il 1° giugno con prova di tre mesi. Dopo tre settimane decide che il lavoro non fa per lui. Si dimette via cliclavoro.gov.it; il suo CCNL non prevede preavviso in prova. Il rapporto cessa immediatamente e riceve la liquidazione proporzionale (TFR, ferie maturate, rateo tredicesima).
Il CCNL di Caia prevede 5 giorni di preavviso anche nel periodo di prova. Se Caia vuole dimettersi subito senza lavorarli, deve pagare al datore l’indennità per 5 giorni, che tipicamente viene trattenuta dalla liquidazione finale.
Sempronio si trova in situazione di incertezza: il contratto prevedeva 3 mesi di prova ma non è mai stata fatta una comunicazione esplicita di esito positivo. Se il rapporto è continuato oltre il termine senza recesso, si considera confermato a tempo indeterminato. Per dimettersi ora deve seguire la procedura ordinaria con preavviso da CCNL.
Domande frequenti
Devo dare preavviso se mi dimetto durante la prova?
Di regola no: la legge consente il recesso libero in prova. Tuttavia alcuni CCNL prevedono un termine minimo anche in questa fase, quindi è necessario verificare il contratto applicato.
Devo comunque usare la procedura telematica se sono in prova?
Sì. Le dimissioni telematiche tramite cliclavoro.gov.it sono obbligatorie per tutti i lavoratori dipendenti privati, indipendentemente dalla fase del rapporto, tranne le eccezioni di legge (es. domestici).
TFR e ferie maturano anche in periodo di prova?
Sì. Tutti gli istituti economici maturano in proporzione ai giorni lavorati, anche se il rapporto termina durante la prova.
Il datore può licenziarmi durante la prova senza motivare?
Sì, per la stessa regola del libero recesso in prova. Deve tuttavia rispettare il divieto di discriminazione e, se applicabili, le tutele speciali (ad es. in caso di gravidanza o malattia).
Quanto può durare il periodo di prova?
La durata massima varia per legge e CCNL in base alla categoria: per gli operai è generalmente più breve, per i quadri e dirigenti può arrivare a sei mesi. Ogni CCNL detta le proprie regole.
Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Devo dare preavviso se mi dimetto durante la prova?
Di regola no: la legge consente il recesso libero in prova. Tuttavia alcuni CCNL prevedono un termine minimo anche in questa fase, quindi è necessario verificare il contratto applicato.
Devo comunque usare la procedura telematica se sono in prova?
Sì. Le dimissioni telematiche tramite cliclavoro.gov.it sono obbligatorie per tutti i lavoratori dipendenti privati, indipendentemente dalla fase del rapporto, tranne le eccezioni di legge (es. domestici).
TFR e ferie maturano anche in periodo di prova?
Sì. Tutti gli istituti economici maturano in proporzione ai giorni lavorati, anche se il rapporto termina durante la prova.
Il datore può licenziarmi durante la prova senza motivare?
Sì, per la stessa regola del libero recesso in prova. Deve tuttavia rispettare il divieto di discriminazione e, se applicabili, le tutele speciali (ad es. in caso di gravidanza o malattia).
Quanto può durare il periodo di prova?
La durata massima varia per legge e CCNL in base alla categoria: per gli operai è generalmente più breve, per i quadri e dirigenti può arrivare a sei mesi. Ogni CCNL detta le proprie regole.
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