Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale)

In sintesi

L’orario normale del CCNL Servizi Ambientali (art. 17) è di 38 ore settimanali, su 5 o 6 giorni, con massimo 48 ore e 9 ore al giorno. Lo straordinario (art. 19) è maggiorato del 13%, 20% e 33% nel feriale diurno, del 65% nel festivo diurno, del 50% nel feriale notturno e del 75% nel festivo notturno; il lavoro notturno ordinario (22-6) del 33%, il festivo del 50% (75% di notte). Tetto di 150 ore di straordinario pro capite.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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Parti firmatarie
Utilitalia · FISE Assoambiente · Cisambiente Confindustria · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI · FP-CGIL · FIT-CISL · UILTrasporti · FIADEL
Ultimo rinnovo
9 dicembre 2025: ipotesi di accordo, divenuta efficace il 3 febbraio 2026 con lo scioglimento della riserva (approvazione superiore al 92%)
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 (CCNL unico dei Servizi Ambientali)
Platea
~90.000 (addetti raccolta rifiuti, autisti compattatori, spazzini, operatori impianti trattamento)

Aggiornamento al 3 settembre 2026. Il CCNL unico dei Servizi Ambientali è stato rinnovato per il triennio 2025-2027: ipotesi di accordo il 9 dicembre 2025, riserva sciolta il 3 febbraio 2026 con oltre il 92% di sì, per più di 110.000 lavoratori. Il valore complessivo è di 307 euro (250 di aumento del TEC, 217 di TEM al livello 3A, 47 legati alla riforma parziale della classificazione). Il TEM arriva in cinque tranche: 15 euro dal 1° luglio 2025, 86 dal 1° febbraio 2026, 36 dal 1° gennaio 2027, 40 dal 1° agosto 2027 e 40 dal 1° dicembre 2027; è prevista anche una una tantum di 100 euro a copertura del primo semestre 2025, erogata a marzo e giugno 2026. Per il quadro completo vedi l’hub CCNL Servizi Ambientali e le tabelle retributive.

Orario e maggiorazioni nel CCNL

Orario e maggiorazioni, artt. 17-19 e 25 CCNL Servizi Ambientali
Voce Cosa prevede il CCNL
Orario normale settimanale 38 ore, di norma su 5 o 6 giorni (art. 17, comma 1)
Massimo 48 ore settimanali e 9 ore giornaliere, salvo intesa aziendale (art. 17, comma 3)
Multiperiodale Media su un arco fino a 12 mesi; ore ordinarie tra 30 e 46 a settimana; fino a 8 ore giornaliere se la prestazione cade tra le 22 e le 6 (art. 18, lett. A)
Intervallo del pranzo (orario spezzato) Non retribuito, al massimo 2 ore (art. 17, comma 11)
Riposo settimanale Almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni; se si lavora nel giorno di riposo, recupero di norma entro 3 giorni più la maggiorazione del lavoro festivo (art. 25)
Straordinario diurno feriale +13% sulle prime 75 ore annue, +20% sulle successive 75, +33% oltre (art. 19, comma 3)
Straordinario diurno festivo +65%
Straordinario notturno feriale +50%
Straordinario notturno festivo +75%
Lavoro festivo ordinario +50% di giorno, +75% di notte (art. 19, comma 7)
Lavoro notturno ordinario (22-6) +33%, omnicomprensivo (art. 19, comma 12)
Tetto dello straordinario 150 ore pro capite non cumulabili (art. 19, comma 2)

Le maggiorazioni dei commi 3, 7, 12 e 13 non si cumulano: la maggiore assorbe la minore (art. 19, comma 14). Sono fatti salvi gli accordi aziendali.

Orario settimanale di 38 ore

L’orario normale full-time è di 38 ore settimanali, distribuite di norma su 5 o 6 giorni (art. 17, comma 1). L’articolazione e le modifiche sono stabilite dall’azienda con ordine di servizio, previo esame congiunto con i sindacati (comma 5). Il tempo per spostarsi fra le sedi in cui si lavora e per rientrare è orario di lavoro effettivo (comma 9); il turnista non lascia il servizio finché non è sostituito, al massimo entro due ore dalla fine del turno (comma 8).

Nell’orario multiperiodale le settimane sotto e sopra le 38 ore si compensano senza ridurre la retribuzione e senza straordinario; le ore eccedenti l’orario programmato sono straordinario (art. 18, lett. A, comma 4). Negli impianti a ciclo continuo 24 ore su 24 restano 38 ore settimanali, con turni di 8 ore e settimane alternate di 32 e 40 ore, e una pausa retribuita di 20 minuti nei turni di 8 ore.

Turni 24h per impianti e spazzamento

Molti servizi richiedono copertura 24h: negli impianti a ciclo continuo si lavora su tre turni da 8 ore; lo spazzamento e la raccolta possono avere turni all’alba o di notte. Per i turni che iniziano dalle 4 del mattino la prima ora diurna, dalle 5 alle 6, è pagata con una maggiorazione fino al 20% concordata in contrattazione di secondo livello (art. 19, comma 13).

Il lavoro notturno deve essere ripartito equamente fra i lavoratori, evitando l’impiego notturno continuativo di una stessa persona (comma 8). Il riposo giornaliero di 11 ore è quello del D.Lgs. 66/2003.

Maggiorazioni straordinario e festivo

Si considera straordinario il lavoro autorizzato oltre le 38 ore settimanali. Le maggiorazioni (art. 19) sono:

  • Straordinario diurno feriale: +13% sulle prime 75 ore annue, +20% sulle 75 successive, +33% sulle ore eccedenti
  • Straordinario diurno festivo: +65%
  • Straordinario notturno feriale: +50%
  • Straordinario notturno festivo: +75%
  • Lavoro festivo ordinario: +50% di giorno, +75% di notte
  • Riposo settimanale lavorato: recupero del riposo di norma entro 3 giorni e maggiorazione del lavoro straordinario festivo per le ore lavorate (art. 25, comma 6)

Sono giorni festivi le domeniche o il diverso giorno di riposo, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, le festività religiose elencate dall’art. 20 e la festa del patrono del comune. Con la banca delle ore (art. 26), istituita in sede aziendale o su richiesta individuale per lo straordinario feriale oltre le 120 ore annue, il lavoratore ottiene permessi e riceve comunque le maggiorazioni.

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Lavoro notturno e protezioni

Il lavoro notturno, ai fini retributivi, è quello tra le 22 e le 6 (art. 19, comma 8) ed è pagato con la retribuzione oraria maggiorata del 33%, omnicomprensiva di ogni effetto legale e contrattuale tranne il TFR (comma 12).

  • Nei turni su tre fasce da otto ore il notturno è il terzo turno (22-6)
  • Dall’accertamento della gravidanza e fino a un anno di età del bambino le donne non possono essere adibite al lavoro tra le 22 e le 6
  • Non sono obbligati al lavoro notturno la madre (o in alternativa il padre convivente) di un figlio sotto i cinque anni, l’unico genitore affidatario di un figlio convivente sotto i dodici anni, chi ha a carico una persona disabile ai sensi della L. 104/1992, la madre o il padre adottivo o affidatario di un minore nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia

Indennità di turno, domenicale e reperibilità

L’art. 32 prevede, oltre alle maggiorazioni:

  • Indennità per turni ciclici continui avvicendati su 24 ore: 3,65% della sola retribuzione base parametrale mensile con spostamento del riposo domenicale, 2,45% con riposo domenicale (lett. g)
  • Indennità di lavoro domenicale normale in turni con riposo fissato in altro giorno: 7,00 euro per ogni domenica lavorata (lett. c), che non si cumula con il lavoro festivo
  • Indennità di reperibilità (lett. h): 5,00 euro per le giornate da lunedì a sabato che coincidono con un turno normale, 7,00 euro per le altre giornate non festive da lunedì a sabato, 10,00 euro per ogni giornata festiva, riposo compreso. I turni di reperibilità non superano di norma 8 giorni al mese per dipendente
  • Chiamata in reperibilità: indennità di chiamata pari a un’ora e mezza di retribuzione maggiorata come straordinario feriale o festivo, più le ore effettivamente lavorate pagate come straordinario, notturno o festivo

Il lavoratore in reperibilità non deve stare in azienda né a casa, ma deve essere prontamente rintracciabile e presentarsi subito alla chiamata. Gli importi sono assorbiti dai maggiori valori degli accordi aziendali.

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Casi pratici

Tizio – Operatore ecologico, turno del mattino
Tizio (D2, ex 1B) lavora su cinque giorni: l’orario normale è di 38 ore settimanali, quindi circa 7 ore e 36 minuti al giorno. Un’ora di lavoro oltre le 38 ore, autorizzata, è straordinario diurno feriale e vale il 13% in più se rientra nelle prime 75 ore dell’anno (art. 19, comma 3).
Caia – Autista di spazzatrice di notte
Caia (C2, ex 3B) conduce una spazzatrice con turno 22-6 per cinque notti a settimana. Ogni ora del turno è pagata con la retribuzione oraria maggiorata del 33% (art. 19, comma 12); se la notte lavora oltre le 38 ore settimanali, l’ora di straordinario notturno feriale vale il 50% in più e non si somma al 33% (comma 14).
Sempronio – Reperibilità sugli impianti
Sempronio (livello 5) è reperibile in quattro domeniche del mese: l’indennità è di 10,00 euro per ciascuna giornata festiva, quindi 40,00 euro. Se viene chiamato, ha in più l’indennità di chiamata (un’ora e mezza di retribuzione maggiorata come straordinario festivo) e le ore effettivamente lavorate pagate con le maggiorazioni dell’art. 19.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali si lavorano nei Servizi Ambientali?
38 ore settimanali, distribuite di norma su 5 o 6 giorni (art. 17, comma 1). Il massimo è 48 ore a settimana e 9 al giorno. Negli impianti a ciclo continuo restano 38 ore settimanali con turni di 8 ore e settimane di 32 e 40 ore.
Lo straordinario notturno come è maggiorato?
Lo straordinario notturno feriale è maggiorato del 50% e quello notturno festivo del 75% (art. 19, comma 3). Il lavoro notturno ordinario tra le 22 e le 6 è maggiorato del 33%. Le maggiorazioni non si sommano: si applica la maggiore.
Cosa è la reperibilità nei Servizi Ambientali?
È un turno in cui il lavoratore deve essere rintracciabile e presentarsi subito se chiamato (art. 32, lett. h). L’indennità è di 5,00 euro (giornata di turno normale), 7,00 euro (altre giornate da lunedì a sabato) o 10,00 euro (giornata festiva); in caso di chiamata spettano l’indennità di chiamata e le ore lavorate come straordinario, notturno o festivo.
Si può chiedere esonero dai notturni?
Sì per la madre (o in alternativa il padre convivente) di un figlio sotto i cinque anni, per l’unico genitore affidatario di un figlio convivente sotto i dodici anni, per chi ha a carico una persona disabile ai sensi della L. 104/1992 e per i genitori adottivi o affidatari nei primi tre anni; le donne in gravidanza e fino a un anno di età del bambino non possono lavorare di notte (art. 19, commi 10 e 11).

Stesso CCNL: consulta anche stipendi 2026 per livello, preavviso 30-180 giorni, ferie 26 giorni e permessi, maternità, paternità, congedi, 13ª, 14ª e premi produttività e malattia, comporto e INAIL.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Servizi Ambientali (Igiene Ambientale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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