NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego): indennita mensile di disoccupazione erogata dall’INPS ai lavoratori dipendenti che abbiano perso involontariamente il lavoro, in sostituzione delle precedenti ASpI e mini-ASpI.
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Significato giuridico
La NASpI e disciplinata dal d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, attuativo del Jobs Act. Requisiti: disoccupazione involontaria (licenziamento per qualsiasi motivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale in alcuni casi); almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti; almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti. Importo: 75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni (con tetto massimo annuo aggiornato, circa 1.470 euro mensili nel 2024). Riduzione del 3% mensile dal sesto mese di percezione. Durata: la meta delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, con un massimo di 24 mesi. Domanda da presentare entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto. Condizionalita (l. 92/2012, d.lgs. 150/2015): l’assegnatario deve sottoscrivere il Patto di Servizio con il Centro per l’Impiego, partecipare ad attivita di politiche attive, accettare offerte di lavoro congrue. La NASpI anticipata consente di ricevere in un’unica soluzione il valore residuo per avviare attivita autonoma o imprenditoriale.
Esempio pratico
Tizio viene licenziato per giustificato motivo oggettivo dopo 5 anni di lavoro con retribuzione media di 1.800 euro lordi. Presenta domanda NASpI all’INPS entro 68 giorni. Riceve indennita di 1.350 euro mensili (75% della retribuzione media). Durata: 24 mesi (meta delle settimane contribuite). Dal sesto mese, l’importo decresce del 3% mensile. Tizio deve aderire al Patto di Servizio con il CpI: partecipa a corsi formativi e colloqui di lavoro.
Differenze con istituti simili
Si distingue dalla DIS-COLL (Disoccupazione per Collaboratori, art. 15 d.lgs. 22/2015), riservata a co.co.co. con requisiti specifici. Diverge dalla indennita di mobilita (l. 223/1991, ora soppressa), strumento di tutela per licenziamenti collettivi. Si distingue dall’assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro (d.l. 48/2023), che hanno requisiti reddituali e familiari diversi. La CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria) opera durante il rapporto, non dopo la cessazione.
Riferimenti normativi
- d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 — istituzione NASpI
- art. 3 d.lgs. 22/2015 — requisiti
- art. 5 d.lgs. 22/2015 — calcolo importo
- art. 8 d.lgs. 22/2015 — NASpI anticipata
- d.lgs. 14 settembre 2015 n. 150 — riordino politiche attive