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Trascrizione: forma di pubblicita legale che, attraverso l’iscrizione nei registri immobiliari, rende gli atti relativi a beni immobili opponibili ai terzi.
Significato giuridico
La trascrizione e disciplinata dagli artt. 2643 ss. c.c. Riguarda gli atti tra vivi che producono effetti su beni immobili o su diritti reali immobiliari (compravendita, donazione, costituzione di servitu, divisione ereditaria di immobili, contratti preliminari registrati, ecc.). La trascrizione non e elemento di validita dell’atto (che resta valido tra le parti anche senza trascrizione) ma ne condiziona l’opponibilita ai terzi. Vale il principio della priorita: tra piu acquirenti dallo stesso venditore, prevale chi trascrive per primo, anche se ha acquistato dopo (art. 2644 c.c.). La trascrizione si effettua presso la Conservatoria dei registri immobiliari del luogo dove si trova l’immobile, presentando l’atto in forma autentica (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Esempio pratico
Tizio vende lo stesso appartamento a Caio il 10 gennaio (atto notarile) e a Sempronio il 15 gennaio (altro atto notarile). Caio trascrive il 20 gennaio; Sempronio trascrive il 12 gennaio. Sempronio diventa proprietario opponibile a tutti, anche se ha acquistato successivamente, per averlo trascritto prima. Caio puo solo agire contro Tizio per il risarcimento (vendita di cosa altrui).
Differenze con istituti simili
Si distingue dall’iscrizione, riservata a ipoteche e pegni speciali e avente effetto costitutivo del diritto (l’ipoteca esiste solo dopo l’iscrizione). La trascrizione ha invece effetto solo dichiarativo. La annotazione e una pubblicita complementare relativa a vicende modificative o estintive di atti gia trascritti o iscritti (es. cancellazione di ipoteca). Per i mobili registrati (autoveicoli, navi, aeromobili) la pubblicita avviene tramite registri specifici (PRA, RIN, ecc.).
Riferimenti normativi
- art. 2643 c.c. — atti soggetti a trascrizione
- art. 2644 c.c. — effetti della trascrizione (principio di priorita)
- art. 2657 c.c. — titolo per la trascrizione (forma autentica)
- art. 2659 c.c. — contenuto della nota di trascrizione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.