Testo dell'articoloIn aggiornamento
Pegno: diritto reale di garanzia su beni mobili non registrati, universalita di mobili, crediti o altri diritti, costituito con la consegna del bene al creditore o a un terzo designato.
Significato giuridico
Il pegno e disciplinato dagli artt. 2784 ss. c.c. Attribuisce al creditore il diritto di farsi soddisfare con prelazione sul valore del bene in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita. Si perfeziona con la traditio del bene (consegna materiale al creditore o a un terzo) e non per il solo accordo (a differenza dell’ipoteca, che si costituisce con l’iscrizione). Per i crediti, la costituzione richiede notificazione al debitore ceduto o sua accettazione con atto scritto avente data certa (art. 2800 c.c.). Il creditore pignoratizio ha l’obbligo di custodire il bene e di restituirlo all’estinzione del debito. In caso di inadempimento, puo procedere alla vendita del pegno secondo procedura legale o autorizzata dal giudice (art. 2796 c.c.).
Esempio pratico
Tizio chiede a una banca un prestito di 5.000 euro e consegna in pegno orologi di valore complessivo 8.000 euro. La banca rilascia ricevuta e custodisce i preziosi in cassetta di sicurezza. Se Tizio non paga, la banca puo vendere gli orologi tramite asta o procedura privata autorizzata e soddisfarsi con prelazione, restituendo a Tizio l’eventuale residuo. Caso classico: i Monti di Pieta operano su pegno di oggetti preziosi.
Differenze con istituti simili
Si distingue dall’ipoteca per oggetto (mobili non registrati vs immobili) e modalita di costituzione (consegna vs iscrizione). Diversamente dal privilegio (artt. 2745 ss. c.c.), il pegno richiede atto di volonta delle parti, mentre il privilegio sorge automaticamente per legge. Il pegno rotativo e una variante che consente la sostituzione dei beni dati in pegno (es. titoli di portafoglio bancario), mantenendo la garanzia anche sui beni sostitutivi.
Riferimenti normativi
- art. 2784 c.c. — definizione del pegno
- art. 2787 c.c. — diritto di prelazione
- art. 2796 c.c. — vendita del pegno
- art. 2800 c.c. — pegno di crediti
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