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Nuda proprieta: titolarita di un bene il cui godimento e attribuito ad altri in virtu di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione).
Significato giuridico
La nuda proprieta deriva dallo scorporo della proprieta in due distinte posizioni giuridiche: la titolarita formale (nuda proprieta) e il godimento concreto (usufrutto). Il nudo proprietario conserva la titolarita del bene, puo disporne (venderlo, ipotecarlo, donarlo) ma non puo goderne fino alla cessazione del diritto reale del terzo. Alla scadenza dell’usufrutto, la nuda proprieta si riespande in piena proprieta automaticamente (consolidamento). Il valore economico della nuda proprieta e inferiore a quello della piena proprieta in proporzione alla durata residua dell’usufrutto: la legge fissa coefficienti tabellari per il calcolo fiscale (art. 46 dpr 131/1986, tariffa imposta registro).
Esempio pratico
Caio acquista per 100.000 euro la nuda proprieta di un appartamento il cui usufrutto vitalizio appartiene a Tizio, settantenne. Caio paga meno del valore pieno della casa (es. 60% del prezzo di mercato), ma non potra abitarci ne locarla finche vive Tizio. Alla morte di Tizio, Caio diventera pieno proprietario senza ulteriori adempimenti. Strumento spesso usato per pianificazione successoria.
Differenze con istituti simili
Si distingue dalla piena proprieta per la temporanea privazione del godimento. Diversamente dal diritto di superficie (art. 952 c.c.), che separa la proprieta del suolo da quella delle costruzioni, la nuda proprieta riguarda l’intero bene. Diverge dal diritto di abitazione del coniuge superstite (art. 540 c.c.) per la natura del diritto sottostante: gli eredi sono nudi proprietari finche vive il coniuge titolare del diritto di abitazione.
Riferimenti normativi
- art. 832 c.c. — contenuto del diritto di proprieta
- art. 978 c.c. — usufrutto (scorporo della proprieta)
- art. 1014 c.c. — consolidamento della nuda proprieta con l’usufrutto
- art. 46 dpr 131/1986 — calcolo fiscale della nuda proprieta
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