Interdizione: provvedimento giudiziario che priva totalmente della capacita di agire il maggiorenne affetto da infermita mentale abituale tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.).
Significato giuridico
L’art. 414 c.c. prevede che il maggiore di eta e il minore emancipato, quando si trovano in condizioni di abituale infermita di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti dal giudice. Con la sentenza di interdizione, il soggetto perde la capacita di agire e gli viene nominato un tutore che lo rappresenta in tutti gli atti della vita civile. Gli atti compiuti dall’interdetto sono annullabili (art. 427 c.c.), su istanza del tutore o dello stesso interdetto dopo la revoca dell’interdizione. L’interdizione e pronunciata con sentenza del tribunale, su ricorso del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo, del pubblico ministero o dello stesso soggetto. Con la riforma del diritto della famiglia e con l’introduzione dell’amministrazione di sostegno (L. 6/2004), l’interdizione e riservata ai casi piu gravi, essendo preferita la misura meno invasiva dell’amministrazione di sostegno.
Esempio pratico
Tizio, cinquantenne, e affetto da una grave forma di demenza senile che lo priva completamente della capacita di comprendere e volere. La famiglia ricorre al tribunale per ottenere la sua interdizione. Il giudice, accertata la condizione, pronuncia l’interdizione e nomina il figlio Caio come tutore. Tizio non puo piu compiere atti giuridici validi in autonomia; ogni contratto eventualmente firmato da Tizio e annullabile.
Differenze con istituti simili
L’interdizione si distingue dall’inabilitazione (art. 415 c.c.): l’inabilitazione e una misura parziale, prevista per soggetti la cui infermita o le cui condizioni non giustificano l’interdizione piena. Si distingue dall’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.): quest’ultima e una misura flessibile che limita la capacita di agire solo per gli atti specificati dal giudice, preferita oggigiorno per la sua minore invasivita.
Riferimenti normativi
- art. 414 c.c. — persone che possono essere interdette
- art. 415 c.c. — inabilitazione
- art. 427 c.c. — annullabilita degli atti dell’interdetto
- art. 404 c.c. — amministrazione di sostegno