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Tutela: istituto di protezione del minore privo di genitori esercenti la responsabilita genitoriale, o dell’interdetto, affidati a un tutore nominato dal giudice tutelare con poteri di rappresentanza legale e di gestione del patrimonio (art. 343 c.c.).
Significato giuridico
La tutela dei minori si apre quando il minore e privo di genitori, quando entrambi i genitori sono morti, sconosciuti o decaduti dalla responsabilita genitoriale. Il giudice tutelare nomina il tutore (art. 346 c.c.), che esercita la rappresentanza legale del minore e ne amministra i beni. Il tutore compie gli atti di ordinaria amministrazione autonomamente, mentre per gli atti eccedenti — vendita di immobili, accettazione di eredita, costituzione di ipoteche — deve ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 374 c.c.). E previsto un protutore (art. 360 c.c.) con funzione di controllo del tutore e di rappresentanza in caso di conflitto di interessi. La tutela degli interdetti (art. 424 c.c.) segue regole analoghe: all’interdetto e nominato un tutore che lo rappresenta per tutti gli atti della vita civile.
Esempio pratico
I genitori di Tizio, minorenne di dieci anni, decedono in un incidente stradale. Il giudice tutelare nomina lo zio Caio come tutore. Caio gestisce il patrimonio di Tizio, riscuote le rendite degli immobili ereditati, paga le spese di mantenimento e istruzione. Per vendere uno degli immobili ereditati da Tizio, Caio deve chiedere e ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare.
Differenze con istituti simili
La tutela si distingue dalla curatela (art. 392 c.c.): il curatore assiste l’inabilitato negli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione senza sostituirsi a lui, mentre il tutore rappresenta integralmente il soggetto incapace. Si distingue dall’amministrazione di sostegno (art. 404 c.c.): quest’ultima e una misura flessibile e personalizzata, meno invasiva della tutela, adatta a persone con autonomia parzialmente compromessa.
Riferimenti normativi
- art. 343 c.c. — apertura della tutela
- art. 346 c.c. — nomina del tutore
- art. 374 c.c. — atti per cui occorre l’autorizzazione del giudice tutelare
- art. 424 c.c. — tutela dell’interdetto
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