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Rappresentanza: istituto per cui un soggetto (rappresentante) compie atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), i cui effetti si producono direttamente nella sfera giuridica di quest’ultimo (artt. 1387 ss. c.c.).
Significato giuridico
La rappresentanza richiede la spendita del nome del rappresentato: il rappresentante deve dichiarare ai terzi di agire non in proprio ma in nome del rappresentato (contemplatio domini). In assenza di tale dichiarazione, il contratto produce effetti nella sfera del rappresentante, non del rappresentato (salvi i casi di ratifica ex art. 1399 c.c.). La rappresentanza puo essere volontaria (conferita con procura) o legale (attribuita dalla legge: genitori per i figli minori, tutore per l’interdetto). Il rappresentante deve agire nei limiti dei poteri conferitigli: il contratto concluso in eccesso di mandato o senza poteri e inefficace nei confronti del rappresentato, salvo ratifica (art. 1398 c.c.). La giurisprudenza ha elaborato la tutela del terzo che faccia affidamento sull’apparenza dei poteri del rappresentante (rappresentanza apparente).
Esempio pratico
Caio e amministratore delegato di una societa e firma un contratto di fornitura dichiarando di agire in nome e per conto della societa. Gli effetti del contratto si producono nella sfera della societa, non di Caio personalmente: e la societa che diventa debitrice del prezzo e creditrice della fornitura.
Differenze con istituti simili
La rappresentanza si distingue dall’intermediazione: il mediatore mette in contatto le parti senza agire in nome di alcuna. Si distingue dalla sostituzione contrattuale (cessione del contratto, art. 1406 c.c.): nella cessione subentra un nuovo soggetto nel rapporto contrattuale gia perfezionato, nella rappresentanza il soggetto sostituito e il rappresentato sin dall’inizio. Si distingue dalla promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.): chi promette il fatto del terzo non agisce in suo nome.
Riferimenti normativi
- art. 1388 c.c. — effetti del contratto concluso dal rappresentante
- art. 1398 c.c. — contratto concluso dal falsus procurator
- art. 1399 c.c. — ratifica
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