leggeinchiaro.it

Negozio giuridico — Glossario giuridico

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Negozio giuridico: manifestazione di volonta di uno o piu soggetti, diretta a produrre effetti giuridici specificamente voluti e riconosciuti dall’ordinamento; categoria generale che comprende i contratti, i testamenti e altri atti unilaterali.

Significato giuridico

La categoria del negozio giuridico, elaborata dalla dottrina tedesca dell’Ottocento e recepita dalla tradizione civilistica italiana, individua la classe degli atti giuridici in cui gli effetti prodotti corrispondono a quelli voluti dai soggetti che pongono in essere la dichiarazione di volonta. L’ordinamento li riconosce e li disciplina nell’ambito dell’autonomia privata (art. 1322 c.c. per i contratti). Il negozio giuridico puo essere: unilaterale (testamento, promessa al pubblico), bilaterale (contratto) o plurilaterale (contratto di societa). Elementi essenziali variano a seconda della specie: per i contratti l’art. 1325 c.c. richiede accordo, causa, oggetto e forma (quando prescritta). Il negozio giuridico puo essere affetto da invalidita (nullita, annullabilita) o da inefficacia, con effetti diversi sulla sua produttivita giuridica.

Esempio pratico

Tizio e Caio concludono un contratto di compravendita immobiliare: dichiarano la propria volonta di trasferire la proprieta di un appartamento verso un determinato prezzo. Si tratta di un negozio giuridico bilaterale: gli effetti prodotti (trasferimento della proprieta, obbligo di pagamento del prezzo) sono esattamente quelli che le parti volevano produrre, riconosciuti dall’ordinamento.

Differenze con istituti simili

Il negozio giuridico si distingue dall’atto giuridico in senso stretto: in quest’ultimo gli effetti sono predeterminati dalla legge indipendentemente dalla volonta specifica di produrli (es. il pagamento estingue il debito a prescindere dalla volonta di estinguerlo). Si distingue dal fatto giuridico in senso stretto (nascita, morte, decorso del tempo), che produce effetti per volonta della legge senza comportamento volontario del soggetto.

Riferimenti normativi

  • art. 1321 c.c. — nozione di contratto (principale negozio bilaterale)
  • art. 1322 c.c. — autonomia contrattuale
  • art. 1325 c.c. — requisiti del contratto