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Dolo: elemento soggettivo dell’illecito che consiste nella coscienza e volonta della condotta e dell’evento da essa derivante; nel diritto contrattuale indica anche il raggiro intenzionale che induce l’altra parte a concludere un contratto pregiudizievole.
Significato giuridico
Il termine dolo assume significati diversi a seconda dell’ambito in cui viene utilizzato. Nel diritto penale (art. 43 c.p.), il delitto doloso e quello in cui l’agente ha previsto e voluto l’evento come conseguenza della propria condotta. Nel diritto civile della responsabilita extracontrattuale (art. 2043 c.c.), il dolo aumenta la gravita dell’illecito e puo incidere sulla quantificazione del danno risarcibile. Come vizio del contratto (artt. 1439-1440 c.c.), il dolo e invece il raggiro — ovvero l’insieme di artifici e menzogne — con cui una parte induce l’altra a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe concluso o avrebbe concluso a condizioni diverse. Il dolo determinante (art. 1439 c.c.) causa l’annullabilita del contratto; il dolo incidentale (art. 1440 c.c.) non determina l’annullamento ma obbliga al risarcimento del danno.
Esempio pratico
Tizio vende a Caio un’automobile che sa essere stata coinvolta in un grave incidente, presentandola come perfettamente integra e falsificando la documentazione per nascondere il sinistro. Caio firma il contratto convinto della perfetta condizione del mezzo. Tizio ha commesso dolo contrattuale determinante: Caio puo chiedere l’annullamento del contratto e il risarcimento del danno.
Differenze con istituti simili
Il dolo si distingue dalla colpa: la colpa e mancanza di attenzione o perizia senza volonta dell’evento; il dolo richiede la piena consapevolezza. Come vizio del consenso, il dolo si distingue dall’errore: nell’errore la falsa rappresentazione e spontanea, nel dolo e provocata dall’altra parte. Si distingue dalla violenza morale (art. 1434 c.c.): la violenza agisce mediante minaccia, il dolo mediante inganno.
Riferimenti normativi
- art. 43 c.p. — definizione di dolo penale
- art. 1439 c.c. — dolo come vizio del contratto
- art. 1440 c.c. — dolo incidentale
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