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Cittadinanza: status giuridico di appartenenza a uno Stato che attribuisce al suo titolare un insieme di diritti — civili, politici e sociali — e doveri nei confronti dell’ordinamento statuale.
Significato giuridico
La cittadinanza italiana e disciplinata dalla L. 91/1992. Si acquista principalmente per nascita (ius sanguinis: almeno un genitore italiano), per matrimonio o unione civile con cittadino italiano dopo il periodo di residenza legale previsto dalla legge, o per naturalizzazione (residenza legale continuativa per un periodo minimo variabile a seconda dei casi). La cittadinanza conferisce il diritto di voto, l’accesso alle cariche pubbliche, la tutela diplomatica all’estero e la libera circolazione nell’Unione europea (quale cittadino europeo). I doveri includono il pagamento delle imposte, la difesa della patria (art. 52 Cost.) e il rispetto dell’ordinamento. La cittadinanza puo essere rinunciata o revocata nei casi tassativamente previsti dalla legge; la revoca e eccezionale e subordinata al rispetto del principio di non apolidia.
Esempio pratico
Sempronio e nato in Italia da genitori entrambi stranieri: acquista la cittadinanza italiana non iure sanguinis, ma potra farne richiesta al compimento della maggiore eta se ha risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia dalla nascita (art. 4 L. 91/1992). Se il padre di Sempronio fosse italiano, avrebbe acquistato la cittadinanza per nascita, indipendentemente dal paese in cui e nato.
Differenze con istituti simili
La cittadinanza si distingue dalla residenza: si puo essere residenti in Italia senza essere cittadini italiani (stranieri regolarmente soggiornanti) e si puo essere cittadini italiani residendo all’estero. Si distingue dallo status di rifugiato o dalla protezione internazionale, che attribuiscono diritti di soggiorno e protezione senza conferire la cittadinanza. L’apolidia e la condizione opposta: assenza di qualsiasi cittadinanza.
Riferimenti normativi
- L. 91/1992 — disciplina della cittadinanza italiana
- art. 22 Cost. — nessuno puo essere privato della cittadinanza
- art. 20 TFUE — cittadinanza dell’Unione europea
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