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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloIn aggiornamento

Domicilio: il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi, indipendentemente dalla dimora abituale (art. 43 c.c.).

Significato giuridico

L’art. 43, comma 1, c.c. definisce il domicilio come la sede principale degli affari e degli interessi della persona. Si tratta di un concetto prevalentemente economico e patrimoniale, non necessariamente coincidente con il luogo di vita quotidiana. Il domicilio puo essere generale (unico per tutto il soggetto) o speciale, detto anche domicilio eletto: quest’ultimo viene scelto volontariamente per specifici affari o atti giuridici (ad esempio, l’elezione di domicilio presso il proprio avvocato per la ricezione degli atti del processo, ex art. 141 c.p.c.). Il domicilio rileva in molti contesti: notifiche degli atti processuali, competenza territoriale, comunicazioni commerciali. Il minore ha il domicilio nel luogo in cui risiedono i genitori esercenti la responsabilita genitoriale (art. 45 c.c.).

Esempio pratico

Caio, imprenditore, vive stabilmente a Napoli (residenza) ma ha il proprio studio, i conti correnti, i principali contratti e l’attivita commerciale a Milano. Il suo domicilio generale e a Milano. Quando viene convenuto in giudizio per una controversia contrattuale, il giudice competente territorialmente sara, in via generale, quello del luogo in cui e sorta o deve eseguirsi l’obbligazione, ma per le notifiche si fa riferimento al domicilio.

Differenze con istituti simili

Il domicilio si distingue dalla residenza: la residenza e il luogo di dimora abituale (elemento fattuale), il domicilio e la sede degli interessi (elemento intenzionale-patrimoniale). Si distingue dalla dimora, che e la presenza temporanea in un luogo senza stabilita. Il domicilio eletto (o speciale) e la scelta volontaria di un luogo per determinati affari o atti, con efficacia limitata a quel contesto specifico.

Riferimenti normativi

  • art. 43 c.c. — domicilio e residenza
  • art. 45 c.c. — domicilio del minore e dell’interdetto
  • art. 141 c.p.c. — notificazione nel domicilio eletto
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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