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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 76 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce il contenuto documentale necessario per presentare la domanda degli assegni di maternità previsti dagli articoli 74 (assegno di base) e 75 (assegno per lavori atipici). La norma prevede che la domanda sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio — la cosiddetta «autocertificazione» — contenente tre informazioni essenziali: la condizione economica della famiglia (dato rilevante per la verifica dell'ISEE), il numero dei componenti il nucleo familiare (necessario per il calcolo dell'ISEE ponderato), e la data di nascita del bambino (o, per le adozioni, la data di ingresso del minore). La scelta dello strumento della dichiarazione sostitutiva — anziché documentazione originale — semplifica la procedura per le richiedenti, pur mantenendo la responsabilità penale in caso di dichiarazioni false ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Testo dell'articoloVigente

Art. 76 D.Lgs. 151/2001 — Documentazione per gli assegni di maternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. La domanda per l’assegno di maternità di cui agli articoli 74 e 75 è accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la condizione economica della famiglia, il numero dei componenti il nucleo familiare e la data di nascita del bambino.

Commento

Ratio della norma

La semplificazione documentale introdotta dall'art. 76 risponde all'esigenza di rendere accessibili gli assegni di maternità anche alle madri in condizioni di maggior fragilità amministrativa — donne che potrebbero non avere prontamente disponibili documenti ufficiali complessi o che si trovino in situazioni familiari non standardizzate. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è lo strumento tipico del diritto amministrativo italiano per bilanciare semplificazione burocratica e responsabilità del dichiarante: il privato autodichiarate i fatti rilevanti, assumendo la responsabilità penale in caso di falsità. Questo approccio è coerente con l'evoluzione della pubblica amministrazione verso la de-materializzazione documentale.

Analisi e struttura

La norma individua tre elementi contenutistici della dichiarazione sostitutiva: la condizione economica (che alimenta la verifica del requisito ISEE), la composizione del nucleo familiare (indispensabile per calcolare correttamente l'ISEE equivalente), e la data di nascita del bambino (o dell'ingresso del minore, in caso di adozione). In pratica, questi elementi confluiscono nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) che serve a calcolare l'ISEE e che viene presentata ai CAF o all'INPS direttamente. La norma del 2001 precede la standardizzazione dell'ISEE avvenuta con il D.P.C.M. 159/2013, che ha unificato e semplificato ulteriormente la procedura.

Quando si applica

La norma si applica a entrambe le tipologie di assegno: l'assegno di base dell'art. 74 (domanda al Comune) e l'assegno per lavori atipici dell'art. 75 (domanda all'INPS). In caso di adozione o affidamento, la data di nascita è sostituita dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare. La dichiarazione sostitutiva può essere integrata con documentazione aggiuntiva richiesta dall'ente erogatore (certificato di nascita, atti di adozione).

Confronto e norme correlate

L'art. 76 del D.P.R. 445/2000 prevede la responsabilità penale per false dichiarazioni sostitutive. Questo richiamo implicito è essenziale per garantire che la semplificazione burocratica non si trasformi in un vettore di frodi previdenziali. La normativa ISEE (D.P.C.M. 159/2013) ha poi standardizzato le modalità di dichiarazione della condizione economica, rendendo la DSU lo strumento principale per l'accesso a quasi tutte le prestazioni sociali.

Problemi applicativi

Un problema frequente riguarda le madri in situazioni familiari complesse: nuclei familiari non convenzionali, donne separate, famiglie allargate. La definizione di «nucleo familiare» ai fini ISEE segue regole proprie del D.P.C.M. 159/2013 che possono differire dalla composizione anagrafica della famiglia, generando dubbi su chi includere nella dichiarazione. Un secondo aspetto critico riguarda il coordinamento tra la domanda al Comune (art. 74) e la DSU: alcune madri non sanno che è necessaria la DSU e non la presentano in tempo, perdendo il beneficio.

Casi pratici

Caso 1: Dichiarazione sostitutiva per l'assegno comunale

Caso 2: Nucleo familiare e ISEE complesso

Caso 3: Adozione: data di ingresso invece della nascita

Domande frequenti

Quali documenti servono per chiedere l'assegno di maternità di base?

L'art. 76 prevede una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente: condizione economica della famiglia, numero dei componenti il nucleo, data di nascita del bambino. In pratica, il Comune chiede anche la DSU per l'ISEE (da presentare tramite CAF o INPS). Può essere richiesta documentazione aggiuntiva.

Devo andare dal notaio per la dichiarazione sostitutiva?

No. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio si firma direttamente presso l'ufficio del Comune competente o in presenza del dipendente incaricato, senza necessità di notaio. È anche possibile allegare una dichiarazione firmata in proprio con fotocopia del documento d'identità.

Cosa rischio se dichiaro il falso nella domanda?

Chi rende dichiarazioni false nella domanda risponde penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 (reclusione fino a due anni). L'INPS e il Comune effettuano controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive. È sempre opportuno dichiarare dati veritieri e aggiornati.

L'assegno di adozione richiede la stessa documentazione?

Sì, con una variazione: al posto della data di nascita del bambino si indica la data di ingresso del minore nel nucleo familiare, come risulta dal provvedimento del tribunale dei minori. Il resto della documentazione (condizione economica, composizione nucleo) è identico.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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