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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 72 del D.Lgs. 151/2001 estende la tutela dell'indennità di maternità prevista per le libere professioniste ai casi di adozione e affidamento preadottivo, sia nazionale sia internazionale. La norma rinvia in blocco agli articoli 70 e 71, applicandoli in quanto compatibili: la professionista che adotti o si veda affidare un minore ha diritto alla medesima indennità che spetterebbe in caso di parto biologico, erogata dalla cassa di previdenza professionale, con le stesse modalità di calcolo e gli stessi termini per la domanda. Il riferimento alla compatibilità è importante: nel caso dell'adozione, la data di riferimento non è il parto ma l'ingresso del minore nel nucleo familiare, e il periodo di due mesi «ante parto» viene normalmente assorbito nel periodo post-adozione. Questa estensione garantisce che la scelta di adottare non sia pregiudicata da un trattamento previdenziale deteriore rispetto alla maternità biologica.

Testo dell'articoloVigente

Art. 72 D.Lgs. 151/2001 — Adozioni per libere professioniste

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Le disposizioni degli articoli 70 e 71 si applicano, in quanto compatibili, in caso di adozione e di affidamento preadottivo, nazionale ed internazionale.

Commento

Ratio della norma

L'art. 72 esprime il principio di non discriminazione tra maternità biologica e adottiva sul piano previdenziale. In assenza di questa norma, le libere professioniste che adottino un bambino si troverebbero prive di tutela economica, poiché il testo dell'art. 70 fa riferimento al «parto». Il rinvio agli articoli 70 e 71 colma questa lacuna, garantendo che il trattamento economico sia equivalente indipendentemente dalla modalità con cui la professionista diventa madre.

Analisi e struttura

La norma opera per rinvio: non ripete le disposizioni degli artt. 70 e 71 ma le richiama, applicandole «in quanto compatibili». La clausola di compatibilità è essenziale perché alcune regole del congedo di maternità biologico non si adattano automaticamente all'adozione. In particolare: il periodo di due mesi «ante parto» previsto dall'art. 70 non ha un equivalente nell'adozione (non c'è una data presunta del «parto adottivo»), e viene in genere interpretato nel senso che i cinque mesi complessivi decorrono dall'ingresso del minore. Il termine di centottanta giorni per la domanda (art. 71) decorre parimenti dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, non da una nascita biologica.

Quando si applica

La norma si applica alle libere professioniste iscritte a casse di previdenza professionale che adottino o si vedano affidare in preadozione un minore, sia in ambito nazionale (procedura tribunale dei minori) sia internazionale (procedura CAI - Commissione per le Adozioni Internazionali). Non vi sono limiti di età del minore adottato espressamente previsti dall'art. 72 per le professioniste, sebbene alcune casse possano adottare regolamenti più restrittivi. La tutela si applica anche in caso di adozione di minore straniero con periodo di permanenza all'estero.

Confronto e norme correlate

Per le lavoratrici dipendenti, l'adozione è equiparata al parto biologico ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto, con analoga durata del congedo. Per le autonome artigiane e commercianti, l'art. 66 prevede espressamente l'estensione alle adozioni. L'art. 72 completa questo quadro per le professioniste, assicurando uniformità di tutela tra le diverse categorie di lavoratrici. Il D.Lgs. 105/2022 ha rafforzato le tutele adottive per i dipendenti ma non ha modificato l'art. 72.

Problemi applicativi

In ambito adottivo internazionale, uno dei problemi principali riguarda il momento dell'ingresso del minore: in alcuni percorsi adottivi internazionali, il minore trascorre un periodo all'estero con i genitori adottivi prima del rientro in Italia, e la data di ingresso in Italia può non coincidere con il primo contatto effettivo. Alcune casse hanno adottato interpretazioni più favorevoli, calcolando il termine dalla proposta di incontro o dall'autorizzazione del Tribunale. Un secondo problema riguarda le adozioni di minori più grandi: se il bambino adottato ha già più di sei anni, la norma rimane applicabile, ma alcune casse possono avere regolamenti che fissano un limite di età. La professionista è tenuta a verificare le regole specifiche della propria cassa.

Casi pratici

Caso 1: Professionista che adotta un minore

Caso 2: Adozione internazionale con soggiorno estero

Caso 3: Affidamento preadottivo

Domande frequenti

Le libere professioniste che adottano hanno diritto all'indennità di maternità?

Sì. L'art. 72 del D.Lgs. 151/2001 estende alle adozioni e agli affidamenti preadottivi — nazionali e internazionali — la stessa indennità prevista per il parto biologico (art. 70). L'importo è calcolato secondo le stesse regole, e la domanda va presentata alla propria cassa professionale entro 180 giorni dall'ingresso del minore.

Da quando decorre il termine per la domanda in caso di adozione?

In caso di adozione, il termine di centottanta giorni decorre dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, non da una nascita. Per le adozioni internazionali con periodo di permanenza all'estero, verificare con la propria cassa la data di riferimento adottata.

C'è un limite di età del bambino adottato per avere l'indennità?

L'art. 72 non fissa un limite di età esplicito per le professioniste. Tuttavia, alcune casse professionali possono prevedere nei propri regolamenti limitazioni di età. È necessario consultare il regolamento della propria cassa prima di presentare la domanda.

L'affidamento preadottivo dà diritto alla stessa indennità dell'adozione?

Sì. L'art. 72 richiama esplicitamente sia l'adozione sia l'affidamento preadottivo. La professionista deve allegare alla domanda la documentazione del tribunale dei minori che dispone l'affidamento preadottivo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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