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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 71 del D.Lgs. 151/2001 disciplina le modalità procedurali per l'ottenimento dell'indennità di maternità da parte delle libere professioniste. La domanda deve essere presentata all'ente di previdenza professionale competente — non all'INPS — entro centottanta giorni dalla data del parto. Rispetto al termine di un anno previsto per le lavoratrici autonome (art. 67), il termine di sei mesi delle professioniste è più breve, rendendo essenziale agire tempestivamente. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che attesti lo stato di gravidanza (certificato medico) e la data presunta del parto, elementi necessari alla cassa per calcolare il periodo di astensione e verificare il diritto alla prestazione. In pratica, la maggior parte delle casse di previdenza professionale consente di presentare la domanda anche prima del parto, allegando il certificato di gravidanza con data presunta, e poi integrare con il certificato di nascita a evento avvenuto.

Testo dell'articoloVigente

Art. 71 D.Lgs. 151/2001 — Domanda per l’indennità alle professioniste

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. L’indennità di maternità di cui all’articolo 70 è corrisposta a domanda dell’interessata, presentata all’ente di previdenza competente entro il termine di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

Commento

Ratio della norma

La fissazione di un termine di decadenza per la presentazione della domanda ha una duplice funzione: consente alla cassa di previdenza di programmare i flussi di cassa e di liquidare le prestazioni in tempi certi, e al contempo evita che le professioniste avanzino richieste a distanza di anni dalla maternità, quando la documentazione potrebbe essere incompleta o la situazione patrimoniale dell'ente variata. Il termine di centottanta giorni è stato scelto come compromesso: abbastanza lungo da consentire alle professioniste di recuperarsi dal periodo post-parto e raccogliere la documentazione, abbastanza breve da garantire la certezza dei rapporti previdenziali.

Analisi e struttura

La norma prevede due elementi essenziali: il termine (centottanta giorni dal parto) e la documentazione (attestazione dello stato di gravidanza e data presunta del parto). Il riferimento al «parto» come dies a quo del termine lascia aperta la questione delle situazioni particolari: in caso di morte perinatale, in caso di adozione (per cui valgono le norme dell'art. 72), o in caso di parto prematuro, il termine decorre comunque dalla nascita. Il comma 2 elenca la documentazione minima richiesta, ma ogni cassa può richiedere documentazione aggiuntiva con i propri regolamenti interni.

Quando si applica

La norma si applica alle libere professioniste iscritte a casse di previdenza professionale (art. 70). Non riguarda le lavoratrici della gestione separata INPS (art. 64, per cui il termine non è esplicitamente fissato dalla legge ma dalla prassi INPS) né le lavoratrici autonome artigiane e commercianti (art. 67, termine di un anno). In caso di adozione, per effetto del rinvio dell'art. 72, la domanda va comunque presentata entro centottanta giorni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

Confronto e norme correlate

Il termine di centottanta giorni è più breve di quello previsto per le lavoratrici autonome artigiane e commercianti (un anno dalla fine del congedo, art. 67). Questa differenza può creare disparità pratiche: una professionista che dimentichi il termine perde il diritto all'indennità, mentre un'artigiana nella stessa situazione ha più tempo per rimediare. L'art. 72 estende la disciplina degli artt. 70-71 ai casi di adozione e affidamento, garantendo la tutela anche per i percorsi adottivi.

Problemi applicativi

Il principale problema applicativo è la varietà di procedure tra le diverse casse: alcune consentono la domanda telematica, altre richiedono documentazione cartacea; alcune fissano termini interni più brevi di quelli legali. La professionista deve verificare le istruzioni specifiche della propria cassa. Un secondo aspetto critico riguarda il computo del termine in caso di parto prematuro: se il parto avviene prima della data presunta, il termine decorre comunque dalla nascita effettiva, e la professionista deve calcolare con attenzione la scadenza. Infine, alcune casse richiedono che la professionista sia in regola con i contributi al momento della domanda, pena il rigetto o la sospensione della prestazione.

Casi pratici

Caso 1: Domanda presentata in anticipo

Caso 2: Scadenza dimenticata

Caso 3: Parto prematuro e calcolo del termine

Domande frequenti

Entro quando devo presentare la domanda di indennità maternità alla mia cassa professionale?

L'art. 71 fissa il termine in centottanta giorni dalla data del parto. Decorso questo termine senza presentare domanda, il diritto all'indennità si estingue per decadenza. Alcune casse possono avere procedure interne con scadenze proprie: verificare il regolamento della propria cassa.

Posso presentare la domanda prima del parto?

Sì, la maggior parte delle casse professionali lo consente. È possibile presentare la domanda durante la gravidanza allegando il certificato medico con data presunta del parto, e integrare successivamente con il certificato di nascita. Presentare la domanda anticipatamente aiuta a non dimenticare il termine.

Che documenti servono per la domanda di maternità alla cassa professionale?

L'art. 71 prevede che la domanda sia corredata dall'attestazione dello stato di gravidanza e dalla data presunta del parto. Ogni cassa può richiedere documentazione aggiuntiva (certificato di nascita, estratto registro civile, modulo interno). Consultare le istruzioni operative della propria cassa.

Il termine di 180 giorni vale anche per le adozioni?

Sì. Per effetto del rinvio dell'art. 72 alle norme degli artt. 70-71, il termine di centottanta giorni si applica anche in caso di adozione o affidamento preadottivo, calcolandosi dall'ingresso del minore nel nucleo familiare anziché dalla nascita.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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