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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 66 del D.Lgs. 151/2001 disciplina l'indennità di maternità per le lavoratrici autonome: artigiane, commercianti ed esercenti attività di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUIR (oggi art. 53 TUIR). L'indennità copre i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi — la stessa durata del congedo obbligatorio delle dipendenti — ed è commisurata al reddito. È erogata dall'INPS su domanda della lavoratrice entro sessanta giorni dalla presentazione. L'art. 66 tutela dunque le lavoratrici che svolgono attività in proprio con Partita IVA e che sono iscritte alle gestioni previdenziali INPS artigiani o commercianti: non le libere professioniste con cassa di previdenza propria (che hanno una disciplina separata agli artt. 70-73), né le collaboratrici iscritte alla gestione separata (art. 64). A differenza delle dipendenti, le autonome possono teoricamente continuare a lavorare durante il periodo di indennità, poiché non esiste per loro un divieto legale di prestazione analoga al congedo obbligatorio delle subordinate.

Testo dell'articoloVigente

Art. 66 D.Lgs. 151/2001 — Indennità di maternità per lavoratrici autonome

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Alle lavoratrici autonome, artigiane e commercianti ed esercenti attività di cui all’articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta un’indennità di maternità per due mesi antecedenti la data del parto e tre mesi successivi alla stessa.

2. L’indennità di cui al comma 1 è commisurata al reddito.

3. L’indennità è corrisposta anche in caso di adozione e di affidamento preadottivo di minori, con le modalità di cui all’articolo 26.

Commento

Ratio della norma

Le lavoratrici autonome — artigiane, commercianti, negozianti — hanno storicamente beneficiato di una tutela della maternità più limitata rispetto alle dipendenti, in parte per la difficoltà di interrompere un'attività che spesso coincide con la propria fonte di reddito unica e non delegabile. L'art. 66 garantisce almeno una tutela economica per il periodo immediatamente intorno al parto, riconoscendo che anche chi lavora in proprio ha diritto a un sostegno durante la maternità. La norma non impone la cessazione dell'attività ma compensa la perdita di reddito che tipicamente si verifica nelle settimane prima e dopo il parto, quando la lavoratrice riduce o sospende la propria attività per ragioni fisiche e di cura del neonato. La commisurazione al reddito — anziché a un importo fisso — riflette la variabilità dei redditi autonomi e il principio contributivo: chi ha versato di più riceve di più.

Analisi e struttura

I destinatari dell'art. 66 sono le lavoratrici che svolgono attività autonome ai sensi dell'art. 53 TUIR (ex art. 49) e che sono iscritte alle gestioni previdenziali INPS per artigiani e commercianti. La norma esclude le libere professioniste con cassa propria (avvocate, mediche, architette, ecc.) e le collaboratrici in gestione separata. Il periodo di indennità è di cinque mesi complessivi: due prima del parto e tre dopo. In caso di parto prematuro, i mesi ante parto non goduti si aggiungono al periodo post parto. Il comma 2 stabilisce la commisurazione al reddito: l'INPS calcola l'indennità sulla base del reddito imponibile dichiarato ai fini previdenziali nell'anno precedente il congedo. Il comma 3 estende l'indennità ai casi di adozione e affidamento preadottivo, seguendo le modalità dell'art. 26: in caso di adozione, l'indennità decorre dall'ingresso del minore nella famiglia. Questo è particolarmente importante per le lavoratrici autonome che adottano, perché l'arrivo del bambino adottivo può comportare le stesse esigenze di assistenza di un neonato biologico, specialmente se il bambino è piccolo o necessita di un periodo di acclimatamento.

Quando si applica

Si applica alle lavoratrici autonome — artigiane, commercianti, negozianti, titolari di impresa individuale — iscritte alle gestioni previdenziali INPS artigiani o commercianti. Non si applica alle libere professioniste con cassa di previdenza propria (che hanno gli artt. 70-73) né alle iscritte alla gestione separata (che hanno l'art. 64). Non si applica alle lavoratrici autonome occasionali (per le quali potrebbe operare la gestione separata). Per accedere all'indennità non è richiesta la cessazione dell'attività, ma la domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di un anno dalla fine del congedo (art. 67). Il requisito contributivo è l'iscrizione regolare alla gestione INPS artigiani o commercianti al momento del parto.

Confronto e norme correlate

Il confronto più rilevante è con le dipendenti: queste ultime hanno un divieto legale di lavorare durante il congedo obbligatorio (artt. 16-17), mentre le autonome possono continuare la propria attività pur percependo l'indennità. Questo asimmetria è giustificata dalla natura diversa del rapporto di lavoro autonomo, ma crea una disparità di fatto: chi ha dipendenti che gestiscono l'attività può godere del riposo, chi lavora da sola non può interrompere senza chiudere. Rispetto alle iscritte alla gestione separata (art. 64), le autonome INPS artigiani/commercianti hanno una gestione previdenziale separata con aliquote e massimali propri. Rispetto alle libere professioniste (art. 70), le autonome INPS non fanno riferimento alla propria cassa professionale ma all'INPS. L'art. 69 riconosce alle autonome anche il congedo parentale (fino a tre mesi entro il primo anno del bambino) con un'indennità pari al 30% del salario minimo giornaliero industriale, integrando la tutela dell'art. 66 con una copertura più ampia del periodo successivo ai tre mesi post-parto obbligatori.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico riguarda la determinazione del reddito di riferimento: per le autonome, il reddito imponibile previdenziale può differire significativamente dal reddito fiscale, e le lavoratrici spesso non sanno quale sia la base di calcolo corretta. Un secondo problema riguarda le lavoratrici con redditi molto bassi o con contribuzione minima: chi paga i contributi sul minimale INPS (la quota minima obbligatoria indipendente dal reddito effettivo) riceverà un'indennità calcolata su quel minimale, che può essere molto modesta rispetto al reddito effettivamente perso. Un terzo profilo critico è il coordinamento tra l'indennità ex art. 66 e l'eventuale indennità di malattia per le autonome: durante il periodo di maternità le autonome non percepiscono l'indennità di malattia ordinaria, ma solo quella di maternità. Infine, la mancanza di un divieto legale di lavorare durante il congedo crea situazioni in cui la lavoratrice si sente costretta a continuare l'attività per non perdere clienti o commesse, vanificando di fatto la tutela economica garantita dalla legge.

Casi pratici

Caso 1: Artigiana incinta: quando e come richiedere l'indennità INPS

Caso 2: Commerciante che adotta: indennità decorre dall'ingresso del bambino

Caso 3: Reddito basso: indennità calcolata sul minimale INPS

Domande frequenti

Cos'è l'indennità di maternità per le lavoratrici autonome?

È l'indennità riconosciuta dall'art. 66 D.Lgs. 151/2001 alle artigiane, commercianti e lavoratrici autonome iscritte all'INPS gestione artigiani/commercianti. Copre cinque mesi (due prima del parto, tre dopo) ed è commisurata al reddito imponibile previdenziale dell'anno precedente. L'INPS la eroga su domanda entro 60 giorni.

Devo smettere di lavorare per prendere l'indennità di maternità?

No. A differenza delle lavoratrici dipendenti, le autonome non sono soggette al divieto legale di lavorare durante il congedo di maternità. Possono continuare la propria attività pur percependo l'indennità. Nella pratica, molte riducono o sospendono l'attività per ragioni fisiche o di cura del neonato.

Come si calcola l'indennità per le autonome?

L'indennità è calcolata sulla base del reddito imponibile previdenziale dichiarato all'INPS nell'anno precedente il congedo. Non è il reddito fiscale ma l'imponibile previdenziale. Chi versa i contributi sul minimale riceverà un'indennità calcolata su quel minimale. L'importo esatto si verifica sul sito INPS o tramite patronato.

Entro quando devo fare domanda all'INPS per la maternità da autonoma?

La domanda deve essere presentata all'INPS entro un anno dalla fine del congedo di maternità. È consigliabile presentarla il prima possibile, preferibilmente prima dell'inizio del periodo di astensione. La domanda può essere presentata online sul sito INPS, tramite CAF o patronato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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