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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 931 c.c. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

In vigore

proprietario Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

In sintesi

  • Ai fini delle disposizioni sulle cose ritrovate (artt. 927-930 c.c.), al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.
  • L'equiparazione consente al possessore e al detentore di far valere i diritti tipici del proprietario (restituzione, premio) anche in assenza di titolarità dominicale.
  • La norma riconosce rilevanza alla relazione di fatto con la cosa, oltre che alla titolarità formale del diritto di proprietà.
  • L'inciso 'secondo le circostanze' lascia all'interprete il compito di valutare in concreto se il possessore o detentore abbia interesse meritevole di tutela.
  • La disposizione protegge anche chi detiene la cosa per altri (depositario, locatario, comodatario) e ne ha la materiale disponibilità.

La logica dell'equiparazione: tutela del rapporto di fatto

L'articolo 931 del codice civile estende la disciplina delle cose ritrovate, originariamente pensata per il rapporto tra ritrovatore e proprietario, anche al possessore e al detentore. Si tratta di una scelta normativa di grande rilievo pratico: la legge riconosce che la perdita di una cosa può colpire non solo chi ne è titolare formale, ma anche chi ne ha la disponibilità materiale a titolo di possesso (art. 1140 c.c.) o detenzione (per esempio in qualità di depositario, locatario, comodatario). L'equiparazione opera 'secondo le circostanze', clausola elastica che richiede valutazione caso per caso dell'interesse meritevole di tutela.

La ratio dell'istituto è duplice. Sotto un primo profilo, l'ordinamento prende atto che il possesso e la detenzione sono situazioni di fatto produttive di effetti giuridici autonomi, indipendentemente dalla titolarità del diritto reale sotteso. Sotto un secondo profilo, la norma realizza un'esigenza pratica: facilitare il recupero della cosa quando il proprietario sia lontano, ignaro o impossibilitato ad agire, attribuendo legittimazione anche a chi ha un interesse concreto e attuale alla riconsegna del bene.

Tizio ha preso in noleggio una bicicletta presso una società di sharing: durante il tragitto, la bicicletta gli viene rubata e successivamente abbandonata in un parco, dove la trova Sempronio che la consegna al comune. Quando la società proprietaria (nei cui registri risulta il noleggio) si presenta a riprendere il bene, può vantare la propria titolarità diretta; ma anche Tizio, in quanto detentore al momento del furto, può aver interesse a far valere posizioni proprie (per esempio per la restituzione di accessori personali lasciati sulla bicicletta). La norma consente di adattare la disciplina alle varianti del caso concreto e di evitare paralisi del procedimento.

Possessore: il soggetto che esercita un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà

Il possessore, ai sensi dell'art. 1140 c.c., è colui che esercita sulla cosa un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Anche se non titolare del diritto, il possessore ha una posizione protetta dall'ordinamento e legittimato a far valere le azioni possessorie (artt. 1168-1170 c.c. per la reintegrazione e la manutenzione). L'art. 931 c.c. gli consente di esercitare i diritti del proprietario nei confronti del ritrovatore: può rivendicare la cosa smarrita, pagare le spese e (specularmente) il premio dovuto al ritrovatore ai sensi dell'art. 930 c.c.

La posizione del possessore è particolarmente rilevante per le cose acquistate a non domino (art. 1153 c.c.) o per quelle in corso di usucapione (artt. 1158 ss. c.c.). In tali ipotesi, il possessore non ha ancora consolidato la proprietà ma la sta progressivamente acquisendo: l'equiparazione operata dall'art. 931 c.c. gli consente di tutelare la propria posizione anche in caso di smarrimento del bene, evitando che il decorso del procedimento (un anno di pubblicità ex art. 928 c.c.) possa compromettere l'iter acquisitivo in corso.

Caio possiede da anni un appartamento e una serie di mobili antichi senza averne titolo formale (per esempio per acquisto a non domino non ancora consolidato in usucapione): se uno di tali mobili viene smarrito e ritrovato, Caio può presentarsi al comune e farlo valere come proprio, esibendo elementi che dimostrino il possesso. La norma ammette tale facoltà, ferma restando la possibilità per il vero proprietario di intervenire nel procedimento e far valere il proprio diritto, eventualmente con strumenti giurisdizionali (rivendica ex art. 948 c.c.) o procedimentali (opposizione presso il comune).

Detentore: relazione qualificata con la cosa altrui

Il detentore è colui che ha la disponibilità materiale della cosa pur riconoscendo che essa appartiene ad altri (depositario, locatario, comodatario, vettore, conduttore, custode giudiziario). L'equiparazione operata dall'art. 931 c.c. assume in questa ipotesi una valenza pratica significativa: il detentore che subisca lo smarrimento o il furto della cosa affidatagli ha interesse, anche in proprio, a recuperarla per adempiere agli obblighi verso il proprietario titolare (riconsegna, custodia diligente). La legittimazione del detentore evita che la procedura di restituzione resti paralizzata in attesa che il proprietario, magari ignaro, agisca direttamente.

Il presupposto giuridico è il rapporto contrattuale o legale che giustifica la detenzione: un contratto di deposito (art. 1766 c.c.), di locazione di beni mobili (art. 1571 c.c.), di comodato (art. 1803 c.c.), di trasporto (art. 1678 c.c.) o un'altra fonte (custodia giudiziaria, sequestro). Il detentore deve essere in grado di documentare il proprio titolo, di norma con prova del contratto o atto da cui deriva la detenzione. La sua legittimazione si affianca a quella del proprietario, senza sostituirla: entrambi possono presentarsi al comune, fermo restando il successivo regolamento tra loro dei rapporti interni.

Mevia è custode di un quadro affidatole da Sempronio per un restauro: il quadro viene smarrito durante il trasporto e poi ritrovato e consegnato al comune. Mevia, in qualità di detentrice, può presentarsi al comune e ottenere la restituzione, riassumendo la custodia del bene e poi riconsegnandolo al proprietario Sempronio. La sua legittimazione discende direttamente dall'art. 931 c.c. e tutela sia l'interesse di Mevia (a evitare responsabilità per inadempimento del contratto di custodia) sia quello di Sempronio (a rientrare nel possesso della cosa).

La clausola 'secondo le circostanze': flessibilità interpretativa

L'inciso 'secondo le circostanze' è cruciale: non basta la mera qualifica di possessore o detentore, ma occorre che in concreto il soggetto abbia un interesse meritevole di tutela e una posizione tale da giustificare l'equiparazione. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la valutazione spetta al giudice (o, in via amministrativa, all'ente comunale) e tiene conto della natura del rapporto, dell'attualità della relazione con la cosa, dell'eventuale concorso del proprietario e di ogni altro elemento utile.

I criteri valutativi tipici sono: (1) la stabilità del rapporto con la cosa (un detentore occasionale è meno tutelato di uno stabile); (2) l'attualità della relazione (la detenzione cessata da tempo non legittima più); (3) la legittimità del titolo (il possessore illegittimo, per esempio derivante da furto, non è equiparato al proprietario ai fini del recupero); (4) l'interesse concreto a recuperare il bene (il mero curioso non è tutelato); (5) l'assenza di opposizione del proprietario formale (se questi si oppone all'azione del detentore, il giudice valuta il conflitto).

Tizio è un semplice depositario momentaneo di un oggetto: la sua legittimazione a recuperare la cosa presso il comune potrebbe essere riconosciuta o meno a seconda della relazione contrattuale con il proprietario, della finalità del deposito e dell'effettiva possibilità per il proprietario di intervenire direttamente. Il giudice valuta tali profili con un approccio sostanzialista, prediligendo la soluzione che meglio bilancia gli interessi delle parti. La flessibilità della clausola consente di adattare la disciplina ai casi concreti, evitando rigidità formalistiche.

Rapporti con il diritto al premio e alle spese

L'equiparazione opera anche con riferimento al premio dovuto al ritrovatore ex art. 930 c.c. e al pagamento delle spese ex art. 929 c.c. Il possessore o detentore che riprende la cosa è tenuto al pagamento del premio (se richiesto dal ritrovatore) e delle spese di custodia e pubblicità sostenute dal comune. Specularmente, eventuali rapporti regressivi tra possessore, detentore e proprietario rimangono disciplinati dal rapporto sottostante: il depositario che paga il premio per recuperare la cosa potrà rivalersi sul deponente proprietario, salvo diversa pattuizione.

Il regolamento dei rapporti interni è normalmente disciplinato dal contratto o dalla legge sottostante. Il depositario gratuito, per esempio, ha diritto al rimborso delle spese necessarie sostenute per la conservazione della cosa (art. 1781 c.c.); il comodatario ha diritto al rimborso delle spese straordinarie urgenti (art. 1808 c.c.); il locatario di beni mobili è tenuto alla restituzione e alle eventuali riparazioni di sua competenza (artt. 1587-1591 c.c.). L'art. 931 c.c. opera senza pregiudizio di tali rapporti interni, limitandosi a regolare il rapporto esterno con il ritrovatore e l'ente comunale.

La norma è altresì coerente con la più ampia previsione del codice in materia di possesso (artt. 1140 ss. c.c.), che riconosce al possessore una posizione giuridica autonoma rispetto alla proprietà, fonte di diritti propri e di tutele specifiche. L'art. 931 c.c. estende a una specifica situazione (le cose ritrovate) la logica generale di valorizzazione del rapporto di fatto con la cosa, in coerenza con il sistema di tutela del possesso che attraversa l'intero ordinamento civilistico italiano.

Domande frequenti

Chi può recuperare una cosa smarrita dal comune, oltre al proprietario?

L'art. 931 c.c. equipara al proprietario, secondo le circostanze, il possessore e il detentore. Possono dunque presentarsi al comune anche chi possiede la cosa a titolo di proprietà di fatto (art. 1140 c.c.) o la detiene per altri (depositario, locatario, comodatario, vettore). Occorre dimostrare la propria posizione qualificata e l'interesse concreto a recuperare il bene, esibendo eventualmente il contratto o il titolo da cui deriva la detenzione, ferma restando la possibilità del vero proprietario di intervenire.

Cosa significa l'inciso 'secondo le circostanze' dell'art. 931 c.c.?

La clausola consente all'interprete (in particolare al giudice o all'amministrazione comunale) di valutare caso per caso se il possessore o detentore abbia un interesse meritevole di tutela e una posizione tale da giustificare l'equiparazione al proprietario. Non è sufficiente la qualifica formale: occorre considerare la natura del rapporto, l'attualità della relazione con la cosa, la stabilità del legame, l'eventuale concorso del proprietario e ogni elemento utile a definire la legittimazione effettiva.

Il detentore deve pagare il premio al ritrovatore?

Sì: l'art. 931 c.c. estende al detentore tutti gli effetti delle disposizioni sulle cose ritrovate, incluso l'obbligo di pagare il premio ex art. 930 c.c. al momento del recupero della cosa. Il detentore potrà poi rivalersi sul proprietario nei termini del rapporto sottostante (deposito, locazione, comodato): se per esempio il bene era affidato in deposito, il depositario può chiedere al deponente il rimborso del premio pagato, ai sensi dell'art. 1781 c.c. (spese necessarie per la conservazione).

Se la cosa appartiene a più persone, chi può presentarsi al comune?

Se la cosa è in comproprietà o comunione, ciascun comproprietario, in quanto possessore di una quota, è legittimato a presentarsi al comune e a recuperare la cosa, dando notizia agli altri contitolari. L'equiparazione dell'art. 931 c.c. tutela infatti anche le posizioni di possesso parziale. È buona norma comunicare il recupero agli altri comproprietari per evitare contestazioni successive sulla destinazione del bene. Eventuali divergenze tra comproprietari si risolvono secondo le regole della comunione (artt. 1100 ss. c.c.).

Il possessore può acquistare la proprietà della cosa decorso un anno ai sensi dell'art. 929 c.c.?

L'art. 929 c.c. riguarda il ritrovatore, non il possessore o detentore che ha smarrito la cosa: l'art. 931 c.c. equipara possessore e detentore al proprietario solo ai fini delle disposizioni protettive (recupero, premio, spese), non per attribuire loro l'acquisto a titolo originario ex art. 929 c.c., che resta riservato al ritrovatore. Il possessore originario, una volta decorso l'anno senza rivendica, perde definitivamente il bene a favore del ritrovatore, salvo eventuale azione risarcitoria per irregolarità della procedura.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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