Indice
- Chi rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi è punito ai sensi del codice penale, con pena aumentata di un terzo alla metà.
- L'esibizione di atto contenente dati non più veritieri equivale a uso di atto falso.
- Le dichiarazioni sostitutive si considerano rese a pubblico ufficiale.
- Se il reato serve a ottenere un pubblico ufficio, il giudice può disporre l'interdizione dai pubblici uffici.
- È la sanzione penale che dà forza al sistema di responsabilizzazione del dichiarante.
Testo dell'articoloVigente
Art. 76 D.P.R. 445/2000 — (L) Norme penali
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — T.U. Documentazione Amministrativa
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall' articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile . (25) (33) (32)
Commento
L'articolo 76 è la norma penale cardine del T.U. e di tutto il sistema dell'autocertificazione. Senza la minaccia di una sanzione penale qualificata, l'autocertificazione resterebbe strumento di rischio per la finanza pubblica e per la regolarità dell'azione amministrativa.
Il quadro delle fattispecie
La norma rinvia al codice penale per individuare i reati base: falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.), dichiarazioni false a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.), falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 c.p.).
Aggravante speciale
La sanzione prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. È un'aggravante significativa: per il falso ideologico ex art. 483 c.p., che prevede la reclusione fino a 2 anni, l'aumento di un terzo alla metà porta la pena fino a 3 anni circa, con possibili effetti sull'applicabilità della sospensione condizionale.
Dati non più veritieri (comma 2)
L'esibizione di un atto con dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso. È una previsione importante: il certificato corretto al momento del rilascio può diventare strumento di reato se utilizzato sapendo che la situazione è cambiata (esempio: certificato di stato civile esibito sapendo di essere intanto coniugato).
Equiparazione al pubblico ufficiale (comma 3)
Le dichiarazioni sostitutive degli artt. 46 e 47 si considerano rese a pubblico ufficiale. È previsione tecnica con effetti penali importanti: estende le fattispecie di falso ex artt. 483 e 495 c.p. anche ai casi in cui il modulo è consegnato a un dipendente non avente formalmente la qualifica di pubblico ufficiale (semplice incaricato).
Sanzioni accessorie (comma 4)
Se il reato è commesso per ottenere un pubblico ufficio o un'autorizzazione professionale, il giudice nei casi più gravi può disporre l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici e dalla professione. Si pensi al concorso pubblico vinto con titoli falsi: oltre alla sanzione principale, scatta l'interdizione professionale che impedisce di ripresentarsi.
Aspetti procedurali
I reati sono procedibili d'ufficio, e la PA ha l'obbligo di trasmettere notitia criminis quando emergono indizi di falsità (art. 331 c.p.p.). L'inerzia del funzionario in presenza di reato palese può integrare a sua volta omissione di denuncia (art. 361 c.p.) o di atti d'ufficio (art. 328 c.p.).
Norme correlate e prospettive sanzionatorie
L'articolo 76 si collega agli articoli 71 (controlli), 75 (decadenza amministrativa) e ai reati del codice penale (artt. 483, 489, 495 c.p.). Sul piano della cybersecurity, l'uso di credenziali altrui per dichiarazioni online può aggravare la fattispecie integrando anche reati informatici (artt. 615-ter, 640-ter c.p.). La giurisprudenza della Cassazione penale ha consolidato l'orientamento per cui le dichiarazioni sostitutive online inviate tramite SPID o CIE conservano la stessa natura penale delle dichiarazioni cartacee, con piena applicabilità dell'aggravante del comma 1. Le PA sono tenute a rendere chiaramente percepibile all'utente, già in fase di compilazione, l'avvertimento sulle conseguenze del falso.
Massime giurisprudenziali
Cass. Unite Penali, sent. n. 35488/2007
Perché è importante: alta
Cass. V Penale, sent. n. 18374/2019
Perché è importante: alta
Cass. VI Penale, sent. n. 8064/2021
Perché è importante: alta
Cass. II Penale, sent. n. 6885/2017
Perché è importante: media
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 190/2003
infondatezza
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 76 D.P.R. 445/2000 nella parte in cui rinvia alle norme penali in materia di falsita': la tecnica del rinvio non vulnera il principio di tassativita' e determinatezza della fattispecie penale ex art. 25 Cost., trattandosi di un richiamo a figure di reato gia' definite in modo puntuale dal codice penale.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itSentenza n. 20/2020
infondatezza
La Corte ha confermato che il sistema sanzionatorio dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, abbinato all'obbligo di controllo della P.A. (art. 71), realizza un bilanciamento ragionevole tra esigenze di semplificazione (autocertificazione) e tutela della fede pubblica e del buon andamento amministrativo ex artt. 97 Cost.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Documento di indirizzo · Decertificazione
Dipartimento della Funzione Pubblica
Le P.A. devono effettuare controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000; in caso di non veridicita' si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ex art. 75.
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itTesto coordinato · artt. 483, 482, 489 (richiamati dall'art. 76 DPR 445/2000)
Codice Penale
L'art. 76 D.P.R. 445/2000 opera un rinvio al codice penale per la qualificazione delle condotte: falsita' ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsita' materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.); le pene possono essere aggravate quando il falso e' commesso per conseguire benefici previsti da leggi speciali.
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
L'aggravante di un terzo alla metà è automatica?
Sì, opera per legge quando il falso riguarda dichiarazioni o atti previsti dal T.U. Documentazione Amministrativa.
Cosa rischio se esibisco un certificato superato dal mutamento dei fatti?
Risponde di uso di atto falso ai sensi del comma 2 dell'articolo 76, anche se al momento del rilascio l'atto era veritiero.
L'amministrazione è obbligata a denunciare?
Sì. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che vengano a conoscenza del reato hanno l'obbligo di trasmettere notitia criminis ex artt. 361 e 331 c.p.p.
Vedi anche