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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 95 quinquies T.U.B. – Pubblicita’ e informazione agli aventi diritto.

In vigore dal 16/11/2015

Modificato da: Decreto legislativo del 16/11/2015 n. 181 Articolo 1

“1. I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.

2. Le comunicazioni previste dall’articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalita’ di presentazione dei reclami previsti all’articolo 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall’articolo 87, comma 1, nonche’ le conseguenze del mancato rispetto dei termini.

3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un’intestazione in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse.

4. I reclami e le istanze previsti dall’articolo 86, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all’articolo 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all’articolo 89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un’intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell’atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi.

5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell’articolo 86, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee prevista nel comma 1.”

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In sintesi

  • I provvedimenti di risanamento e di avvio della LCA di banche italiane con succursali o attività in altri Stati UE sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale UE e in due quotidiani nazionali di ciascuno Stato ospitante.
  • Le comunicazioni ai soggetti residenti/domiciliati in altri Stati UE devono indicare termini e modalità per reclami, opposizioni e domande di insinuazione tardiva, e le conseguenze del mancato rispetto dei termini.
  • Le pubblicazioni sono in lingua italiana con intestazione in tutte le lingue ufficiali UE, per chiarire natura e scopo della comunicazione.
  • I creditori esteri possono presentare reclami e istanze nella propria lingua ufficiale, con intestazione in italiano; i commissari possono chiedere la traduzione.
  • Per i soggetti residenti in altri Stati UE, i termini per reclami e opposizioni sono raddoppiati rispetto a quelli ordinari.

Funzione della pubblicità nelle crisi bancarie transfrontaliere

L'art. 95-quinquies TUB, introdotto dal D.Lgs. 181/2015 in attuazione della Direttiva 2001/24/CE, disciplina gli obblighi di pubblicità e informazione nelle procedure di crisi bancaria che coinvolgono soggetti residenti in altri Stati dell'Unione Europea. La norma risponde a un'esigenza fondamentale: il principio di home country control e il riconoscimento automatico dei provvedimenti esteri (artt. 95-bis ss. TUB) non devono tradursi in un pregiudizio per i creditori e i depositanti che, trovandosi in altri Stati UE, potrebbero non venire a conoscenza dell'apertura della procedura italiana e perdere così la possibilità di tutelare i propri diritti.

Pubblicità nella Gazzetta Ufficiale UE e nei quotidiani nazionali esteri (comma 1)

Il comma 1 impone la pubblicazione per estratto dei provvedimenti di risanamento e di avvio della LCA sia nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sia in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato UE ospitante (cioè dove la banca italiana ha succursali o presta servizi). La pubblicazione nella GUUE assicura la conoscibilità paneuropea del provvedimento, mentre quella sui quotidiani locali garantisce una capillarità informativa più immediata per i soggetti che non consultano abitualmente le pubblicazioni ufficiali. Questa pubblicità ha anche funzione costitutiva in ordine alla decorrenza di certi termini procedurali.

Contenuto delle comunicazioni ai creditori esteri (comma 2)

Il comma 2 disciplina le comunicazioni individuali previste dall'art. 86 TUB (avviso ai creditori) nei confronti di soggetti aventi residenza, domicilio o sede legale in un altro Stato UE. Tali comunicazioni devono indicare non solo il contenuto ordinario, ma anche specificamente: i termini e le modalità per presentare reclami ex art. 86, comma 4 TUB; i termini e le modalità per proporre opposizioni ex art. 87, comma 1 TUB; e le conseguenze del mancato rispetto dei termini. Questa informazione aggiuntiva è fondamentale per i creditori esteri, che potrebbero non avere familiarità con le procedure italiane e rischiano di perdere i propri diritti per semplice ignoranza delle scadenze procedurali.

Regime linguistico delle pubblicazioni (comma 3)

Il comma 3 stabilisce che le pubblicazioni e le comunicazioni siano effettuate in lingua italiana, con un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'UE volta a chiarire la natura e lo scopo della comunicazione. Si tratta di un compromesso pragmatico: la traduzione integrale del documento in tutte le lingue UE sarebbe eccessivamente onerosa e ritarderebbe le pubblicazioni urgenti; l'intestazione multilingue consente invece ai soggetti esteri di comprendere immediatamente di cosa si tratta e di attivarsi per ottenere le necessarie traduzioni o assistenza legale.

Diritto di presentare atti in lingua straniera (comma 4)

Il comma 4 riconosce ai soggetti residenti in altri Stati UE il diritto di presentare reclami, istanze, opposizioni e domande di insinuazione tardiva nella lingua ufficiale del proprio Stato. Gli atti devono recare un'intestazione in lingua italiana che chiarisca la natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in italiano degli atti presentati in lingua straniera. Questa disposizione attua il principio di non discriminazione e di parità di accesso alla tutela giurisdizionale tra creditori italiani e creditori esteri, evitando che la barriera linguistica privi questi ultimi della possibilità di difendere i propri diritti nella procedura.

Raddoppio dei termini per i creditori esteri (comma 5)

Il comma 5 prevede che per i soggetti residenti in altri Stati UE i termini per i reclami (art. 86, comma 4 TUB) e per le opposizioni (art. 87, comma 1 TUB) siano raddoppiati rispetto a quelli ordinari. Il termine per le domande di insinuazione tardiva (art. 86, comma 5 TUB) decorre invece dalla data di pubblicazione nella GUUE prevista dal comma 1. Questi adeguamenti temporali compensano le difficoltà pratiche (distanza, barriere linguistiche, necessità di individuare legali locali) che i creditori esteri incontrano nella partecipazione alle procedure italiane, garantendo loro un accesso effettivo e non solo formale alla tutela dei propri crediti.

Domande frequenti

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.