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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 36 TUI disciplina l'ingresso e il soggiorno per cure mediche: visto speciale per stranieri che intendano sottoporsi a trattamenti sanitari in Italia.
  • Requisiti: impegno scritto della struttura sanitaria italiana (pubblica o privata accreditata); deposito cauzionale del 30% del costo presunto; alloggio.
  • Il visto D per cure mediche è rilasciato dal consolato; ingresso in Italia con prosecuzione del permesso di soggiorno per cure mediche.
  • La durata del permesso è pari alla durata stimata delle cure; rinnovabile se le cure proseguono.
  • Non si rientra nelle quote del decreto flussi: ingresso libero per esigenze sanitarie.
  • Per le donne in gravidanza e i minori in cura opera tutela rafforzata: in alcuni casi, regolarizzazione del soggiorno anche se irregolare ex art. 31 c. 3 TUI.

Testo dell'articoloVigente

Art. 36 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Ingresso e soggiorno per cure mediche. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).

Commento

Il turismo sanitario regolamentato

L'art. 36 del T.U. Immigrazione disciplina l'ingresso e il soggiorno per cure mediche, canale speciale per gli stranieri che intendano sottoporsi a trattamenti sanitari in Italia. La norma riflette un duplice scopo: (a) sul piano migratorio, consentire l'ingresso per esigenze umanitarie connesse alla salute; (b) sul piano economico-sanitario, valorizzare l'eccellenza del sistema sanitario italiano in alcune specialità (oncologia, cardiologia, ortopedia, neurochirurgia, riproduzione assistita). Il sistema è regolamentato per evitare abusi e garantire la copertura delle prestazioni.

Procedura e requisiti

Il c. 1 prevede che il visto per cure mediche è rilasciato sulla base di: (a) impegno scritto della struttura sanitaria italiana, pubblica o privata accreditata, che accetta di prestare le cure (preventivo dettagliato con quantificazione dei costi); (b) deposito cauzionale di norma pari al 30% del costo presunto delle cure, presso la struttura medesima; (c) documentazione clinica attestante la patologia e la necessità delle cure; (d) alloggio idoneo per la durata del soggiorno; (e) mezzi di sussistenza per sé e per l'eventuale accompagnatore. Il consolato verifica e rilascia il visto D.

Il permesso di soggiorno per cure mediche

Entrato in Italia, lo straniero presenta al Questore domanda di permesso di soggiorno per cure mediche. La durata è pari alla durata stimata delle cure (può essere da pochi mesi a un anno o più). È rinnovabile se le cure proseguono o sono necessarie ulteriori prestazioni. Il permesso non consente lo svolgimento di attività lavorativa, salvo deroghe specifiche. È stata oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali per il bilanciamento tra esigenze sanitarie e regolarità del soggiorno.

Esenzione dal sistema delle quote

L'ingresso per cure mediche non rientra nelle quote del decreto flussi (art. 21 TUI): è libero, soggetto solo ai requisiti di sostenibilità economica della prestazione. La norma riflette il principio che la salute è valore prioritario, da non comprimere per ragioni amministrative. Le strutture italiane in molti casi hanno convenzioni con governi esteri per coprire le spese (es. paziente con prestazione pagata dal proprio sistema sanitario nazionale o da assicurazione).

Cure umanitarie e accompagnatori

Sono previsti regimi particolari per: (a) cure umanitarie di particolare gravità (es. malattie rare, gravi malformazioni in bambini): spese coperte da fondi pubblici, fondazioni, organizzazioni internazionali; ingresso facilitato; (b) accompagnatori: il familiare che accompagna il paziente (in particolare se minore o se gravemente ammalato) ottiene visto e permesso per assistenza, di durata e modalità collegate. Programmi specifici (es. accordi bilaterali) regolano l'accoglienza.

Tutela rafforzata per gravidanze e minori

Caso particolare: donne in gravidanza straniere già presenti in Italia anche irregolarmente possono ottenere permesso per cure mediche per la durata della gravidanza e fino a 6 mesi dopo il parto, in combinato disposto con l'art. 19 c. 2 lett. d TUI. Analogamente per minori in cura: l'art. 31 c. 3 consente al genitore di ottenere autorizzazione al soggiorno per gravi motivi connessi allo sviluppo del minore. La tutela combina art. 32 Cost., art. 31 Cost., art. 8 CEDU.

Massime giurisprudenziali

Cass. SS.UU., sent. n. 9217/2016

Le Sezioni Unite hanno precisato i criteri per l'acquisto della cittadinanza italiana ex art. 4, comma 2, L. 91/1992 da parte dello straniero nato e residente in Italia.

Perché è importante: Cittadinanza dello straniero

Prassi e linee guida

Integrazione · Integrazione e politiche per gli stranieri

Hub del Ministero dell'Interno su politiche di integrazione, cittadinanza e dialogo interculturale.

Leggi il documento su www.interno.gov.it

Piani nazionali · Piano integrazione

Piani e indirizzi nazionali del Governo per l'integrazione dei cittadini stranieri.

Leggi il documento su www.governo.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio: intervento cardiochirurgico

Tizio, libico, deve sottoporsi a intervento cardiochirurgico presso ospedale specializzato di Milano. Documenta impegno della struttura, deposito 50.000 euro, alloggio. Visto D, permesso 6 mesi. Operato con successo, rientro.

Caso 2: Caia: gravidanza in Italia

Caia, irregolare, è incinta. Si presenta in ospedale. Ottiene permesso per cure mediche ex art. 36 in combinato con art. 19. Assistenza prenatale e parto gratuita ex art. 35. Tutele fino a 6 mesi dopo il parto.

Caso 3: Sempronia: trapianto

Sempronia, georgiana, deve sottoporsi a trapianto. La struttura italiana ha accordo con Stato georgiano per copertura spese. Visto D, permesso 1 anno (durata cura + post-operatorio). Familiare accompagnatore ottiene visto a sua volta.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 36 TUI regola il turismo sanitario in Italia: visto per cure mediche, impegno della struttura, deposito cauzionale, fuori quote. Tutele rafforzate per gravidanze, minori, malattie rare. Bilancia esigenze sanitarie e controllo migratorio.

Domande frequenti

Come si ottiene il visto per cure mediche?

Con impegno scritto della struttura sanitaria italiana (preventivo), deposito cauzionale del 30%, documentazione clinica, alloggio, mezzi di sussistenza. Domanda al consolato italiano, rilascio del visto D.

Quanto dura il permesso?

Pari alla durata stimata delle cure (mesi o anni a seconda della patologia). Rinnovabile se le cure proseguono. Per le donne in gravidanza, fino a 6 mesi dopo il parto.

Si applica il decreto flussi?

No. L'ingresso per cure mediche è libero, fuori dalle quote. Il sistema è regolamentato per evitare abusi (verifica dell'impegno della struttura e del deposito cauzionale).

Posso lavorare con questo permesso?

Generalmente no. Il permesso per cure mediche non consente lo svolgimento di attività lavorativa, salvo deroghe specifiche per durata e modalità. Lo scopo è strettamente sanitario.

Esistono tutele per casi umanitari?

Sì. Per malattie rare o gravi situazioni umanitarie (es. bambini con malformazioni) ci sono programmi specifici con copertura spese da fondi pubblici, fondazioni o organizzazioni internazionali. L'ingresso è facilitato.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 52 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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