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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Prassi e linee guida
  5. Casi pratici
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 221 del D.Lgs. 36/2023 disciplina «cabina di regia presso la presidenza del consiglio dei ministri» nell'ambito del Libro IV del Codice dei contratti pubblici, in vigore dal 1° luglio 2023.
  • La disposizione disciplina aspetti di organizzazione del sistema dei contratti pubblici (stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti istituzionali competenti).
  • Si raccorda con la qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 63) e con il sistema di aggregazione e centralizzazione delle committenze (art. 62).
  • Le scelte organizzative incidono direttamente sulle competenze a indire le procedure di gara di importo superiore alle soglie.
  • Per la lettura coordinata si rinvia ai principi generali del Libro I e alle disposizioni transitorie e finali dell'art. 229.

Testo dell'articoloVigente

Commento

Collocazione sistematica nell'art. 221 del Codice del 2023

L'art. 221 del D.Lgs. 36/2023 si colloca nel Libro IV dedicato a «Partenariato pubblico-privato e disposizioni complementari» del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore il 1° luglio 2023 in attuazione della delega contenuta nella legge 21 giugno 2022, n. 78. La disposizione, rubricata «cabina di regia presso la presidenza del consiglio dei ministri», sostituisce le corrispondenti previsioni del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016) e va letta in coerenza con i principi generali enunciati nei primi dodici articoli del Codice, in particolare il principio del risultato, il principio della fiducia e il principio di accesso al mercato. Il nuovo testo, frutto del lavoro del Consiglio di Stato in sede consultiva, persegue obiettivi di semplificazione, certezza giuridica e auto-esecutività, contenendo nel corpo del Codice (e nei suoi allegati) gran parte delle disposizioni un tempo demandate al regolamento attuativo.

Architettura organizzativa delle stazioni appaltanti

La qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 63) e le forme di aggregazione e centralizzazione (artt. 62, 139) ridisegnano l'architettura organizzativa del sistema dei contratti pubblici: solo le stazioni appaltanti qualificate possono espletare procedure di importo superiore alle soglie indicate; le altre devono ricorrere a centrali di committenza o a soggetti aggregatori. Il sistema mira a concentrare le competenze, ridurre la frammentazione dell'offerta e accrescere la professionalizzazione. La materia si raccorda con la l. 56/2014 sulla riforma delle province e con i provvedimenti istitutivi di Consip e dei soggetti aggregatori regionali.

Raccordo con il codice civile, con la L. 241/1990 e con il vecchio Codice

L'applicazione dell'art. 221 richiede un costante raccordo con il codice civile, soprattutto nelle parti che disciplinano l'obbligazione (artt. 1173 ss.), il contratto in generale (artt. 1321 ss.) e l'appalto (artt. 1655 ss.); con la L. 241/1990 sul procedimento amministrativo, applicabile ai contratti pubblici come disciplina di principio (cfr. art. 29 L. 241/1990); e con il previgente D.Lgs. 50/2016, le cui regole continuano ad applicarsi alle procedure indette anteriormente al 1° luglio 2023 ai sensi dell'art. 226. Per gli interventi PNRR e PNC restano operative le disposizioni speciali di accelerazione, salvo quanto eventualmente modificato dal cd. correttivo al Codice (D.Lgs. 209/2024). Il giudice amministrativo, nell'interpretare la disposizione, fa applicazione dei principi di continuità interpretativa rispetto all'orientamento maturato sul Codice del 2016, ove compatibile.

Prassi e linee guida

Disposizioni attuative · Disposizioni attuative del Codice

Provvedimenti ANAC e tabelle di corrispondenza fra disposizioni del nuovo Codice e disciplina previgente.

Leggi il documento su www.anticorruzione.it

Coordinamento normativo · Codice dei contratti pubblici

Disposizioni transitorie e di coordinamento approvate dal Governo per il passaggio al nuovo Codice.

Leggi il documento su www.governo.it

Casi pratici

Caso 1: Tizio operatore e Caio stazione appaltante

Tizio, operatore economico, partecipa a una procedura indetta da Caio, stazione appaltante. L'applicazione dell'art. 221 del D.Lgs. 36/2023 assicura il corretto svolgimento del segmento di procedimento in esame, garantendo a Tizio l'accesso al mercato e a Caio il perseguimento del risultato di interesse pubblico.

Domande frequenti

Da quando si applica l'art. 221 del D.Lgs. 36/2023?

L'art. 221 del Codice dei contratti pubblici si applica dalle procedure avviate dal 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice (art. 229). Le procedure indette prima di tale data restano disciplinate dal D.Lgs. 50/2016.

Qual è il rapporto tra l'art. 221 e il vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016)?

Il nuovo Codice abroga il precedente per le procedure avviate dal 1° luglio 2023 (art. 226). Restano applicabili gli atti adottati prima di tale data; le interpretazioni consolidate sotto il vecchio Codice possono continuare a valere ove compatibili.

L'articolo va letto da solo o nel contesto del Libro di riferimento?

Sempre nel contesto: il Codice del 2023 ha una struttura organica e i singoli articoli vanno interpretati in coerenza con i principi generali (artt. 1-12) e con le disposizioni del Libro in cui sono inseriti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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