← Torna a Procedimento Amministrativo (L. 241/1990)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 1 L. 241/1990 enuncia i principi cardine dell'azione amministrativa: legalità, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, con apertura ai principi dell'ordinamento eurounitario.
  • Quando la PA adotta atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge non disponga diversamente, in coerenza con il principio di consensualità dell'azione amministrativa.
  • I soggetti privati preposti a funzioni amministrative (concessionari, gestori di servizi pubblici, organismi di diritto pubblico) devono assicurare il rispetto dei medesimi principi con un livello di garanzia non inferiore a quello richiesto alle PA.
  • I rapporti tra cittadino e amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede (comma 2-bis introdotto dal D.L. 76/2020), che codificano in norma scritta un obbligo già desumibile dall'art. 97 Cost.
  • La norma è la chiave di lettura dell'intera legge: scolpisce il passaggio dall'autorità all'amministrazione di servizio, traducendo nel procedimento i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento.

Testo dell'articoloVigente

1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.
2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

Commento

Una norma manifesto: l'identità della legge sul procedimento

L'art. 1 della L. 7 agosto 1990 n. 241 ha il rango di vera e propria norma manifesto del diritto amministrativo italiano. In un ordinamento che, fino al 1990, aveva conosciuto solo regole frammentarie sull'azione amministrativa, il legislatore concentra in un unico articolo i principi che, da quel momento, governano ogni procedimento. La disposizione non si limita a un'enunciazione astratta: i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza diventano parametri di legittimità, sindacabili dal giudice amministrativo come tutti gli altri vizi tipici del provvedimento. La portata è dunque sostanziale, non meramente programmatica.

Il radicamento costituzionale e il dialogo con l'art. 97 Cost.

I principi dell'art. 1 sono lettura procedimentale dell'art. 97 della Costituzione, che fissa imparzialità e buon andamento come pilastri dell'organizzazione e dell'attività amministrativa. La giurisprudenza prevalente ha sempre ribadito che le clausole dell'art. 1 non sono semplici inviti al legislatore ma regole immediatamente applicabili: economicità ed efficacia vincolano l'amministrazione alla logica del rapporto mezzi-fine, mentre imparzialità e pubblicità impongono criteri oggettivi nella selezione e la conoscibilità delle scelte. La Corte Costituzionale ha più volte chiarito che la trasparenza è strumento attraverso cui si realizzano il controllo democratico e l'accountability del potere pubblico.

L'apertura ai principi dell'ordinamento comunitario

Il richiamo ai principi dell'ordinamento comunitario, oggi unionale, ha aperto il diritto amministrativo italiano alla giurisprudenza della Corte di Giustizia: proporzionalità, legittimo affidamento, certezza del diritto, non discriminazione, buona amministrazione (oggi art. 41 della Carta dei diritti fondamentali UE) sono diventati cittadini stabili del nostro ordinamento. La proporzionalità, in particolare, ha modificato l'approccio al sindacato sull'eccesso di potere: il giudice oggi verifica idoneità, necessità e adeguatezza della misura, andando oltre la sola logica della ragionevolezza. Il legittimo affidamento ha imposto cautele specifiche nell'esercizio dei poteri di autotutela disciplinati dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della stessa legge.

Il comma 1-bis: PA come soggetto contrattuale

Il comma 1-bis, inserito con la legge n. 15/2005, segna una svolta culturale. Quando l'amministrazione non esercita potestà autoritativa — quindi quando agisce per realizzare interessi pubblici attraverso strumenti di mercato (locazioni, alienazioni, acquisizioni, contratti di diritto comune) — applica il diritto privato. La PA diventa parte negoziale e i suoi atti sono assoggettati alle ordinarie regole del codice civile, con tutte le conseguenze in tema di buona fede ex art. 1175 c.c., responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e nullità contrattuale. La giurisdizione resta peraltro complessa: il giudice ordinario per le controversie sull'esecuzione del contratto, il giudice amministrativo per gli atti prodromici autoritativi (ad esempio le procedure di evidenza pubblica). Il rinvio agli artt. 19 e 20 della stessa L.241, nelle parti che disciplinano SCIA e silenzio assenso, completa la cornice della amministrazione di risultato.

I soggetti privati esercenti funzioni amministrative

Il comma 1-ter estende i principi dell'art. 1 a tutti i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative: concessionari di pubblici servizi, organismi di diritto pubblico, società in house, federazioni sportive nazionali per le funzioni delegate, ordini professionali. La norma codifica un'esigenza di sostanza: dove vi è esercizio di potere pubblico, devono valere le stesse garanzie procedimentali, indipendentemente dalla veste formale del soggetto agente. Il livello di garanzia, precisa la norma, non può essere inferiore a quello richiesto alle pubbliche amministrazioni. Si supera così la possibile elusione delle regole del procedimento attraverso lo strumento della privatizzazione formale: il diritto amministrativo segue la funzione, non la natura giuridica del soggetto.

Collaborazione e buona fede: l'innesto del 2020

Il comma 2-bis, introdotto dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (decreto Semplificazioni) e convertito in L. 120/2020, ha avuto un valore quasi-costituzionale: i rapporti tra cittadino e PA sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede. La disposizione codifica orientamenti già consolidati in giurisprudenza, conferendo loro autonoma e diretta cogenza. La buona fede impone all'amministrazione comportamenti coerenti, divieto di venire contra factum proprium, rispetto delle aspettative legittime generate. La collaborazione impone obblighi di soccorso istruttorio, di chiarimento procedimentale, di non frapporre ostacoli formali al cittadino in buona fede. Sul piano pratico, il nuovo comma è oggi utilizzato dai TAR per sindacare condotte amministrative formalmente legittime ma sostanzialmente vessatorie, e si salda con la responsabilità da contatto sociale qualificato che la giurisprudenza riconosce nel rapporto procedimentale.

Prassi e linee guida

Dipartimento Funzione Pubblica

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Domande frequenti

I principi dell'art. 1 L.241 sono solo programmatici o sono direttamente applicabili?

Sono regole giuridiche pienamente cogenti. La violazione di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità o trasparenza è motivo di illegittimità del provvedimento e può essere fatta valere davanti al giudice amministrativo come vizio autonomo o nell'ambito dell'eccesso di potere.

Quando la PA agisce secondo le norme di diritto privato?

Quando adotta atti di natura non autoritativa, come le locazioni passive, gli acquisti di mercato, le alienazioni di beni non strumentali. Il comma 1-bis dell'art. 1 prevede l'applicazione delle regole civilistiche, salva diversa disposizione di legge, ad esempio per i contratti pubblici disciplinati dal D.Lgs. 36/2023.

I concessionari di servizi pubblici devono rispettare la L.241?

Sì. Il comma 1-ter estende l'obbligo a tutti i soggetti privati preposti a funzioni amministrative, con un livello di garanzia non inferiore a quello richiesto alle PA. La forma privatistica non esonera dal rispetto dei principi procedimentali quando si esercita potere pubblico.

Cosa significa che il rapporto cittadino-PA è improntato a buona fede?

Significa che entrambe le parti devono comportarsi correttamente: la PA non può abusare di formalismi o cambiare orientamento senza giustificazione; il cittadino non può strumentalizzare il procedimento. Il principio, codificato nel comma 2-bis dal D.L. 76/2020, può essere fatto valere autonomamente in giudizio.

Quali principi eurounitari si applicano all'attività amministrativa italiana?

I principali sono proporzionalità, legittimo affidamento, certezza del diritto, non discriminazione e buona amministrazione (art. 41 Carta diritti fondamentali UE). Sono incorporati dal rinvio dell'art. 1 ai principi dell'ordinamento comunitario e vincolano direttamente le amministrazioni nazionali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.