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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

L’articolo 79 del D.Lgs. 546/1992 disciplina le norme transitorie e finali del processo tributario, regolando il raccordo tra il vecchio regime (D.P.R. 636/1972) e l’attuale sistema delle corti di giustizia tributaria. Per approfondire il testo e il commento sistematico, consulta la pagina dedicata a art. 79 Contenzioso Tributario. Questa guida illustra i casi concreti in cui la norma rileva ancora oggi per chi gestisce controversie tributarie pendenti o deve ricostruire la genesi processuale di un contenzioso.

Quadro normativo

L’articolo 79 chiude il corpo del D.Lgs. 546/1992 assicurando la continuità giurisdizionale nel passaggio tra i vecchi organi giudicanti (commissioni tributarie di primo e secondo grado ex D.P.R. 636/1972) e le nuove strutture introdotte dal decreto stesso. La norma stabilisce come trattare le controversie già pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo sistema, come valutare gli atti processuali già compiuti e come organizzare la riassunzione davanti ai nuovi giudici tributari. Il suo rilievo pratico è oggi prevalentemente storico, ma non è raro che un operatore debba consultarla per ricostruire la legittimità di atti emessi o di udienze tenutesi a cavallo dell’entrata in vigore del D.Lgs. 546/1992.

La L. 130/2022 ha istituito le corti di giustizia tributaria e introdotto la magistratura tributaria professionale; il D.Lgs. 220/2023 ha reso strutturale l’udienza a distanza e abrogato il reclamo-mediazione. L’art. 79 rimane il riferimento per ogni questione di diritto intertemporale processuale. Dal 1° gennaio 2027 il D.Lgs. 175/2024 (Testo Unico della giustizia tributaria) recepirà l’intera disciplina senza modifiche sostanziali al contenuto transitorio.

Ambito di applicazione

L’art. 79 riguarda tre situazioni intertemporali: i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 546/1992 (proseguono secondo il nuovo rito, salvo gli atti già compiuti che restano validi sotto il vecchio regime); la fase organizzativa degli uffici giudiziari (differimenti temporali per l’insediamento delle nuove commissioni); la riassunzione davanti ai nuovi giudici di cause annullate con rinvio o rimesse per incompetenza. Oggi la norma è invocata soprattutto in sede di impugnazione o ricorso per cassazione, quando si contestano vizi di procedura risalenti al periodo transitorio o si discute dell’applicabilità delle norme processuali ratione temporis.

Profili operativi

L’art. 79 non ha abrogato diritti sostanziali già maturati sotto il vecchio regime, ma ha definito le modalità processuali con cui tali diritti vengono fatti valere. Se un contribuente aveva già impugnato un avviso di accertamento dinanzi alla vecchia commissione tributaria, la causa è proseguita davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado secondo le forme del D.Lgs. 546/1992, con implicazioni su notifiche, termini di deposito e spese processuali. La stessa logica vale per le riforme successive: il D.Lgs. 220/2023 ha abrogato il reclamo-mediazione con effetto immediato sui giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, mentre per i ricorsi già notificati continuava ad applicarsi la disciplina previgente.

Caso 1: ricorso notificato sotto il vecchio regime D.P.R. 636/1972

Scenario. Tizio ha impugnato nel 1993 un avviso di accertamento IRPEF dinanzi alla commissione tributaria di primo grado. Il giudizio non si è ancora concluso quando il D.Lgs. 546/1992 entra in vigore. La parte avversaria eccepisce la nullità del ricorso originario perché redatto secondo le forme del D.P.R. 636/1972, ritenendolo incompatibile con il nuovo rito.

Come si legge l’art. 79. L’eccezione è infondata: l’art. 79 sancisce che gli atti già compiuti conservano la loro efficacia se validi secondo le norme vigenti al momento in cui sono stati posti in essere. Il ricorso di Tizio, conforme al D.P.R. 636/1972, resta valido e il giudizio prosegue secondo il nuovo rito solo per gli atti successivi all’entrata in vigore del decreto.

  • Verificare la data di notifica del ricorso originario rispetto alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 546/1992.
  • Raccogliere la documentazione che attesta la tempestività del ricorso sotto il vecchio regime.
  • Produrre in giudizio copia autentica del ricorso e delle relative ricevute di notifica.
  • Citare espressamente l’art. 79 e il principio tempus regit actum nella memoria difensiva.

Caso 2: riassunzione dopo annullamento con rinvio in sede di appello transitorio

Scenario. Caia ottiene l’annullamento con rinvio di una sentenza della vecchia commissione tributaria di secondo grado. Il giudice dell’impugnazione ordina la riassunzione davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado. Caia si chiede entro quale termine deve riassumere e quale forma deve seguire il nuovo atto introduttivo.

Come si legge l’art. 79. La riassunzione davanti ai nuovi giudici tributari segue le forme e i termini del D.Lgs. 546/1992 (art. 63 per la riassunzione dopo cassazione con rinvio), indipendentemente dal fatto che il giudizio abbia avuto origine sotto il vecchio regime. L’art. 79 garantisce la continuità degli effetti dell’atto introduttivo originario, ma il nuovo atto deve rispettare le prescrizioni formali del decreto vigente.

  • Calcolare il termine di riassunzione a partire dalla data di deposito della sentenza di annullamento.
  • Redigere l’atto di riassunzione nella forma del ricorso ex artt. 18-22 D.Lgs. 546/1992.
  • Depositare telematicamente tramite il Processo Tributario Telematico (PTT).
  • Allegare copia della sentenza di annullamento e dell’atto introduttivo originario.
  • Verificare che la corte di destinazione sia quella competente per territorio secondo le norme vigenti.

Caso 3: applicazione ratione temporis dopo la riforma L. 130/2022

Scenario. Sempronio ha notificato ricorso in primo grado nel luglio 2022, prima dell’entrata in vigore della L. 130/2022 (settembre 2022). In udienza il giudice afferma di voler applicare le nuove regole sull’udienza a distanza introdotte dalla riforma. Sempronio chiede se tale applicazione retroattiva sia corretta.

Come si legge l’art. 79. Il principio transitorio sancito dall’art. 79 — atti già compiuti restano validi secondo la legge del tempo — vale anche per le riforme successive al 1992. Tuttavia la L. 130/2022 ha previsto proprie disposizioni transitorie: l’udienza a distanza, resa strutturale dal D.Lgs. 220/2023, si applica ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore delle rispettive norme, salvo richiesta delle parti. Sempronio può dunque opporsi all’applicazione della nuova forma di udienza se questa non era prevista al momento della notifica del ricorso, a meno che entrambe le parti non la richiedano.

  • Verificare la data di notifica del ricorso rispetto all’entrata in vigore della L. 130/2022 e del D.Lgs. 220/2023.
  • Leggere le disposizioni transitorie specifiche delle singole riforme.
  • Depositare istanza motivata se si intende opporsi all’applicazione delle nuove regole processuali.
  • Conservare copia di ogni comunicazione relativa alla modalità di svolgimento dell’udienza.

Caso 4: verifica della legittimità di atti compiuti nel periodo di differimento organizzativo

Scenario. Filano riceve una sentenza emessa da una commissione tributaria provinciale in un momento in cui, a suo dire, l’organo non era ancora formalmente insediato secondo le nuove norme. Eccepisce la nullità della sentenza per incompetenza dell’organo giudicante.

Come si legge l’art. 79. L’art. 79 ha previsto differimenti specifici per consentire l’organizzazione delle nuove strutture giudiziarie. Se la commissione era stata regolarmente insediata ai sensi delle norme transitorie — anche se ancora nelle forme transitorie previste dal decreto —, la sentenza è valida. La nullità per incompetenza funzionale dell’organo è configurabile solo se il periodo di differimento non era ancora scaduto e l’organo aveva comunque deliberato.

  • Reperire il decreto ministeriale di insediamento della commissione tributaria provinciale competente.
  • Verificare la data di costituzione formale dell’organo giudicante rispetto alla data dell’udienza.
  • Valutare con un professionista abilitato se l’eccezione di nullità sia proponibile in appello o in cassazione.
  • Raccogliere la documentazione del fascicolo processuale di primo grado.

Caso 5: ricostruzione della genesi normativa in sede di ricorso per cassazione

Scenario. Mevia propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado. Il ricorso si basa su un vizio procedurale risalente alla fase di primo grado, svoltasi nel 1995, in cui — a suo dire — non erano stati rispettati i termini del D.Lgs. 546/1992. La controparte eccepisce che il vizio è irrilevante perché il giudizio era ancora soggetto al vecchio regime.

Come si legge l’art. 79. Per determinare quale regime processuale si applica a ciascun atto, occorre ricostruire cronologicamente ogni passaggio del giudizio a partire dall’art. 79. Gli atti posti in essere prima dell’entrata in vigore del decreto sono disciplinati dal D.P.R. 636/1972; quelli successivi seguono il D.Lgs. 546/1992. Mevia deve quindi dimostrare che il vizio eccepito si è verificato dopo l’entrata in vigore del nuovo rito e che l’atto è disciplinato dalle norme di quest’ultimo.

  • Ricostruire la cronologia del giudizio di primo grado con riferimento alle date di ciascun atto processuale.
  • Identificare la data esatta di entrata in vigore del D.Lgs. 546/1992 per il giudizio in questione.
  • Citare esplicitamente l’art. 79 e il principio tempus regit actum nel motivo di ricorso.
  • Allegare al fascicolo di legittimità copia degli atti processuali rilevanti con le relative date di deposito o notifica.

Quando intervenire

L’art. 79 va consultato in tre momenti: nella fase preliminare di analisi di fascicoli con origine anteriore al 1993 (per stabilire quale regime processuale governa ciascun atto); nella proposizione di eccezioni in appello o cassazione (il vizio deve essere dimostrato rispetto al regime applicabile all’atto contestato); nella redazione di atti di riassunzione dopo annullamento con rinvio (il nuovo atto segue le forme vigenti, ma il giudice deve riconoscere l’efficacia degli atti già compiuti sotto il vecchio rito). La parte interessata che gestisce fascicoli di questa complessità storica farà bene ad avvalersi di un professionista abilitato alla difesa tributaria.

Norme e fonti

Domande frequenti

L’art. 79 è ancora applicabile oggi o è solo storia del diritto?

Ha ancora rilievo pratico per chi gestisce fascicoli con atti risalenti al periodo 1993-1995 o deve ricostruire la genesi di un contenzioso per un ricorso per cassazione. Il principio tempus regit actum codificato dall’art. 79 rimane il criterio guida per ogni questione di diritto intertemporale nel processo tributario.

Un ricorso notificato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 546/1992 è valido?

Sì, se era conforme alle norme vigenti al momento della notifica (D.P.R. 636/1972). L’art. 79 sancisce espressamente che gli atti già compiuti conservano la loro efficacia. Il giudizio prosegue poi secondo il nuovo rito per tutti gli atti successivi all’entrata in vigore del decreto.

Come si applica il principio dell’art. 79 alle riforme del 2022-2023?

Il principio è lo stesso: la legge processuale nuova si applica ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, salvo diversa previsione espressa. Ogni riforma va letta verificando se contiene una norma transitoria derogatoria.

Dal 2027, con il Testo Unico della giustizia tributaria, cambierà qualcosa?

Il D.Lgs. 175/2024 riordina sistematicamente l’intera materia recependo le riforme del 2022-2023, ma non modifica il contenuto sostanziale delle norme transitorie già codificate dall’art. 79. Dal 1° gennaio 2027 occorrerà fare riferimento al Testo Unico per la numerazione degli articoli, ma i principi intertemporali restano invariati.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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