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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 87 del D.Lgs. 117/2017 disciplina gli obblighi di contabilità per gli ETS non commerciali ex art. 79 comma 5 che non accedono al regime forfetario ex art. 86. A pena di decadenza dai benefici fiscali, questi enti devono tenere scritture contabili cronologiche e sistematiche per la gestione complessiva e redigere il bilancio ex art. 13 CTS con separazione analitica tra attività istituzionali (artt. 5, 6, 7) e attività commerciali. Per la parte commerciale si applicano le scritture previste dall'art. 18 DPR 600/1973, indipendentemente dalle soglie quantitative ivi previste. Gli obblighi contabili generali si considerano assolti anche con il solo libro giornale e libro degli inventari ex artt. 2216-2217 c.c. Gli enti con proventi inferiori alle soglie ex art. 13 commi 2 e 2-bis CTS possono sostituire le scritture cronologiche con il rendiconto per cassa per l'anno successivo. Anche gli ETS commerciali ex art. 79 comma 1 devono applicare le norme del TUIR in materia di contabilità.

Testo dell'articoloVigente

Art. 87 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Tenuta e conservazione delle scritture contabili degli Enti del terzo settore

In vigore dal 03/08/2017

1. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che non applicano il regime forfetario di cui all'articolo 86, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, devono: a) in relazione all'attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio di cui all'articolo 13 distintamente le attività indicate all'articolo 6 da quelle di cui all'articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ; b) in relazione alle attività svolte con modalità commerciali, di cui agli articoli 5, 6 e 7, tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , anche al di fuori dei limiti quantitativi previsti al comma 1 del medesimo articolo.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti anche qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile .

3. I soggetti di cui al comma 1 che nell'esercizio delle attività di cui agli articoli 5 e 6 non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore ((agli importi stabiliti, rispettivamente, dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13)) possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), ((il rendiconto per cassa di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 13)) .

4. In relazione all'attività commerciale esercitata, gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

5. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, commi 5 e 8 , e fermi restando gli obblighi previsti dal titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, limitatamente alle attività non commerciali di cui agli articoli 5 e 6, non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale né agli obblighi previsti dall' articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 , in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

6. Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13 un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo

86. 7. Entro tre mesi dal momento in cui si verificano i presupposti di cui all'articolo 79, comma 5, ai fini della qualificazione dell'ente del Terzo settore come ente commerciale, tutti i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario di cui all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , con l'obbligo per il predetto ente di tenere le scritture contabili di cui agli articoli 14, 15, 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 . Le registrazioni nelle scritture cronologiche delle operazioni comprese dall'inizio del periodo di imposta al momento in cui si verificano i presupposti che determinano il mutamento della qualifica di cui all'articolo 79, comma 5, devono essere eseguite, in deroga alla disciplina ordinaria, entro tre mesi decorrenti dalla sussistenza dei suddetti presupposti.

Commento

L'art. 87 costituisce il raccordo tra il regime fiscale agevolato degli ETS non commerciali e gli obblighi di trasparenza contabile che ne sono il presupposto. La decadenza dai benefici fiscali come sanzione per la violazione degli obblighi contabili è una scelta legislativa severa, giustificata dalla funzione dei benefici: sono riconosciuti perché l'ente persegue finalità di interesse generale in modo verificabile. Se la contabilità è carente o inesistente, la verifica diventa impossibile e l'agevolazione perde la sua ragione d'essere.

L'obbligo di contabilità separata tra attività istituzionale e commerciale è il cuore dell'art. 87: senza questa separazione sarebbe impossibile applicare correttamente il regime dell'art. 79 (che tassa solo il reddito commerciale degli ETS non commerciali) e verificare che i proventi istituzionali non siano mascherati da attività commerciali. L'art. 87 estende l'applicabilità delle scritture commerciali ex art. 18 DPR 600/1973 anche al di sotto delle soglie quantitative ivi previste, eliminando la possibilità di eludere l'obbligo attraverso la frammentazione dei ricavi.

La semplificazione per i piccoli enti (rendiconto per cassa al posto delle scritture cronologiche) è calibrata sulle soglie di bilancio dell'art. 13 CTS, creando un sistema coerente: le stesse soglie che determinano il tipo di bilancio richiesto determinano anche il tipo di contabilità ammessa. Questo parallelismo riduce la complessità normativa per gli enti di dimensioni modeste, pur mantenendo standard adeguati per i soggetti di maggiori dimensioni.

Domande frequenti

Cosa succede se un ETS non commerciale non tiene la contabilità separata richiesta dall'art. 87?

La sanzione prevista dall'art. 87 CTS è la decadenza dai benefici fiscali per l'ente: vengono meno le agevolazioni IRES, IVA, IMU e tutte le altre previste dal CTS. Non si tratta di una sanzione pecuniaria aggiuntiva ma della perdita retroattiva del regime agevolato, con conseguente recupero delle imposte non versate maggiorate di interessi e sanzioni. La decadenza è una conseguenza grave che rende la corretta tenuta contabile un elemento essenziale della gestione degli ETS.

Un'associazione ETS può tenere solo il libro giornale e il libro inventari invece di una contabilità completa?

Sì: l'art. 87 comma 2 CTS prevede espressamente che gli obblighi di contabilità generale si considerano assolti anche con la sola tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, redatti in conformità agli artt. 2216 e 2217 del codice civile. Questa semplificazione riguarda però solo la parte istituzionale: per le attività commerciali rimane necessario applicare le scritture ex art. 18 DPR 600/1973 senza deroghe.

Gli ETS con proventi ridotti possono utilizzare il rendiconto per cassa invece della contabilità ordinaria?

Sì, ma con condizioni precise: se nell'anno precedente l'ente non ha conseguito proventi superiori alle soglie stabilite dall'art. 13 commi 2 e 2-bis CTS (rispettivamente per diversi livelli dimensionali), può tenere nell'anno successivo il rendiconto per cassa in sostituzione delle scritture cronologiche. Questo semplifica gli adempimenti per le realtà minori, ma il rendiconto deve comunque rispecchiare fedelmente tutti i flussi di entrata e uscita dell'ente.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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