Testo dell'articoloVigente
Art. 62 D.Lgs. 82/2005 CAD — (Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR)
In vigore dal 01/01/2006
1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470 , recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo
51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre
2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.
2-bis. L'ANPR contiene altresì l'archivio nazionale informatizzato dei registri di stato civile tenuti dai comuni garantendo agli stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo del medesimo e fornisce i dati ai fini della tenuta delle liste di cui all' articolo 1931 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , secondo le modalità definite con uno o più decreti di cui al comma
6-bis. Le modalità e i tempi di adesione da parte dei comuni all'archivio nazionale informatizzato, con conseguente dismissione della versione analogica dei registri di stato civile, sono definiti con uno o più decreti di cui al comma
6-bis. (38)
2-ter. Con uno o più decreti di cui al comma 6-bis sono definite le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 . (38)
2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .
3. L'ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, anche ampliando l'offerta dei servizi erogati on-line a cittadini e imprese, direttamente o tramite soggetti affidatari dei servizi, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR. I Comuni accedono alle informazioni anagrafiche contenute nell'ANPR, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle misure di sicurezza definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 6, lettera a), per l'espletamento, anche con modalità automatiche, delle verifiche necessarie all'erogazione dei propri servizi e allo svolgimento delle proprie funzioni. L'ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 , anche in modalità telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell'Interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 , esenti da imposta di bollo limitatamente agli anni 2021 e
2022. I comuni inoltre possono consentire, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. L'ANPR attribuisce a ciascun cittadino un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). Il codice identificativo univoco di cui all' ottavo periodo consente l'interoperabilità tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), accedono automaticamente ai dati contenuti nell'ANPR, per le finalità istituzionali dichiarate, tramite la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei trattamenti per i quali è effettuato l'accesso. L'amministrazione titolare ((dell'ANPR)) non è responsabile per il trattamento dei dati effettuati dai medesimi soggetti in difformità dalle finalità dichiarate, ((ferma restando)) la vigilanza sugli accessi effettuata secondo le linee guida adottate ((dall'AgID)) .
4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.
5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari, o garantiscono un costante allineamento dei propri archivi informatizzati, integrati con il codice identificativo univoco di cui al comma 3, con le anagrafiche contenute nell'ANPR.
6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato – città, di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento: a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo (50); b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente Codice, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi; c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita ai sensi dell' articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 , e della dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché della denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 , compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010 .
6-bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, adottati di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli organismi che erogano pubblici servizi e ai privati, nonché l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR. (38) (21)
Commento
L'articolo 62 del CAD è la norma istitutiva dell'ANPR, la più importante base di dati anagrafici della pubblica amministrazione italiana. L'ANPR ha completato il subentro a tutte le anagrafi comunali nel 2021, realizzando finalmente il principio del dato anagrafico unico, univoco e aggiornato in tempo reale su tutto il territorio nazionale. Il Ministero dell'Interno gestisce il sistema attraverso il CNSD (Centro Nazionale dei Servizi Demografici), avvalendosi della cooperazione tecnica di AgID per gli aspetti di interoperabilità.
Sul piano del trattamento dei dati personali, l'ANPR è sottoposta a un audit di sicurezza annuale obbligatorio ai sensi del comma 1, i cui risultati sono resi pubblici attraverso la relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali. Questa previsione è coerente con i requisiti del GDPR in materia di responsabilizzazione (accountability) del titolare del trattamento e con le misure tecniche e organizzative adeguate ex art. 32 del Regolamento. Il Garante svolge un ruolo di supervisione costante sui flussi di dati anagrafici, inclusi quelli verso altri enti tramite PDND.
Dal punto di vista dei servizi ai cittadini, l'ANPR abilita oggi numerosi servizi digitali: il cambio di residenza online, l'emissione di certificati anagrafici gratuiti su anagrafenazionale.interno.it, l'autenticazione con SPID e CIE (identità digitale ai sensi di eIDAS), e la precompilazione delle dichiarazioni fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate. L'ANPR è diventata il fulcro dell'ecosistema digitale pubblico italiano.
Casi pratici
Caso 1: Cambio di residenza online tramite ANPR
Caso 2: Utilizzo dei dati ANPR per la precompilata fiscale
Domande frequenti
L'ANPR ha sostituito completamente le anagrafi comunali?
Sì. A seguito del completamento del subentro nel 2021, i comuni non gestiscono più anagrafi locali autonome: tutti i dati confluiscono nell'ANPR. I sindaci mantengono le attribuzioni ufficiali d'anagrafe ex art. 54 T.U.E.L., ma operano sull'unico sistema nazionale attraverso le proprie postazioni operative, aggiornando direttamente i dati nell'ANPR centrale.
Chi controlla la sicurezza dei dati nell'ANPR?
L'articolo 62 prevede un audit di sicurezza annuale obbligatorio, i cui risultati confluiscono nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante esercita inoltre la propria funzione di controllo in continuo sui trattamenti effettuati sull'ANPR, verificando il rispetto dei principi del GDPR, in particolare sicurezza, minimizzazione e limitazione della finalità.
Come può un cittadino ottenere certificati anagrafici dall'ANPR?
I cittadini possono scaricare gratuitamente i propri certificati anagrafici (residenza, stato di famiglia, cittadinanza ecc.) accedendo al portale anagrafenazionale.interno.it tramite SPID o CIE. I certificati sono firmati digitalmente e producono piena efficacia legale. Non è necessario recarsi allo sportello comunale per la maggior parte dei certificati ad uso privato.
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