Testo dell'articoloVigente
Art. 75 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale
In vigore dal 03/08/2017
1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti elaborati dalle associazioni di promozione sociale, anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, volti alla formazione degli associati, al miglioramento organizzativo e gestionale, all'incremento della trasparenza e della rendicontazione al pubblico delle attività svolte o a far fronte a particolari emergenze sociali, in particolare attraverso l'applicazione di metodologie avanzate o a carattere sperimentale.
2. Il contributo in favore dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1987, n. 476 , nella misura indicata all' articolo 1 comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438 , continua ad essere corrisposto, a valere sulle risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera b).
3. I soggetti di cui al comma 2 trasmettono entro un anno dall'erogazione del contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la rendicontazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui al comma
2. Note all'art. 75: – Si riporta il testo dell' art. 1, della legge 19 novembre 1978, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche): «Art. 1 (Finalità). –
1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi: a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell' art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge; b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma
2. 2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.
3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale.». – Per il testo dell' art. 1 della legge n. 438 del 1998 , si veda nelle note all'art. 73.
Commento
L’art. 75 CTS introduce alcune peculiarità rispetto all’art. 74, che disciplina il sostegno alle OdV. Le finalità dei contributi per le APS sono più ampie e includono anche la formazione degli associati, il miglioramento organizzativo e l’incremento della trasparenza. Questa maggiore ampiezza rispecchia la diversa natura delle APS rispetto alle OdV: mentre queste ultime sono caratterizzate dalla gratuità assoluta del volontariato, le APS ammettono forme di remunerazione dei lavoratori e perseguono finalità anche culturali e ricreative, che richiedono una maggiore strutturazione organizzativa.
Il comma 2 introduce una continuità normativa: le associazioni già beneficiarie del contributo ex L. 476/1987 e L. 438/1998 continuano a riceverlo, a valere sulle nuove risorse ex art. 73, comma 2, lett. b). Si tratta di una disposizione transitoria che garantisce la prosecuzione dei finanziamenti storici senza interruzione. Dal punto di vista fiscale, questi contributi mantengono la qualificazione di entrate istituzionali non commerciali, escluse dalla base imponibile IRES ex art. 79 CTS.
L’obbligo di rendicontazione annuale (comma 3) è un meccanismo di accountability fondamentale: l’APS beneficiaria deve dimostrare come ha utilizzato le risorse pubbliche nell’anno precedente. Questo requisito è coerente con il principio di trasparenza che permea l’intero CTS (cfr. art. 47 sulle reti associative e art. 14 sugli obblighi di trasparenza) e con i requisiti per l’iscrizione e la permanenza nel RUNTS. La mancata rendicontazione può comportare la revoca del contributo e, in caso di reiterazione, conseguenze sull’iscrizione al Registro.
Casi pratici
Caso 1: APS che usa i contributi per la formazione degli associati
Caso 2: APS storica e contributo continuativo ex L. 438/1998
Domande frequenti
Un’APS può usare i contributi ex art. 75 per pagare i propri dipendenti?
I contributi ex art. 75 sono destinati a finalità specifiche: formazione, miglioramento organizzativo, trasparenza, emergenze sociali. Possono includere costi del personale solo se strettamente connessi alle attività finanziabili (es. formatore interno per corsi agli associati), non per coprire costi generali di personale.
Cosa succede se un’APS non presenta la rendicontazione entro un anno?
Il comma 3 prevede un obbligo di rendicontazione annuale per i beneficiari del contributo ex comma 2. La mancata trasmissione può determinare la revoca del contributo e/o la sospensione dei futuri finanziamenti, oltre a possibili conseguenze sul mantenimento dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS.
Le APS di nuova costituzione possono accedere ai contributi ex art. 75?
Sì, purché siano iscritte al RUNTS e rispettino i requisiti previsti dall’atto di indirizzo ministeriale. Non è richiesta una durata minima di attività, salvo diversa disposizione del bando specifico. Le APS storiche ex L. 476/1987 hanno invece diritto al contributo continuativo ex comma 2.
Vedi anche