← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L’art. 54 CAD, nella sua formulazione vigente, dispone che i siti delle pubbliche amministrazioni contengano i dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 (Testo Unico sulla trasparenza amministrativa) e dalle altre disposizioni di legge vigenti. La norma funge da raccordo tra il CAD e il sistema della trasparenza amministrativa: il D.Lgs. 33/2013, riformato dal D.Lgs. 97/2016 (c.d. FOIA italiano), ha introdotto il principio dell’«accesso civico generalizzato» e ha significativamente ampliato e ristrutturato gli obblighi di pubblicazione delle PA. Il contenuto dei siti istituzionali deve quindi includere: organizzazione e personale, bilanci e rendiconti, contratti e appalti, bandi di concorso, performance e qualità dei servizi, pagamenti e atti amministrativi. La sezione «Amministrazione Trasparente», prevista dal D.Lgs. 33/2013 e omonimata dalla Delibera ANAC 1310/2016, è il contenitore principale di questi obblighi. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) vigila sul rispetto degli obblighi pubblicatori. La norma si inserisce nel quadro europeo della trasparenza amministrativa e si raccorda con la Direttiva PSI sull’open data e con il GDPR per i profili di protezione dei dati personali dei dipendenti pubblici pubblicati.

Testo dell'articoloVigente

Art. 54 D.Lgs. 82/2005 CAD — Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni

In vigore dal 01/01/2006

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , e successive modificazioni, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ((, nonché quelli previsti dalla legislazione vigente)) .

Commento

L’art. 54 CAD, pur nella sua sinteticità attuale, assolve una funzione di raccordo sistematico fondamentale: rinvia al D.Lgs. 33/2013 per la definizione del contenuto obbligatorio dei siti istituzionali, creando un collegamento stabile tra il Codice dell’Amministrazione Digitale e il sistema della trasparenza. La sezione «Amministrazione Trasparente» è diventata la struttura navigazionale standard di tutti i siti PA italiani, con una tassonomia di categorie e sottocategorie definita da ANAC che garantisce omogeneità e reperibilità.

Il punto di tensione più delicato è il rapporto con il GDPR: la pubblicazione di dati personali dei dipendenti (curriculum, compensi, incarichi) deve rispettare il principio di minimizzazione e il divieto di indicizzazione da parte dei motori di ricerca per i dati «ipetrofici» o non più attuali (Garante, Linee guida 2014 aggiornate). Il bilanciamento tra trasparenza e privacy è governato dall’art. 2-ter del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) e dalle indicazioni del Garante, che ha adottato numerosi provvedimenti in materia.

L’accesso civico generalizzato (FOIA) introdotto dal D.Lgs. 97/2016 ha potenziato la portata dell’art. 54 CAD: chiunque può richiedere documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, e la PA può opporsi solo per ragioni specifiche (sicurezza, riservatezza, ecc.). Questo sistema rende i siti istituzionali non solo vetrine di trasparenza, ma punti di accesso a un patrimonio informativo pubblico ben più ampio.

Casi pratici

Caso 1: Monitoraggio degli obblighi di trasparenza da parte del RPCT

Caso 2: Risposta a una richiesta di accesso civico generalizzato (FOIA)

Domande frequenti

Quali dati devono essere pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente»?

La sezione deve contenere i dati previsti dal D.Lgs. 33/2013, come strutturato dalla Delibera ANAC 1310/2016: organizzazione, personale, compensi, incarichi, atti normativi, bilanci, beni immobili, contratti, sovvenzioni, bandi, performance, servizi, pagamenti e altro. I dati devono essere pubblicati in formato aperto e aggiornati con le cadenze previste dalla legge. Il RPCT vigila sul rispetto degli obblighi e inserisce gli esiti del monitoraggio nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione.

Come si concilia la trasparenza con la protezione dei dati personali dei dipendenti?

Il Garante ha chiarito che la pubblicazione di dati personali dei dipendenti è lecita solo se prevista da una norma di legge o regolamento (art. 2-ter D.Lgs. 196/2003) e limitata ai dati strettamente necessari (minimizzazione). I curriculum devono oscurare i dati non rilevanti per l’incarico, le retribuzioni possono essere pubblicate in forma aggregata o per fasce, e i dati non più attuali devono essere rimossi o resi non indicizzabili dai motori di ricerca.

Cosa si può chiedere con il FOIA (accesso civico generalizzato)?

Con l’accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2 D.Lgs. 33/2013) chiunque può richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalla PA, anche se non oggetto di pubblicazione obbligatoria. La PA può rifiutare solo per specifici motivi: sicurezza, relazioni internazionali, interessi economici, indagini in corso, riservatezza di terzi. In caso di diniego o mancata risposta entro 30 giorni, è possibile presentare richiesta al RPCT o ricorrere al TAR.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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