Testo dell'articoloVigente
Art. 41 D.Lgs. 82/2005 CAD — Procedimento e fascicolo informatico
In vigore dal 01/01/2006
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità ((o integrazione)) , ai sensi di quanto previsto ((dagli articoli 12 e 64-bis)) .
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell' articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241 . (28)
2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento ((e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis)) . ((Le Linee guida)) per la costituzione, l'identificazione ((, l'accessibilità attraverso i suddetti servizi)) e l'utilizzo del fascicolo ((sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e)) sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e ((dell'integrazione)) .
2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo; b) delle altre amministrazioni partecipanti; c) del responsabile del procedimento; d) dell'oggetto del procedimento; e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma
2-quater. e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo ((apposto con modalità idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida)) .
2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, ((dei singoli documenti. Il fascicolo informatico)) è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 ((e dall' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , nonché l'immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento. AgID detta, ai sensi dell'articolo 71, Linee guida idonee a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di gestione dei fascicoli dei procedimenti e i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis)) .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .
Commento
L'articolo 41 del CAD incarna il principio di «digital by default» nella gestione dei procedimenti amministrativi: non solo i documenti, ma l'intero iter procedimentale deve svolgersi in ambiente digitale, con un fascicolo informatico che raccoglie e rende accessibili tutti gli atti. Questo istituto è la chiave di volta dell'amministrazione digitale: sostituisce il fascicolo cartaceo tradizionale con un contenitore digitale condiviso, interoperabile tra PA diverse e accessibile agli interessati. L'obbligo di comunicare le modalità di esercizio telematico dei diritti di partecipazione (art. 10 L. 241/1990) fin dall'avvio del procedimento garantisce l'effettività del principio di partecipazione procedimentale nell'era digitale.
Il coordinamento con il GDPR è pervasivo: il fascicolo informatico contiene dati personali degli interessati (parti del procedimento, controinteressati, terzi), che devono essere trattati in conformità ai principi dell'art. 5 GDPR. La PA titolare del procedimento è il titolare del trattamento; le altre PA partecipanti che alimentano il fascicolo sono contitolari o responsabili del trattamento a seconda della struttura del procedimento inter-amministrativo. L'accesso degli interessati al fascicolo deve essere realizzato con sistemi di autenticazione forte (SPID/CIE) e con controlli che limitino la visibilità ai soli documenti cui ciascun interessato ha titolo di accesso.
Dal punto di vista dell'interoperabilità, l'art. 41 CAD si raccorda con le Linee guida AgID sulla gestione documentale, con il Modello di Interoperabilità (ModI) che definisce le API standard per l'integrazione tra sistemi PA, e con la piattaforma di notifiche digitali (art. 26 D.L. 76/2020, conv. L. 120/2020). Il fascicolo informatico rappresenta anche il punto di contatto con il PNRR: la Misura 1.3.1 «Piattaforma Digitale Nazionale Dati» prevede l'interconnessione delle banche dati pubbliche che alimentano i fascicoli procedimentali.
Prassi e linee guida
· 2021
AgID
Leggi il documento su www.agid.gov.itCasi pratici
Caso 1: Fascicolo informatico in un procedimento di autorizzazione ambientale
Caso 2: Esercizio del diritto di accesso al fascicolo informatico
Domande frequenti
Cosa deve contenere il fascicolo informatico di un procedimento amministrativo?
Ai sensi dell'art. 41, co. 2-ter, CAD, il fascicolo deve indicare: la PA titolare del procedimento, le altre PA partecipanti, il responsabile del procedimento, l'oggetto del procedimento, l'elenco dei documenti contenuti e, ove previsto, i termini del procedimento. Il fascicolo raccoglie tutti gli atti, documenti e dati del procedimento, da chiunque formati, garantendo la possibilità di consultazione e alimentazione da parte di tutte le PA coinvolte e degli interessati nei limiti di legge.
Gli interessati al procedimento possono accedere al fascicolo informatico?
Sì, nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'art. 41, co. 2-bis, CAD prevede che il fascicolo possa essere direttamente consultato dagli interessati attraverso i servizi degli artt. 40-ter e 64-bis CAD (sistema di ricerca documentale e piattaforma digitale unificata). La PA deve comunicare agli interessati, all'avvio del procedimento, le modalità per esercitare telematicamente i diritti di cui all'art. 10 L. 241/1990, incluso l'accesso agli atti. L'autenticazione avviene tramite SPID o CIE.
Come si gestisce la riservatezza dei dati personali nel fascicolo informatico?
La PA titolare del procedimento è titolare del trattamento dei dati contenuti nel fascicolo. Deve assicurare che l'accesso sia limitato ai soggetti aventi titolo (parti del procedimento, PA partecipanti, autorità di controllo) tramite sistemi di autenticazione e controllo degli accessi per ruolo. I documenti contenenti dati personali di terzi (ad es. dati sanitari, dati giudiziari) sono soggetti a restrizioni di accesso ulteriori. Le Linee guida AgID definiscono i requisiti tecnici per la sicurezza dei sistemi di gestione documentale.
Vedi anche