← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 40-bis del CAD estende l'obbligo di registrazione di protocollo alle comunicazioni che pervengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi dell'art. 3-bis CAD, nonché alle istanze e dichiarazioni di cui all'art. 65 CAD, in conformità alle Linee guida AgID. La norma si raccorda con l'art. 53 del D.P.R. 445/2000 che disciplina il sistema di protocollo informatico nelle PA. Il domicilio digitale — PEC o altro indirizzo certificato inserito nell'INAD, nell'INI-PEC o nell'IPAPO — costituisce il canale ufficiale di comunicazione tra PA e cittadino o impresa; le comunicazioni che vi transitano devono essere protocollate come qualunque documento in entrata o in uscita dall'ente. L'obbligo di protocollazione garantisce la tracciabilità delle comunicazioni, fondamentale per la decorrenza dei termini procedimentali e per la prova dell'avvenuta notifica. Le Linee guida AgID definiscono i metadati obbligatori del protocollo (data di ricezione, mittente, oggetto, numero progressivo) e le regole di interoperabilità tra sistemi di gestione documentale di diverse PA, rilevanti per i procedimenti che coinvolgono più enti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 40 bis D.Lgs. 82/2005 CAD — Protocollo informatico

In vigore dal 01/01/2006

1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo ai sensi dell' articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , le comunicazioni che ((provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis,)) nonché le istanze e le dichiarazioni di cui all'articolo 65 in conformità alle ((Linee guida)) .

Commento

L'articolo 40-bis del CAD costituisce il nodo di raccordo tra il domicilio digitale (art. 3-bis CAD) e il sistema di gestione documentale della PA. La protocollazione obbligatoria delle comunicazioni da/verso domicili digitali non è un mero adempimento formale: è il meccanismo che garantisce la certezza giuridica delle comunicazioni elettroniche ufficiali, attribuendo data certa, progressivo univoco e tracciabilità a ogni messaggio che transita per i canali digitali certificati. Il numero di protocollo costituisce prova dell'avvenuta ricezione e fa decorrere i termini procedimentali, sostituendo la raccomandata con ricevuta di ritorno nell'ecosistema digitale.

Il coordinamento con il GDPR è rilevante: i sistemi di protocollo informatico trattano dati personali dei mittenti (nome, codice fiscale, indirizzo di domicilio digitale, contenuto della comunicazione). Il titolare del trattamento — l'ente pubblico — deve definire basi giuridiche, finalità e tempi di conservazione dei dati di protocollo nel proprio registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR. Le comunicazioni elettroniche protocollate devono rispettare il principio di riservatezza: i sistemi di protocollo devono implementare controlli di accesso per impedire che personale non autorizzato possa visualizzare il contenuto di comunicazioni riservate.

Dal punto di vista dell'interoperabilità, le Linee guida AgID sui sistemi di gestione documentale definiscono il modello di metadati del protocollo e il formato di interscambio tra sistemi diversi (standard UNI ISO 15489 e standard AGID MO_GD). Questo è fondamentale per i procedimenti inter-amministrativi: quando un'istanza presentata a un comune deve essere trasmessa a una Regione o a un'Agenzia centrale, il fascicolo informatico e il relativo numero di protocollo devono poter essere letti dai sistemi dell'ente destinatario.

Casi pratici

Caso 1: Protocollazione automatica di istanze via SUAP

Caso 2: Interoperabilità del protocollo in un procedimento inter-amministrativo

Domande frequenti

Tutte le comunicazioni ai domicili digitali devono essere protocollate?

Sì. L'art. 40-bis CAD impone la registrazione di protocollo ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 445/2000 per tutte le comunicazioni che provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi dell'art. 3-bis CAD. Rientrano nell'obbligo anche le istanze e le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 65 CAD. Le modalità operative di protocollazione sono definite nelle Linee guida AgID sulla gestione documentale.

Qual è la rilevanza giuridica della protocollazione di una comunicazione al domicilio digitale?

La registrazione di protocollo attribuisce data certa e numero univoco alla comunicazione, con effetti fondamentali sulla decorrenza dei termini procedimentali. La PA che invia un atto al domicilio digitale del destinatario e lo protocolla può provare l'invio e la data di spedizione. Per il destinatario, il messaggio pervenuto al domicilio digitale e protocollato dall'ente mittente vale come notifica legale dell'atto, con decorrenza dei termini dalla data di ricezione certificata.

Come si coordinano protocollo informatico e GDPR?

I sistemi di protocollo trattano dati personali: nome del mittente, codice fiscale, domicilio digitale, data e oggetto della comunicazione. La PA deve includere questo trattamento nel registro ex art. 30 GDPR, definendo base giuridica (obbligo legale derivante dal CAD e dal D.P.R. 445/2000), finalità e tempi di conservazione. I dati di protocollo sono generalmente conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento e ai fini di archivio, con limitazioni di accesso per garantire la riservatezza delle comunicazioni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.