In sintesi
L'articolo 49 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) disciplina il procedimento amministrativo conseguente all'accertamento di una causa di estinzione o scioglimento di un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale (RUNTS). L'ufficio del RUNTS svolge una funzione di vigilanza attiva: può agire anche d'ufficio, senza attendere segnalazioni esterne, non appena rilevi l'esistenza di una causa estintiva. La norma prevede un doppio canale informativo: gli amministratori dell'ente vengono avvisati affinché possano attivare le procedure interne, mentre il presidente del tribunale competente viene coinvolto per dare avvio alla procedura liquidatoria regolata dagli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile. Al termine della liquidazione, il presidente del tribunale comunica la chiusura all'ufficio del RUNTS, che procede alla cancellazione definitiva dell'ente dal Registro. Il meccanismo riflette la natura pubblicistica del RUNTS: l'iscrizione non è un atto meramente formale, ma presuppone la persistenza dei requisiti sostanziali. La cancellazione ha effetti diretti sul regime fiscale agevolato: la perdita dello status di ETS comporta il venir meno delle agevolazioni previste dal Titolo X del CTS, con possibili conseguenze anche ai fini IRES e IRAP per i periodi d'imposta successivi.
Testo dell'articoloVigente
Art. 49 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Estinzione o scioglimento dell’ente
In vigore dal 03/08/2017
1. L'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore accerta, anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio del registro unico nazionale presso il quale l'ente è iscritto affinchè provveda ai sensi dell'articolo 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'articolo 49 coordina il ruolo del RUNTS con quello dell'autorità giudiziaria nella gestione delle vicende estintive degli enti del Terzo settore. Il legislatore ha scelto un modello a doppio binario: da un lato l'ufficio amministrativo del registro accerta la causa estintiva e informa gli amministratori; dall'altro il presidente del tribunale attiva e supervisiona la procedura di liquidazione secondo le norme di attuazione del codice civile (artt. 11 ss. disp. att. c.c.).
Il raccordo con il codice civile è essenziale: gli enti del Terzo settore privi di personalità giuridica seguono le regole delle associazioni non riconosciute (artt. 36–38 c.c.), mentre quelli con personalità giuridica sono soggetti alla disciplina della liquidazione prevista per gli enti riconosciuti. La devoluzione del patrimonio residuo, imposta dall'articolo 9 CTS, deve avvenire ad altri ETS o a finalità di pubblica utilità, e non può in alcun caso essere distribuita ai soci o associati, a garanzia del principio di non distribuzione degli utili. Sul piano fiscale, la chiusura della procedura di liquidazione e la cancellazione dal RUNTS segnano il momento a partire dal quale cessano le agevolazioni tributarie riconosciute agli ETS. L'Agenzia delle Entrate potrà verificare la corretta applicazione del regime agevolato nei periodi d'imposta in cui l'ente risultava iscritto.
Il coordinamento tra cancellazione dal RUNTS e obbligo di devoluzione del patrimonio (art. 9 CTS) costituisce uno dei presidi fondamentali dell'intera architettura del Codice del Terzo settore, assicurando che le risorse accumulate con benefici fiscali restino destinate a finalità sociali anche in caso di scioglimento dell'ente.
Casi pratici
Caso 1: Accertamento d'ufficio da parte del RUNTS
Caso 2: Scioglimento volontario e cancellazione dal RUNTS
Domande frequenti
Chi accerta le cause di estinzione di un ETS iscritto nel RUNTS?
L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore può accertare le cause di estinzione o scioglimento anche d'ufficio, senza necessità di una segnalazione formale da parte dell'ente. Una volta accertata la causa, l'ufficio informa sia gli amministratori sia il presidente del tribunale competente, che avvia la procedura di liquidazione secondo le disposizioni di attuazione del codice civile.
Cosa succede al patrimonio dell'ente dopo la chiusura della liquidazione?
Al termine della liquidazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altri enti del Terzo settore o a finalità di pubblica utilità, secondo quanto dispone l'articolo 9 CTS. È in ogni caso vietata la distribuzione del patrimonio agli associati o fondatori. Solo dopo la comunicazione della chiusura al RUNTS l'ente viene cancellato dal Registro.
Quali effetti fiscali produce la cancellazione dal RUNTS a seguito di scioglimento?
La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita dello status di ETS e, con esso, di tutte le agevolazioni fiscali previste dal Titolo X del Codice del Terzo settore. Le agevolazioni IRES, IRAP e quelle relative alle erogazioni liberali cessano a decorrere dalla perdita dei requisiti. L'ente o i suoi liquidatori devono verificare la corretta applicazione del regime nei periodi d'imposta precedenti.
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