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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 38 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) disciplina le fonti di finanziamento degli enti filantropici, individuando quattro canali principali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e raccolta fondi. La norma impone che l'atto costitutivo di ciascun ente filantropico fissi i principi cui l'ente deve attenersi nella gestione del patrimonio, nelle modalità di raccolta e nell'erogazione delle risorse. Le erogazioni possono consistere in denaro, beni o servizi — inclusi investimenti — a favore di categorie svantaggiate o di attività di interesse generale ex art. 5 CTS. Il vincolo statutario sulle modalità di impiego del patrimonio persegue un obiettivo di trasparenza verso i beneficiari e verso l'Agenzia delle Entrate, rilevante ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dal Titolo X del CTS. La disposizione si coordina con la disciplina civilistica sulle fondazioni (artt. 14 ss. c.c.) e con le norme TUIR che condizionano la deducibilità delle erogazioni liberali alla effettività dell'attività di interesse generale svolta dall'ente ricevente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 38 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Risorse

In vigore dal 03/08/2017

1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.

2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi ((, anche di investimento)) ((…)) a sostegno ((di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.)) .

Commento

L'articolo 38 CTS definisce il profilo patrimoniale e finanziario dell'ente filantropico, distinguendo nettamente le modalità di acquisizione delle risorse — contributi, donazioni, lasciti, rendite, raccolta fondi — dalle regole statutarie che devono governarne l'impiego. La duplice dimensione della norma riflette la natura ibrida di questi enti, a metà strada tra soggetti privati con autonomia gestionale e operatori di pubblica utilità tenuti a rendicontare le proprie scelte.

Sul piano fiscale, la corretta identificazione delle risorse e la loro destinazione rilevano sotto molteplici profili. Le donazioni ricevute da persone fisiche beneficiano della detrazione del 30% (35% per le OdV) ai sensi dell'art. 83 CTS, ma solo se l'ente filantropico è regolarmente iscritto nel RUNTS e la raccolta fondi è condotta nei limiti dell'art. 7 CTS. Le rendite patrimoniali, se derivanti da beni strumentali all'attività di interesse generale, rientrano nella fiscalità agevolata del Titolo X; se invece derivano da attività commerciali secondarie, concorrono alla base imponibile dell'imposta sui redditi secondo le regole ordinarie del TUIR.

Il rinvio all'atto costitutivo per la fissazione dei principi di gestione e di erogazione svolge anche una funzione di tutela dei donatori: la previsione statutaria di criteri trasparenti di selezione dei beneficiari e di impiego dei fondi consente, in caso di controversia, di verificare la coerenza tra le finalità dichiarate e l'attività concretamente svolta, con riflessi sulla responsabilità degli organi direttivi ai sensi degli artt. 26 e 28 CTS.

Casi pratici

Caso 1: Fondazione filantropica e raccolta fondi online

Caso 2: Ente filantropico e lascito testamentario

Domande frequenti

Quali fonti di finanziamento può utilizzare un ente filantropico ai sensi dell'art. 38 CTS?

L'art. 38 CTS elenca quattro canali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi. Le erogazioni a favore di soggetti svantaggiati o di attività di interesse generale possono consistere in denaro, beni, servizi o investimenti, purché nei limiti fissati dallo statuto.

Perché l'atto costitutivo deve indicare i principi di gestione del patrimonio?

La previsione persegue trasparenza e accountability: definire statutariamente i criteri di raccolta e di erogazione consente ai donatori, ai beneficiari e agli uffici del RUNTS di verificare la coerenza tra finalità dichiarate e attività svolta, con riflessi sulle agevolazioni fiscali e sulla responsabilità degli organi direttivi.

Le erogazioni in beni o servizi godono delle stesse agevolazioni fiscali di quelle in denaro?

Sì, l'art. 38 CTS estende le erogazioni alle forme non monetarie (beni, servizi, investimenti). Ai fini delle detrazioni IRPEF e delle deduzioni IRES disciplinate dal Titolo X CTS e dal TUIR, ciò che rileva è che l'ente ricevente sia iscritto nel RUNTS e che la destinazione rispetti le finalità di interesse generale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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