In sintesi
L'
articolo 31 del Codice del Terzo Settore stabilisce le soglie dimensionali al superamento delle quali le associazioni e le fondazioni ETS sono obbligate a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta all'apposito registro. I limiti, che devono essere superati per due esercizi consecutivi in almeno due dei tre parametri, sono: attivo patrimoniale superiore a 1.500.000 euro, ricavi superiori a 3 milioni di euro, o più di 20 dipendenti medi. L'obbligo cessa al venir meno dei presupposti per due esercizi consecutivi. La nomina del revisore è altresì obbligatoria, indipendentemente dai valori soglia, quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'
art. 10 CTS. La norma si coordina con l'art. 30, comma 6 CTS: se l'organo di controllo è interamente composto da revisori legali, può esercitare esso stesso la revisione legale, evitando la nomina di un soggetto distinto. La revisione legale degli ETS è disciplinata dal D.Lgs. 39/2010 e dai principi di revisione ISA Italia.
Art. 31 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Revisione legale dei conti
In vigore dal 03/08/2017
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: ((1.500.000 euro)) ; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ((3 milioni di euro)) ; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: ((20 unità)) .
2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
Commento
L'articolo 31 CTS introduce un secondo livello di controllo contabile obbligatorio, che si aggiunge alla vigilanza dell'organo di controllo ex art. 30. Le soglie dimensionali — significativamente più elevate di quelle che fanno scattare l'organo di controllo — circoscrivono l'obbligo agli ETS di maggiori dimensioni, per i quali la complessità delle operazioni e l'entità del patrimonio gestito giustificano un controllo contabile indipendente e professionalizzato.
Il revisore legale svolge una funzione distinta da quella dell'organo di controllo: mentre quest'ultimo vigila sulla legalità e sulla correttezza amministrativa, il revisore esprime un giudizio professionale sulla veridicità e correttezza del bilancio secondo i principi contabili applicabili. Per gli ETS il riferimento è l'Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro sulle linee guida per la redazione del bilancio di esercizio degli ETS e, per le organizzazioni più strutturate, i principi OIC e i principi di revisione ISA Italia.
L'obbligo automatico in presenza di patrimoni destinati riflette la particolare rischiosità di questi strumenti: i patrimoni destinati separano una porzione del patrimonio dell'ente per uno specifico affare o attività, con effetti sulla responsabilità verso i creditori e sulla trasparenza informativa. La revisione legale obbligatoria garantisce che la contabilizzazione separata e la rendicontazione dei patrimoni destinati siano sottoposte a verifica professionale indipendente.
Casi pratici
Caso 1: Nomina del revisore al superamento delle soglie
Caso 2: Revisione legale obbligatoria in presenza di patrimoni destinati
Domande frequenti
Quando un ETS è obbligato a nominare un revisore legale dei conti?
L'obbligo scatta quando per due esercizi consecutivi vengono superati almeno due dei tre limiti previsti dall'art. 31, comma 1 CTS: attivo patrimoniale superiore a 1.500.000 euro, ricavi superiori a 3.000.000 euro, o più di 20 dipendenti medi. La nomina è altresì obbligatoria in presenza di patrimoni destinati ex art. 10 CTS. L'obbligo cessa se i limiti non vengono più superati per due esercizi consecutivi.
Come si coordina la revisione legale con l'organo di controllo già presente nell'ETS?
Se l'ETS ha già un organo di controllo ex art. 30 CTS, questo può svolgere anche la revisione legale — evitando la nomina di un revisore distinto — a condizione che l'intero organo di controllo sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Se anche un solo componente è privo dell'iscrizione, il cumulo non è possibile e occorre nominare un revisore separato.
Quale normativa disciplina la revisione legale negli ETS?
La revisione legale degli ETS è disciplinata dal D.Lgs. 39/2010 e dai principi di revisione ISA Italia. Per la predisposizione del bilancio su cui il revisore esprime il proprio giudizio, gli ETS seguono le linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che recepiscono i principi OIC adattati alle specificità degli enti non profit.
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