In sintesi
L'
articolo 7 del Codice del Terzo Settore definisce e disciplina la raccolta fondi come attività caratteristica degli enti del Terzo settore. Il comma 1 fornisce una definizione ampia: per raccolta fondi si intende il complesso delle attività e iniziative volte a finanziare le attività di interesse generale, anche attraverso richieste di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Il comma 2 regola le modalità di esercizio: la raccolta fondi può essere organizzata e continuativa, può avvenire mediante sollecitazione al pubblico, cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, e può impiegare sia risorse proprie sia risorse di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Il tutto deve avvenire nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in conformità a linee guida ministeriali. La raccolta fondi non costituisce attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, ma rappresenta uno strumento di finanziamento delle attività istituzionali. Sul piano fiscale, i proventi da raccolta fondi occasionale beneficiano di un regime agevolato previsto dall'
art. 79 CTS, che esclude dalla base imponibile IRES i proventi conseguiti in un numero limitato di eventi annui.
Art. 7 D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore — Raccolta fondi
In vigore dal 03/08/2017
1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
Commento
L'art. 7 CTS ha colmato un vuoto normativo rilevante: prima della riforma, la raccolta fondi degli enti non profit era disciplinata in modo frammentario, con norme sparse nelle leggi settoriali sul volontariato e sulle ONLUS. La definizione introdotta dal comma 1 è volutamente ampia e comprende sia le campagne di raccolta fondi tradizionali (buste, lettere, eventi) sia le forme digitali (crowdfunding, piattaforme online), purché destinate al finanziamento delle attività di interesse generale. L'elemento caratterizzante è la natura «non corrispettiva» dei contributi: la donazione non è la controprestazione di un servizio, ma un atto liberale orientato a sostenere la missione dell'ente.
Il comma 2 ammette la raccolta fondi continuativa e organizzata, superando l'impostazione più restrittiva della previgente normativa sulle ONLUS. La possibilità di cedere beni o erogare servizi di modico valore in cambio di contributi — le cosiddette «piccole contropartite» — è stata riconosciuta come compatibile con la natura non corrispettiva della raccolta, purché il valore dei beni ceduti sia simbolico rispetto al contributo ricevuto. Le linee guida ministeriali adottate con D.M. del Ministro del lavoro definiscono i parametri di «modicità» del valore. Il correttivo D.Lgs. 105/2018 ha lasciato invariato l'art. 7, confermandone l'impianto.
Sul piano fiscale, il coordinamento tra l'art. 7 e l'art. 79 CTS è determinante per la pianificazione delle attività degli ETS. L'art. 79 prevede che i proventi delle raccolte fondi occasionali svolte nell'ambito di un numero limitato di eventi annui (quattro per gli enti di dimensioni standard) non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES. La distinzione tra raccolta fondi occasionale — agevolata — e raccolta fondi continuativa — potenzialmente commerciale — richiede un'attenta verifica degli adempimenti contabili e della documentazione richiesta dalle linee guida, con riflessi anche sull'obbligo di rendicontazione specifica previsto dall'art. 48 CTS.
Casi pratici
Caso 1: Associazione ETS e campagna di raccolta fondi natalizia
Un'associazione di promozione sociale iscritta al RUNTS organizza ogni anno, in occasione delle festività natalizie, una cena di gala aperta al pubblico con biglietto di ingresso a contributo libero, il cui ricavato è destinato a finanziare borse di studio per studenti meritevoli privi di mezzi. L'evento rientra nella raccolta fondi occasionale ex art. 7 CTS: i contributi dei partecipanti hanno natura non corrispettiva e, non superando il limite annuo di quattro eventi agevolati, i proventi non concorrono alla base imponibile IRES dell'associazione. L'associazione deve tuttavia redigere il rendiconto specifico dell'evento previsto dall'art. 48 CTS.
Caso 2: Fondazione ETS e raccolta fondi online continuativa
Una fondazione ETS attiva nel sostegno a bambini con disabilità lancia una piattaforma online di raccolta fondi continuativa, con possibilità per i donatori di sottoscrivere contributi mensili ricorrenti. La raccolta è organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7, comma 2: la fondazione deve assicurare il rispetto delle linee guida ministeriali in materia di trasparenza e correttezza, inserire la raccolta nel rendiconto annuale e valutare se i proventi, per la parte eccedente gli eventi occasionali agevolati, configurino attività commerciale rilevante ai fini IRES, con conseguente necessità di tenuta di contabilità separata.
Domande frequenti
I proventi della raccolta fondi sono soggetti a IRES per un ente del Terzo settore?
Dipende dalla modalità di raccolta. I proventi delle raccolte fondi occasionali (fino a quattro eventi annui ai sensi dell'art. 79 CTS) non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES. Le raccolte fondi continuative e organizzate possono invece configurare attività commerciale, con i connessi obblighi contabili e fiscali, salve le ulteriori agevolazioni previste dal Titolo X CTS per gli ETS iscritti al RUNTS.
Un ETS può offrire un gadget a chi effettua una donazione senza perdere il carattere non commerciale dell'operazione?
Sì, se il valore del gadget è «modico» rispetto al contributo ricevuto, secondo i parametri delle linee guida ministeriali. La cessione di beni di modico valore in occasione di raccolte fondi è espressamente prevista dall'art. 7, comma 2, CTS e non trasforma la donazione in corrispettivo di una vendita, mantenendo intatta la natura liberale dell'operazione.
Le raccolte fondi tramite piattaforme di crowdfunding rientrano nell'art. 7 CTS?
Sì, nella misura in cui i contributi raccolti abbiano natura non corrispettiva e siano destinati al finanziamento delle attività di interesse generale dell'ETS. Le linee guida ministeriali e le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate forniscono indicazioni operative sul trattamento contabile e fiscale di tali operazioni, distinguendo le campagne di raccolta fondi dalle campagne di reward-based crowdfunding.
Vedi anche