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Ultimo aggiornamento: 9 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’imposta sulle successioni in Italia ha tre aliquote (4%, 6%, 8%) e tre franchigie (1 milione, 100mila, 1,5 milioni per disabili) che dipendono dal grado di parentela tra il defunto e l’erede. Conoscere quale fascia si applica al proprio caso permette di stimare in anticipo quanto si dovrà versare allo Stato e di organizzare per tempo la liquidità necessaria. Questa guida divulgativa raccoglie cinque casi pratici tipici per illustrare il meccanismo previsto dall’art. 7 D.Lgs. 346/1990.

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Il quadro normativo: tre aliquote, tre franchigie

Il D.Lgs. 346/1990 (Testo Unico imposta sulle successioni e donazioni) all’articolo 7 fissa le aliquote dell’imposta principale; gli articoli 5 e 6 identificano i soggetti passivi e l’oggetto, mentre le franchigie sono state introdotte dalla legge n. 286/2006 che ha reintrodotto il tributo dopo la breve abolizione del 2001. La struttura attuale, vigente dal 2007, premia in modo netto la trasmissione tra coniugi e linea retta, mantiene un’aliquota intermedia per fratelli e parenti stretti e applica l’aliquota piena ai trasferimenti tra estranei o parenti molto lontani.

L’imposta colpisce il valore netto della quota ricevuta da ciascun erede, non il valore lordo dell’eredita complessiva: significa che ogni beneficiario calcola separatamente la propria base imponibile, sottrae la franchigia personale e applica l’aliquota corrispondente al proprio grado di parentela. La franchigia non e cumulabile tra successione e donazioni precedenti dello stesso disponente: le donazioni ricevute in vita dal defunto erodono la franchigia spendibile in successione (cosiddetto coacervo).

Aliquote per grado di parentela

Le persone con disabilita grave riconosciuta ai sensi della legge 104/1992 beneficiano di una franchigia aggiuntiva di 1.500.000 euro che si somma alle regole ordinarie quando l’erede rientra in linea retta o tra i fratelli, e che si applica anche quando il beneficiario sarebbe altrimenti soggetto all’aliquota 8% senza franchigia.

Le franchigie in cifre

Per fissare le idee: un figlio che eredita 800.000 euro dal padre non paga imposta di successione perche e sotto la franchigia di 1 milione; un fratello che eredita 90.000 euro non paga perche resta entro i 100.000 di franchigia; una nipote in linea collaterale (figlia del fratello) che eredita 50.000 euro paga 3.000 euro (6% sull’intera somma) perche non gode di franchigia. Sono dovute in aggiunta l’imposta ipotecaria 2% e catastale 1% sul valore degli immobili compresi nell’attivo ereditario, salvo agevolazione prima casa che le riduce a 200 euro fisse ciascuna.

Caso 1 — Coniuge erede di 1,8 milioni (4%)

Maria, 68 anni, eredita dal marito un patrimonio del valore complessivo di 1.800.000 euro: la casa coniugale (€600.000), un appartamento al mare (€350.000), conti correnti e titoli (€700.000), un’auto e mobilio (€150.000). Non ci sono altri eredi perche la coppia non ha figli e i genitori del marito sono premorti.

Maria sottrae la franchigia di 1.000.000 euro spettante al coniuge e applica il 4% sull’eccedenza di 800.000 euro: imposta di successione pari a 32.000 euro. Sulla casa coniugale si applica l’agevolazione prima casa (200+200 euro fissi); sull’appartamento al mare paga 2% di ipotecaria (€7.000) e 1% di catastale (€3.500). Totale tributi: circa 42.900 euro, pari al 2,4% del patrimonio ricevuto.

Caso 2 — Due fratelli e una sorella, eredita di 350.000 euro divisa per terzi (6%)

Giovanni, scapolo e senza figli, muore lasciando 350.000 euro in liquidita ai tre fratelli per quote uguali stabilite per legge: ogni fratello eredita 116.666 euro. Ciascuno sottrae la franchigia di 100.000 euro e applica il 6% sull’eccedenza di 16.666 euro: imposta dovuta da ogni fratello circa 1.000 euro. Totale imposta a carico dell’eredita: 3.000 euro circa.

Se invece l’eredita fosse stata di 150.000 euro divisi in tre quote da 50.000 ciascuno, nessun fratello avrebbe pagato imposta perche sotto franchigia. Se uno dei fratelli avesse ricevuto per testamento l’intera somma di 350.000 euro, avrebbe pagato 6% su 250.000 euro = 15.000 euro: la frammentazione tra piu eredi della stessa categoria moltiplica le franchigie disponibili e riduce il prelievo complessivo.

Caso 3 — Nipote in linea collaterale, lascito di 200.000 euro (6% senza franchigia)

Elena riceve per testamento dalla zia paterna 200.000 euro: e nipote ex fratre (figlia del fratello della defunta), quindi parente in linea collaterale di terzo grado. Rientra nell’aliquota del 6%, ma non gode di alcuna franchigia perche la franchigia di 100.000 euro e riservata ai fratelli, non agli altri parenti collaterali.

Elena paga il 6% sull’intero importo di 200.000 euro: imposta di successione 12.000 euro. Se nel lascito ci fosse stato anche un immobile di 150.000 euro, avrebbe pagato 2% di ipotecaria (€3.000) e 1% di catastale (€1.500), salvo agevolazione prima casa se vi trasferisce la residenza. Il caso evidenzia che oltre la fratellanza diretta la franchigia sparisce: zii e nipoti collaterali sono trattati come parenti generici nella stessa fascia di aliquota.

Caso 4 — Persona con disabilita grave, eredita di 1,7 milioni (4% con franchigia 2,5 milioni)

Luca, figlio del defunto, ha disabilita grave riconosciuta ex art. 3 comma 3 legge 104/1992. Eredita dal padre 1.700.000 euro: in linea retta godrebbe della franchigia ordinaria di 1.000.000 euro, ma la condizione di disabilita grave gli riconosce una franchigia aggiuntiva di 1.500.000 euro che si somma a quella ordinaria. Franchigia complessiva spettante a Luca: 2.500.000 euro.

Poiche l’eredita di 1.700.000 euro e inferiore alla franchigia totale di 2.500.000 euro, Luca non paga imposta di successione. Restano dovute le imposte ipotecaria e catastale sugli immobili eventualmente ricevuti, ma il tributo principale e azzerato. Per beneficiare dell’agevolazione l’erede deve allegare alla dichiarazione di successione il verbale ASL o INPS che attesta la disabilita grave alla data di apertura della successione.

Caso 5 — Lascito per testamento a un amico estraneo, 100.000 euro (8% senza franchigia)

Anna lascia per testamento all’amica di lunga data Patrizia 100.000 euro in titoli. Patrizia non e parente, non e convivente di fatto unita civilmente, non rientra in alcuna categoria privilegiata: e considerata soggetto estraneo. Si applica l’aliquota dell’8% senza franchigia: imposta di successione 8.000 euro sull’intera somma.

Se Anna avesse voluto attribuire la stessa somma riducendo il prelievo, avrebbe potuto considerare l’unione civile (qualora i requisiti soggettivi lo consentissero) o la donazione frazionata in vita con monitoraggio del coacervo. Il caso mostra perche il testamento a favore di persone estranee ha un costo fiscale non trascurabile: su 100.000 euro l’amico paga 8 volte quanto pagherebbe un fratello sopra franchigia (6%).

Quando verificare la propria situazione

Le aliquote e le franchigie sopra indicate sono il punto di partenza, ma i casi concreti possono presentare elementi che modificano il calcolo: donazioni in vita ricevute dal defunto (coacervo), patti di famiglia, eredita a piu eredi con quote ineguali stabilite per testamento, presenza di passivita deducibili (debiti del defunto, spese funerarie, mutui), beni esenti come titoli del debito pubblico o aziende familiari trasferite con i requisiti dell’art. 3 comma 4-ter del D.Lgs. 346/1990.

Chi scrive non e commercialista ne abilitato alla consulenza fiscale: per la dichiarazione di successione (da presentare entro 12 mesi dall’apertura) e per il calcolo definitivo dell’imposta, l’interlocutore corretto e il notaio (per immobili e quote societarie) oppure un erede esperto familiare con la pratica, mentre per i casi piu complessi (eredita transfrontaliere, trust, partecipazioni qualificate) ci si rivolge direttamente all’Agenzia delle Entrate o al servizio di assistenza dedicato. L’art. 7 D.Lgs. 346/1990 e gli articoli 5 e 6 dello stesso decreto sono il riferimento normativo essenziale per orientarsi.

Norme rilevanti

Domande frequenti

Cosa si paga oltre all’imposta di successione del 4-6-8%?

Sui beni immobili compresi nell’attivo ereditario si applicano l’imposta ipotecaria (2%) e l’imposta catastale (1%) sul valore catastale rivalutato. Se uno degli eredi destina l’immobile ad abitazione principale e ha i requisiti prima casa, le due imposte si pagano in misura fissa di 200 euro ciascuna anziche in percentuale.

La franchigia di 1 milione spetta una sola volta o si ripete per ogni successione?

La franchigia di 1 milione (o 100.000 o 1,5 milioni per disabili) spetta a ogni erede per ciascuna successione distinta. Tuttavia per i trasferimenti dal medesimo disponente bisogna considerare le donazioni ricevute in vita: queste erodono la franchigia spendibile alla morte del donante (cosiddetto coacervo donativo). Una donazione di 600.000 euro ricevuta in vita dal padre lascia 400.000 euro di franchigia residua al momento della successione.

I conviventi di fatto pagano come coniugi?

No. I conviventi di fatto disciplinati dalla legge 76/2016 ma non uniti civilmente sono considerati soggetti estranei e pagano l’aliquota dell’8% senza franchigia. Solo il coniuge e la parte dell’unione civile godono dell’aliquota agevolata del 4% e della franchigia di 1 milione. Per accedere al regime piu favorevole occorre il vincolo formale dell’unione civile registrata.

Quando va presentata la dichiarazione di successione e a chi si paga l’imposta?

La dichiarazione di successione va presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (di norma la data di morte). L’imposta principale e liquidata dall’Agenzia stessa sulla base della dichiarazione e va versata con modello F24 entro 60 giorni dalla notifica. Le imposte ipotecaria e catastale, invece, sono autoliquidate dall’erede o dal professionista incaricato e versate contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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