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Art. 147 T.U.B. – Altri poteri delle autorita’ creditizie.
In vigore dal 01/01/1994
“1. Le autorita’ creditizie continuano a esercitare, nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i poteri previsti dall’art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e dall’art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.”
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Art. 147 TUB, Altri poteri delle autorità creditizie (clausola di salvaguardia del regime pre-TUB)
Funzione sistematica della norma
L'articolo 147 TUB svolge una funzione di clausola di continuità ordinamentale: preserva in capo alle autorità creditizie italiane i poteri di vigilanza straordinaria previsti dalla legge bancaria del 1936 (R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375, convertito con modificazioni dalla L. 7 marzo 1938 n. 141), non espressamente abrogati dal TUB. Si tratta di una norma di raccordo storico-sistematico, che attesta la volontà del legislatore del 1993 di non disperdere l'esperienza e i poteri maturati nel sistema bancario italiano nel corso del XX secolo.
I poteri richiamati dall'art. 147 TUB operano "nei confronti di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica", senza distinzione tra banche di diritto nazionale e succursali di banche comunitarie o extracomunitarie. Questo elemento è rilevante nel contesto del passaporto europeo e del principio del paese d'origine, che limitano l'applicazione del diritto nazionale alle succursali di banche UE in alcuni ambiti regolamentari.
I poteri richiamati: artt. 32 e 35 R.D.L. 375/1936
L'art. 32, comma 1, lettere d) e f), del R.D.L. 375/1936 conferiva alle autorità di vigilanza poteri di ispezione straordinaria e di richiesta di informazioni su qualsiasi aspetto dell'attività bancaria, anche al di fuori dei canali ordinari delle segnalazioni periodiche. L'art. 35, comma 2, lettera b), prevedeva invece poteri di intervento diretto sulla gestione, consentendo alle autorità di impartire istruzioni vincolanti in situazioni di anomalia operativa o patrimoniale. Questi poteri avevano carattere eccezionale e sussidiario rispetto agli strumenti ordinari di vigilanza.
Nel contesto del TUB del 1993, tali poteri si affiancano a quelli già disciplinati dagli artt. 51-54 (vigilanza informativa e ispettiva ordinaria), 56-58 (modifiche statutarie e autorizzazioni), 70-79 (amministrazione straordinaria e liquidazione coatta), configurando un sistema di vigilanza graduato e flessibile, in grado di rispondere a diverse tipologie e intensità di rischio.
Le autorità creditizie nel TUB
Il TUB individua come autorità creditizie il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, art. 2 TUB), il Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 3 TUB) e la Banca d'Italia (art. 4 TUB). Il CICR delibera in materia di credito e risparmio nelle materie attribuite alla sua competenza dalla legge, mentre la Banca d'Italia esercita la vigilanza con funzioni di regolamentazione, controllo e sanzionatorie. Il MEF mantiene poteri residui di alta vigilanza e di normativa primaria di recepimento.
Con l'istituzione del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU/SSM) tramite il Reg. UE 1024/2013, la BCE ha assunto la vigilanza prudenziale diretta sulle banche significative italiane (Intesa Sanpaolo, UniCredit, ecc.), mentre la Banca d'Italia mantiene la vigilanza sulle banche meno significative (LSI). I poteri delle autorità creditizie nazionali ex art. 147 TUB si inseriscono quindi in questo quadro duale, operando nei limiti tracciati dal riparto di competenze BCE/Banca d'Italia.
Rilevanza pratica: vigilanza informativa straordinaria e crisi bancarie
I poteri richiamati dall'art. 147 TUB assumono rilievo pratico soprattutto in situazioni di crisi o anomalia bancaria, quando i canali ordinari di vigilanza risultano insufficienti o quando emergono elementi di rischio non adeguatamente segnalati attraverso le comunicazioni periodiche. La norma consente alle autorità creditizie di richiedere informazioni aggiuntive, avviare verifiche straordinarie e impartire istruzioni correttive immediate, senza dover attendere la normale cadenza dei processi ispettivi.
Nel contesto della gestione delle crisi bancarie post-BRRD (D.Lgs. 180/2015), i poteri dell'art. 147 TUB si coordinano con quelli delle autorità di risoluzione (Banca d'Italia nella veste di Autorità di Risoluzione Nazionale e, per le banche significative, il SRB) nella fase di early intervention prevista dall'art. 27 BRRD, che consente misure anticipatorie prima dell'avvio formale della risoluzione.
Coordinamento con il diritto europeo
Il mantenimento di poteri nazionali residuali ex art. 147 TUB si pone in dialogo con il principio di armonizzazione massima della CRD VI (Direttiva 2024/1619/UE) e del CRR3 (Reg. UE 2024/1623). In presenza di conflitti tra poteri nazionali e disciplina europea, il primato del diritto dell'Unione impone che i poteri ex art. 147 TUB siano esercitati compatibilmente con il quadro normativo europeo e nel rispetto del riparto di competenze tra BCE e Banca d'Italia stabilito dal Reg. UE 1024/2013.
Domande frequenti