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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il ricorrente può chiedere alla corte tributaria la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato se da esso può derivare un danno grave e irreparabile.
  • L'istanza si presenta nel ricorso o con atto separato notificato e depositato in segreteria.
  • La trattazione è fissata entro 30 giorni e la decisione, in camera di consiglio, è con ordinanza motivata immediatamente comunicata.
  • In casi di eccezionale urgenza il presidente può disporre la sospensione provvisoria con decreto monocratico.
  • La sospensione può essere subordinata a garanzia, salvo "bollino di affidabilità fiscale" ISA ≥ 9; in caso di sospensione la causa di merito va trattata entro 90 giorni.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47 Cont. Trib. – Sospensione dell’atto impugnato

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 — testo aggiornato

1. Il ricorrente, se dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio, ovvero adita ai sensi dell’articolo 62-bis la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all’art. 22.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno cinque giorni liberi prima. L’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non può, in ogni caso, coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio o del giudice monocratico.

4. Il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata […] nella stessa udienza di trattazione dell’istanza. L’or- dinanza è immediatamente comunicata alle parti. L’ordinanza cautelare collegiale è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in quanto compatibili. L’ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione da parte della segreteria. Al procedimento d’impugnazione si applicano le norme di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, in quanto compatibili, e l’ordinanza che decide sul reclamo non è impugnabile. L’ordinanza cautelare della corte di giustizia tributaria di secondo grado non è impugnabile.

5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2. La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale”. Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili. 5 bis. […]

6. Nei casi di sospensione dell’atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza […].

8. In caso di mutamento delle circostanze la corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado presso la quale è pendente il giudizio su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4. 8 bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa.

L'articolo 47 è la norma cautelare del processo tributario: consente al contribuente che ha proposto ricorso di bloccare temporaneamente la riscossione, evitando di pagare prima della decisione di merito. È uno strumento di tutela essenziale, specie in un sistema in cui il ricorso non sospende automaticamente la riscossione.

I presupposti: fumus e periculum

La sospensione è subordinata a due requisiti, mutuati dal diritto processuale generale: (1) fumus boni iuris, ossia ragionevole fondatezza del ricorso (i motivi non devono essere manifestamente infondati); (2) periculum in mora, ossia danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione. Il danno è grave quando incide in modo significativo sul patrimonio (es. pignoramento, ipoteca su unico immobile, blocco di conto corrente aziendale); è irreparabile quando non sarebbe pienamente risarcibile in caso di vittoria nel merito (perdita di clienti, chiusura attività, insolvenza).

Come si presenta l'istanza

Il comma 1 ammette due modalità: (a) inserire l'istanza nel ricorso (più rapido, fa parte dello stesso atto); (b) presentarla con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria. In entrambi i casi serve motivazione specifica sul danno: non basta affermare "è grave", occorre allegare documenti (bilanci, estratti conto, lettere di clienti, certificazioni mediche) che dimostrino il pregiudizio concreto.

Tempi rapidi e camera di consiglio

Il comma 2 impone tempi stringenti: il presidente fissa l'udienza per la prima camera di consiglio utile e comunque entro 30 giorni dall'istanza. La comunicazione alle parti avviene almeno 5 giorni prima. L'udienza cautelare non può coincidere con l'udienza di merito: è un sub-procedimento autonomo. La decisione è in camera di consiglio (non pubblica), con ordinanza motivata pronunciata anche seduta stante.

L'urgenza assoluta: il decreto monocratico

Quando il pericolo è imminente (es. pignoramento in calendario nei giorni successivi), il comma 3 consente al presidente di disporre con decreto monocratico la sospensione provvisoria fino alla pronuncia del collegio. È il "super-cautelare" ed è efficace solo fino all'udienza di trattazione regolare.

L'ordinanza cautelare e i mezzi di impugnazione

L'ordinanza cautelare collegiale di primo grado è impugnabile davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 15 giorni dalla comunicazione. Il monocratico è invece impugnabile in reclamo davanti alla stessa corte in composizione collegiale, sempre entro 15 giorni. L'ordinanza cautelare di secondo grado non è impugnabile.

La garanzia e il "bollino di affidabilità fiscale"

La sospensione può essere subordinata a prestazione di garanzia (fideiussione bancaria, polizza assicurativa) ai sensi dell'art. 69, comma 2. È una facoltà del giudice, di solito esercitata per somme rilevanti. Importante novità: i contribuenti con "bollino di affidabilità fiscale" — soggetti ISA con punteggio ≥ 9 negli ultimi 3 periodi d'imposta — sono esonerati dalla garanzia. È un incentivo alla compliance ISA introdotto per premiare i contribuenti virtuosi.

Effetti temporali e priorità del merito

La sospensione cessa con la sentenza di merito (comma 7), oppure se mutano le circostanze (comma 8). Importante: una volta concessa la sospensione, la causa di merito deve essere trattata entro 90 giorni (comma 6). Sull'importo sospeso si applicano gli interessi al tasso della sospensione amministrativa (oggi tasso legale). In appello la materia cautelare è disciplinata dall'art. 52.

Domande frequenti

Quando conviene chiedere la sospensione dell'atto impugnato?

Quando il pagamento immediato delle somme provoca un danno grave e irreparabile: blocco conti correnti aziendali con rischio chiusura attività, pignoramento dell'unico immobile, ipoteca su bene strumentale, perdita di clienti per le difficoltà finanziarie. Va dimostrato concretamente con documenti (bilanci, estratti conto, contratti) il pregiudizio specifico, non basta una semplice affermazione.

Quanto tempo serve per ottenere la sospensione?

Per legge la trattazione è fissata entro 30 giorni dall'istanza. In casi di urgenza estrema (pignoramento imminente), il presidente può emettere un decreto monocratico di sospensione provvisoria nel giro di pochi giorni. L'ordinanza cautelare collegiale arriva normalmente entro 30-45 giorni dal deposito dell'istanza, salvo carichi di lavoro della corte.

Devo prestare una garanzia per ottenere la sospensione?

Dipende dalla decisione del giudice. Per somme modeste o per ricorsi con fumus molto forte, la sospensione si concede senza garanzia. Per somme rilevanti il giudice può richiedere fideiussione bancaria o polizza assicurativa. I contribuenti ISA con punteggio ≥ 9 negli ultimi 3 anni ("bollino di affidabilità fiscale") sono esonerati per legge dalla garanzia.

Cosa succede se mi viene negata la sospensione?

L'ordinanza di rigetto è impugnabile davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 15 giorni dalla comunicazione (se collegiale di primo grado) o con reclamo davanti al collegio (se decreto monocratico). Nel frattempo bisogna pagare o subire la riscossione coattiva. Se le circostanze cambiano (peggioramento patrimoniale), si può riproporre l'istanza con istanza di mutamento delle circostanze.

La sospensione vale anche in appello?

No, l'art. 47 si riferisce al primo grado. In appello la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado è disciplinata dall'art. 52: l'appellante può chiederla se sussistono "gravi e fondati motivi". Si tratta di un cautelare distinto, da chiedere espressamente con l'atto di appello o con istanza separata. Le sospensioni del primo grado cessano con la sentenza.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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