- Il TU 347/1990 è entrato in vigore il 1° gennaio 1991.
- L'articolo richiama in coda la tariffa allegata, che elenca le formalità soggette a imposta ipotecaria e gli importi proporzionali o fissi corrispondenti.
- La tariffa distingue trascrizioni traslative (2% ordinario, ridotto al 3% per strumentali IVA; fisso €50 o €200 per casi speciali), iscrizioni ipotecarie (2%), annotazioni e cancellazioni (varie misure fisse).
- Le note in calce alla tariffa specificano le ipotesi di imposta fissa (€200) per trasferimenti IVA, atti societari di fusione/scissione, conferimenti di azienda, atti di gratuito patrocinio.
Art. 21 Ipot. Cat. – Entrata in vigore
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato
1. Il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1991. TARIFFA Tariffa Art. Indicazione della formalità Imposte dovute Fisse Proporzionali per ogni L. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi e dei certificati di successione di cui all’art. 5 del testo unico Nota. L’imposta si applica nella misura fissa di euro 200,00 per i trasferimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto, nonché per quelli di cui all’articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. Art. Indicazione della formalità Imposte dovute Fisse Proporzionali per ogni L. 1-bis Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi, ovvero che importano il trasferimento di proprietà , la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggi ati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati . Art. Indicazione della formalità Imposte dovute Fisse Proporzionali per ogni L. Trascrizioni di atti a titolo oneroso a favore di regioni, province e comuni di atti a titolo oneroso o a favore di altri enti pubblici territoriali o di consorzi costituiti esclusivamen te tra gli stessi, nonché a favore di altri enti pubblici se il trasferimento èdisposto per legge euro 200,00 3 Trascrizioni di cui al precedente per conferma o rettifica di altra iscrizione dello stesso atto, sentenza o certificato euro 200,00 4 Trascrizione di atti o sentenze che non importano trasferimento di proprietà di beni immobili né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, dei contratti preliminari di cui all’articolo 2645 bis del codice civile, di contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati, di atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo e di atti di conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, nonché di atti di regolarizzazio ne di società di fatto derivanti da comunione ereditaria di azienda registrati entro un anno dalla apertura della successione Note Se gli atti di regolarizzazione di cui contro sono registrati dopo un anno dall’apertura della successione si applica l’imposta proporzionale indicata dall’articolo 1. Art. Indicazione della formalità Imposte dovute Fisse Proporzionali per ogni L. Trascrizione degli atti e documenti indicati negli articoli 484 e 2648 del codice civile euro 200,00 6 Iscrizioni e rinnovazioni Note Se trattasi di rinnovazione l’aliquota èridotta a metà. Art. Indicazione della formalità Imposte dovute Fisse Proporzionali per ogni L. Iscrizioni e rinnovazioni per conferma o rettifica di altra iscrizione o rinnovazione euro 200,00 8 Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondent e formalità eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto, per la quale sia stata pagata l’imposta proporzionale euro 200,00 9 Annotazioni per subingresso o surrogazione; per trasferimenti di crediti dipendenti o non a causa di morte; per costituzione di pegno sul credito garantito; per estensione della garanzia in base a nuovo titolo costitutivo 2 10 Annotazioni ed iscrizioni per postergazione o cessioni di priorità o di ordine ipotecario 0,50 11 Annotazioni di cui ai precedenti artt. 9 e 10 in ripetizione di altra per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto per la cui annotazione sia stata pagata l’imposta proporzionale euro 200,00 12 Annotazioni per restrizione di ipoteca Note L’imposta si applica, fino a concorrenza della somma garantita da ipoteca, sul valore degli immobili liberati risultante dall’atto di consenso o da dichiararsi dal richiedente nella domanda secondo le disposizioni relative all’imposta di registro. Art. Indicazione della formalità Imposte dovute Fisse Proporzionali per ogni L. Annotazioni per cancellazione o riduzione di ipoteca o pegno Note L’imposta si applica, sull’importo della somma per cui la formalità èchiesta. Dall’imposta dovuta deve essere dedotta l’imposta proporzionale che sia stata eventualmente pagata per la restrizione. Art. Indicazione della formalità Imposte dovute Fisse Proporzionali per ogni L. Qualunque altra annotazione non specificament e contemplata
Stesso numero, altri codici
- Art. 21 Codice Civile: Deliberazioni dell'assemblea
- Articolo 21 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 21 Codice del Consumo: Elementi di valutazione
- Articolo 21 Codice della Strada: Opere, depositi e cantieri stradali
- Articolo 21 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause relative a diritti reali e ad azioni possessorie
- Articolo 21 Codice di Procedura Penale: Incompetenza
L'art. 21 è la norma di entrata in vigore del TU 347/1990, con allegata la tariffa che costituisce il vero «cuore» applicativo del tributo. Il testo dell'articolo è formalmente conciso, ma la tariffa richiamata in coda è il riferimento operativo che il professionista consulta quotidianamente per liquidare le imposte ipotecarie e individuare l'aliquota o la misura fissa applicabile alla singola formalità.
Entrata in vigore e contesto storico
Il TU 347/1990 è il prodotto del riordino del 1990, che, contestualmente al TU dell'imposta sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990), ha unificato e razionalizzato la disciplina delle imposte indirette immobiliari. Dal 1° gennaio 1991 ha sostituito la previgente normativa frammentaria (R.D. 3269/1923 per il registro, leggi del catasto, vari decreti ministeriali su tasse e tariffe). La struttura del TU è rimasta sostanzialmente stabile per oltre trentacinque anni, con interventi puntuali di aggiornamento tariffario.
Struttura della tariffa
La tariffa allegata è organizzata per tipologie di formalità: trascrizioni di atti traslativi, trascrizioni di atti non traslativi, iscrizioni ipotecarie, annotazioni di vario tipo (cancellazione, restrizione, surrogazione, riduzione). Per ciascuna voce è indicata l'imposta dovuta, distinguendo tra imposta fissa (€200 di norma, €50 nelle vendite tra privati di abitativi) ed imposta proporzionale (aliquote dal 0,50% al 3% a seconda della fattispecie).
Trascrizioni traslative: regola generale
La voce «trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari» costituisce il perno della tariffa. L'imposta è proporzionale al 2% (aliquota ordinaria), salvo che si tratti di trasferimento soggetto a IVA o di trasferimento «agevolato» tra privati di abitativi (€50 fissi). Per gli immobili strumentali (cessione IVA imponibile o esente con opzione, fabbricati B/2, B/3, B/4, B/5, B/6, B/7, B/8, C/3 strumentali) l'ipotecaria sale al 3%, accompagnata dalla catastale 1%, secondo la disciplina dettagliata nella nota della tariffa.
Trasferimenti IVA: imposta fissa
Per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto (cessioni di abitativi nuovi entro cinque anni dal costruttore, conferimenti) e per quelli del comma 1, quinto e sesto periodo, della tariffa parte prima del TUR (atti di rinegoziazione di mutui prima casa, atti di conferimento di fondi rustici), l'ipotecaria si applica in misura fissa di €200. È la regola del «principio di alternatività IVA/registro», estesa alle ipo/catastali per le abitazioni; per gli strumentali, invece, le ipo/cat tornano proporzionali (3%+1%) anche in regime IVA.
Iscrizioni e annotazioni
Le iscrizioni di ipoteca scontano l'imposta proporzionale 2% sull'importo iscritto (capitale + interessi + accessori, di norma 150-200% del capitale erogato). Le rinnovazioni di ipoteca dopo vent'anni (art. 2847 c.c.) godono di aliquota ridotta a metà (1%). Le annotazioni di restrizione scontano 0,50% sul minor valore tra credito garantito e valore degli immobili liberati. Le cancellazioni totali di ipoteca pagano l'imposta fissa di €35 (cd. tassa ipotecaria). Le annotazioni «altre» non specificamente contemplate scontano l'imposta fissa di €200.
Aggiornamenti e prospettiva 2027
La tariffa è stata aggiornata principalmente con il D.L. 104/2013 (conv. L. 128/2013), che ha portato gli importi fissi a €200 (in luogo dei precedenti €168) e ha introdotto l'aliquota €50 per le cessioni «prima casa» tra privati. Dal 1° gennaio 2027, l'art. 85 e ss. del D.Lgs. 1.8.2025 n. 123 dovrebbero riformulare la tariffa, mantenendo le aliquote di sostanza ma semplificando la struttura e aggiornando le voci all'inflazione e all'introduzione di nuove fattispecie (es. trasferimenti di crediti edificatori, atti su NFT immobiliari).
Domande frequenti
Quando è entrato in vigore il TU 347/1990?
Il 1° gennaio 1991. Da quella data ha unificato e razionalizzato la disciplina delle imposte ipotecaria e catastale, sostituendo la previgente normativa frammentaria. La struttura è rimasta stabile per oltre trent'anni, con interventi puntuali di aggiornamento tariffario.
Qual è l'aliquota ordinaria dell'imposta ipotecaria sulle trascrizioni?
Il 2% sul valore dichiarato (o catastale se opera il prezzo-valore). L'aliquota sale al 3% per cessioni di immobili strumentali in regime IVA. Scende a €50 fissi per cessioni tra privati di abitativi e a €200 fissi per cessioni IVA imponibili di abitativi, conferimenti, fusioni.
Cosa cambia dal 2027 nella tariffa ipotecaria?
Il D.Lgs. 1.8.2025 n. 123 riformulerà la tariffa nell'ambito del nuovo TU dei tributi indiretti diversi dall'IVA. Le aliquote di sostanza dovrebbero restare invariate (2%, 3% strumentali, fissi €50/€200), ma la struttura sarà semplificata e gli importi aggiornati all'inflazione.