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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 19 Ipot. Cat. – Tasse per i servizi ipotecari e catastali

D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 – testo aggiornato

1. Per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali indicate nell’allegata tabella, tranne quelle eseguite nell’interesse delle Stato o delle altre pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono dovute le tasse ivi previste.

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In sintesi

  • Per le operazioni dei servizi ipotecari e catastali (visure, certificati, copie autentiche, note di trascrizione/iscrizione) sono dovute le tasse fisse indicate nella tabella allegata al TU.
  • Sono esenti dalle tasse le operazioni eseguite nell'interesse dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001 (Ministeri, enti locali, scuole, università pubbliche).
  • Le tasse ipotecarie sono distinte dall'imposta ipotecaria (art. 1 e ss.): qui si paga per il «servizio» reso dal conservatore, non per l'effetto del tributo formale.
  • Importi tipici: €35 per ciascuna nota o domanda; €20 per visure; tariffe modulate per il numero di unità immobiliari interrogate.
Indice dei contenuti

L'art. 19 disciplina le tasse per i servizi ipotecari e catastali, tributo distinto e ulteriore rispetto all'imposta ipotecaria, dovuto in misura fissa per ogni operazione di consultazione, certificazione o presentazione di domande presso i conservatori dei registri immobiliari e gli uffici provinciali del Catasto (oggi entrambi articolazioni dell'Agenzia delle Entrate - Servizi di pubblicità immobiliare e Cartografia/Catasto).

Differenza tra imposta ipotecaria e tassa ipotecaria

Il punto da chiarire al cliente: l'imposta ipotecaria è un tributo (proporzionale o fisso) sull'effetto giuridico della formalità immobiliare; la tassa ipotecaria è un corrispettivo per il servizio amministrativo (rilascio della certificazione, registrazione della nota). Su una compravendita prima casa abitativa tra privati, ad esempio, si pagano: imposta di registro proporzionale 2%, imposta ipotecaria fissa €50, imposta catastale fissa €50 (queste tre sono «imposte»); + tassa ipotecaria €35 per nota di trascrizione + tassa catastale €35 per voltura (queste sono «tasse»).

La tabella allegata al TU

La tariffa, allegata al TU 347/1990 e aggiornata da provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, fissa gli importi. Le voci principali: nota di trascrizione €35; nota di iscrizione €35; nota di annotazione €35; certificato delle iscrizioni e trascrizioni (cd. visura ipocatastale storica) €25; copia autentica della nota €5 per copia. Per le ispezioni catastali e le visure, le tariffe sono modulate per numero di unità immobiliari interrogate, con incrementi marginali per ogni unità ulteriore.

Esenzioni: Stato e P.A.

Sono esenti dalle tasse ipotecarie le operazioni eseguite nell'interesse dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001: ministeri, enti pubblici non economici, agenzie fiscali, regioni, province, comuni, scuole, università pubbliche, ASL, IRCCS pubblici. L'esenzione si estende alle visure richieste dall'Avvocatura dello Stato per il contenzioso, dagli uffici tributari per gli accertamenti, dalle forze di polizia per le indagini patrimoniali. Restano dovute le tasse per le P.A. economiche e per gli enti pubblici controllati ma non strettamente strumentali (es. società pubbliche partecipate).

Modalità di pagamento

Le tasse ipotecarie e catastali si pagano attraverso il modello F24 Elide (codice tributo 1990, 1991, etc., specifici per ciascuna voce) ovvero, nel modello unico informatico (MUI) notarile, in autoliquidazione contestuale all'atto. Per le visure e ispezioni online (servizio Sister dell'Agenzia delle Entrate), il pagamento avviene tramite prelievo da un conto cauzionale precostituito o pagamento con carta. Per le ispezioni cartacee allo sportello, si paga tramite F24 o, in alcuni uffici, con marche da bollo virtuali.

Visure ipotecarie: lo strumento operativo del professionista

Nella prassi dello studio professionale e notarile, la visura ipotecaria (oggi «ispezione ipotecaria» nel linguaggio dell'Agenzia) è il primo controllo obbligatorio prima di ogni acquisto immobiliare: verifica l'esistenza di trascrizioni di vincoli, di ipoteche, di pignoramenti, di sequestri, di domande giudiziali pendenti. Il costo è limitato (€25 per visura ipotecaria storica per soggetto), ma il valore informativo è altissimo. Lo stesso vale per la visura catastale storica (verifica di volture, classamento, planimetria).

Aggiornamenti tariffari

Gli importi della tabella sono stati periodicamente aggiornati con provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, in particolare con il D.L. 104/2013 (conv. L. 128/2013) che ha rivisto la struttura tariffaria. Dal 2027, la disciplina confluirà nell'art. 85 D.Lgs. 1.8.2025 n. 123, che dovrebbe semplificare e razionalizzare la tariffa, accorpando alcune voci e adeguando gli importi all'inflazione.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra imposta ipotecaria e tassa ipotecaria?

L'imposta ipotecaria è un tributo sulla formalità (trascrizione, iscrizione) ed è proporzionale o fissa secondo la fattispecie. La tassa ipotecaria è un corrispettivo per il servizio amministrativo (nota, visura, certificato) ed è sempre fissa, di norma €35. Si pagano entrambe nella stessa formalità ma a titoli diversi.

Quanto costa una visura ipotecaria all'Agenzia delle Entrate?

La visura ipotecaria storica per soggetto costa circa €25 (tassa fissa), pagabile con F24 Elide o tramite il servizio Sister online. La visura catastale storica costa €20 per immobile. Sono spese deducibili in studio professionale come costi del servizio reso al cliente.

Lo Stato paga le tasse ipotecarie sulle visure?

No: le operazioni eseguite nell'interesse dello Stato e delle pubbliche amministrazioni elencate all'art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001 (ministeri, enti locali, scuole pubbliche, ASL) sono esenti. L'esenzione copre anche le visure dell'Avvocatura dello Stato e degli uffici fiscali per il contenzioso e gli accertamenti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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