In sintesi
- Le formalità ipotecarie (trascrizione, iscrizione, rinnovazione, annotazione) eseguite presso i pubblici registri immobiliari sono soggette a imposta ipotecaria secondo il TU 347/1990 e l'allegata tariffa.
- Sono escluse dall'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato (art. 1 c. 2).
- Sono escluse anche le formalità relative ai trasferimenti esenti ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 346/1990 (Stato, enti pubblici territoriali, ONLUS, ETS, fondazioni e associazioni con finalità di pubblica utilità), salvo il riproporzionamento di cui al comma 3 dello stesso art. 3.
- L'imposta è di tipo formale: colpisce la pubblicità immobiliare, non il negozio sottostante (che sconta separatamente registro, IVA o successione).
- Dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 71 D.Lgs. 1.8.2025 n. 123, la materia confluirà nel TU dei tributi indiretti diversi dall'IVA con riscrittura dell'oggetto.
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Art. 1 Ipot. Cat. – Oggetto dell’imposta
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato
1. Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo-unico e della allegata tariffa.
2. Non sono soggette all’imposta le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica
- Articolo 1 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 1 Codice del Consumo: Finalità ed oggetto
- Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici ordinari
- Articolo 1 Codice di Procedura Penale: Giurisdizione penale
- Articolo 1 Codice Penale: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L'art. 1 del D.Lgs. 347/1990 fissa la fattispecie impositiva dell'imposta ipotecaria: oggetto sono le quattro formalità tipiche della pubblicità immobiliare (trascrizione, iscrizione, rinnovazione, annotazione) eseguite presso i conservatori dei registri immobiliari (oggi articolazioni dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale, Servizi di pubblicità immobiliare). La norma è la chiave di volta del tributo: senza una formalità da eseguire nei registri immobiliari, non sorge alcuna obbligazione ipotecaria, indipendentemente dal valore o dalla natura dell'atto sottostante.
Una imposta sulla pubblicità, non sull'atto
Il primo dato da fissare, perché spesso fonte di equivoci nello studio, è che l'imposta ipotecaria non colpisce il trasferimento immobiliare in sé, bensì la formalità con cui quel trasferimento (o quell'ipoteca) viene reso opponibile ai terzi. È la differenza fra il piano sostanziale (registro, IVA, successione/donazione) e quello formale: l'imposta ipotecaria nasce nel momento in cui si chiede la nota di trascrizione al conservatore, non nel momento in cui si stipula l'atto. Per questo, nelle compravendite IVA imponibili (es. cessione di immobile strumentale dal costruttore), il registro è in misura fissa ma l'imposta ipotecaria può essere proporzionale al 3% — a riprova che il tributo segue una logica autonoma.
Le quattro formalità tipiche
La trascrizione rende pubblici gli atti che trasferiscono o costituiscono diritti reali immobiliari (art. 2643 c.c.): vendite, donazioni, divisioni, costituzioni di servitù, usufrutto. L'iscrizione attiene alle ipoteche (volontarie, giudiziali, legali) e produce il privilegio della prelazione sul bene. La rinnovazione serve a evitare la cessazione degli effetti dell'iscrizione decorsi vent'anni (art. 2847 c.c.). L'annotazione incide su una formalità preesistente: tipica quella di cancellazione dell'ipoteca, di restrizione, di surrogazione (post-Bersani per i mutui). Ognuna di queste formalità ha una propria base imponibile e una propria aliquota in tariffa.
Le esclusioni: Stato ed enti dell'art. 3 TUS
Il comma 2 esclude dall'imposta le formalità eseguite nell'interesse dello Stato (acquisizioni per espropriazione, trasferimenti tra amministrazioni). Esclude inoltre le formalità relative ai trasferimenti contemplati dall'art. 3 del TU sulle successioni e donazioni (D.Lgs. 346/1990): Stato, Regioni, Province, Comuni, ONLUS, enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, fondazioni e associazioni con finalità di pubblica utilità o di assistenza, di istruzione, di studio scientifico, di ricerca. Attenzione però al rinvio al «comma 3 dell'articolo 3 TUS»: per fondazioni e associazioni non riconosciute al momento dell'atto, l'esenzione opera condizionatamente al riconoscimento entro cinque anni; in difetto, le imposte ipotecaria e catastale sono riscosse con sanzioni e interessi.
Il rapporto con il TU del registro e con l'IVA
Nelle compravendite immobiliari «pure» (privato a privato, non IVA) il registro è proporzionale (9% o 2% prima casa) e ipo/catastali sono fisse (€50+€50). Nelle compravendite con IVA imponibile o con IVA esente opzionata (art. 10 c. 1 nn. 8-bis e 8-ter DPR 633/1972) il registro è fisso ma le ipo/catastali tornano proporzionali (3%+1% per gli strumentali) e per i fabbricati abitativi venduti dal costruttore entro cinque anni si applica il «doppio binario» con le ipo/cat ridotte. È la disciplina che il professionista deve simulare prima dell'atto per non incorrere in sorprese in fattura.
Trust, fondi patrimoniali, vincoli di destinazione
La giurisprudenza della Cassazione (Sez. Un. 18/3/2019 n. 8082 e successive) ha definitivamente chiarito che la mera segregazione patrimoniale (trust autodichiarato, fondo patrimoniale, vincolo ex art. 2645-ter c.c.) non costituisce di per sé un trasferimento immobiliare e quindi sconta ipo/catastali in misura fissa, salvo che si realizzi un effettivo arricchimento del beneficiario. Resta dovuta solo la trascrizione del vincolo come formalità autonoma.
La prospettiva 2027
L'art. 71 del D.Lgs. 1.8.2025 n. 123 (riordino dei tributi indiretti diversi dall'IVA) riscrive il perimetro dell'imposta ipotecaria mantenendo l'impianto «formalità + tariffa», ma uniformando le esclusioni e introducendo una semplificazione lessicale dei rinvii al TUS. La sostanza non cambia: chi studia il TU 347/1990 oggi continuerà a usare le stesse categorie nel 2027.
Massime di Cassazione
Cass. , sent. n. /
Fonte ufficiale
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
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Domande frequenti
Quando si applica l'imposta ipotecaria?
Ogni volta che si chiede al conservatore dei registri immobiliari una delle quattro formalità tipiche: trascrizione (atti traslativi), iscrizione (ipoteche), rinnovazione (proroga ipoteca oltre vent'anni), annotazione (cancellazione, restrizione, surrogazione). Senza formalità non sorge imposta.
Quanto pago di ipotecaria sulla casa di abitazione?
Se acquisti da privato (no IVA) con i benefici prima casa, paghi imposta ipotecaria fissa di €50; se compri come seconda casa sempre da privato paghi €50 fissi; se invece compri da costruttore con IVA, l'ipotecaria è di €200 fissi (per abitazioni) o 3% proporzionale (per strumentali).
Lo Stato paga l'imposta ipotecaria?
No. Le formalità eseguite nell'interesse dello Stato (art. 1 comma 2) e quelle relative ai trasferimenti a favore di Stato, Regioni, enti locali, ONLUS, ETS iscritti al RUNTS, fondazioni di pubblica utilità (art. 3 TUS) sono escluse dall'imposta.
Il trust autodichiarato sconta ipotecaria proporzionale?
No. Cass. Sez. Un. 8082/2019 e la giurisprudenza successiva hanno chiarito che il mero vincolo di destinazione senza arricchimento del beneficiario sconta ipo/catastali in misura fissa (€200+€200). L'imposta proporzionale colpisce solo l'eventuale attribuzione finale al beneficiario.
Cosa cambia dal 2027 con il D.Lgs. 123/2025?
L'art. 71 del D.Lgs. 1.8.2025 n. 123 trasferisce la disciplina nel nuovo TU dei tributi indiretti diversi dall'IVA mantenendo la stessa struttura: formalità + tariffa allegata. Cambia la numerazione ma non l'impianto sostanziale né le aliquote vigenti.