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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I dipendenti pubblici a contatto con il pubblico devono rendere conoscibile il proprio nominativo tramite cartellino identificativo o targa sulla postazione.
  • L'obbligo risponde ai principi di trasparenza e responsabilità dell'azione amministrativa (artt. 97 Cost. e L. 241/1990).
  • Sono escluse categorie individuate con DPCM o decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Ministro competente.
  • Per le PA non statali l'esclusione richiede intesa in Conferenza Stato-Regioni o Stato-Città.
  • La violazione integra illecito disciplinare ex art. 55 e ss. TUPI e violazione del Codice di comportamento (DPR 62/2013).
  • L'obbligo va contemperato con la tutela della riservatezza e della sicurezza personale (es. forze di polizia).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 novies D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

In vigore dal 9/5/2001

((

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.

2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. ))

Inquadramento sistematico

L'art. 55 novies TUPI codifica nel rapporto di lavoro pubblico un obbligo che riflette i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento (art. 97 Cost.) e trasparenza dell'azione amministrativa. La norma si inserisce nella sezione disciplinare del TUPI (artt. 55 ss.), introdotta dalla c.d. riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009), volta a rafforzare la responsabilizzazione individuale del dipendente pubblico nel rapporto con l'utenza, in coerenza con gli artt. 1 e 8 della L. 241/1990 sulla titolarità del procedimento e con i principi di accountability propri del modello di amministrazione di risultato.

L'obbligo del cartellino identificativo costituisce uno strumento di accountability personale: il cittadino che interloquisce con uno sportello, un ufficio ricevimento, un presidio sanitario o scolastico deve essere posto in condizione di sapere con chi sta trattando, sia per esercitare i propri diritti di partecipazione al procedimento ex L. 241/1990 sia per formulare eventuali rimostranze o segnalazioni. L'identificabilità è anche presidio per l'efficace funzionamento dei meccanismi di reclamo, segnalazione di disservizi e azioni di responsabilità civile e disciplinare.

Modalità di adempimento

La norma offre due modalità alternative: il cartellino identificativo da apporre alla persona (badge appuntato sulla divisa o sull'abbigliamento) e la targa fissa sulla postazione di lavoro (utile per sportelli a postazione stabile). La scelta è rimessa all'organizzazione interna ed è generalmente disciplinata dai regolamenti di servizio e dai codici di comportamento d'amministrazione adottati ex art. 54 TUPI e DPR 62/2013. Soluzioni miste sono possibili: cartellino personale per il front office mobile e targa per la postazione fissa di sportello.

Sul contenuto minimo del cartellino la prassi (anche su orientamento del Garante della privacy) richiede nome, cognome ed eventualmente qualifica/ufficio; va invece evitata l'esposizione di dati eccedenti (matricola integrale, numeri di telefono personali, foto se non necessarie). In contesti particolari (sanità, scuola, servizi sociali a target sensibile) si possono utilizzare anche soltanto il nome e l'iniziale del cognome, soluzione bilanciata che tutela la riservatezza senza vanificare l'obbligo di identificabilità. In ambito sanitario il Garante privacy ha più volte raccomandato l'uso di soluzioni che proteggano dati anagrafici completi del personale dalla rilevazione fotografica non autorizzata da parte di pazienti o accompagnatori.

Esclusioni e categorie speciali

Il comma 2 ammette esclusioni mediante DPCM o decreto del Ministro per la PA, su proposta del Ministro competente. Le esclusioni tipiche riguardano forze di polizia (anche locali) in servizi operativi e di pubblica sicurezza, personale del comparto sicurezza in attività di intelligence, magistrati e personale di magistratura, personale sanitario in alcuni contesti operativi (sale operatorie, pronto soccorso ad alto rischio aggressioni). Per le PA non statali (Regioni, enti locali, ASL) la deroga richiede intesa in Conferenza Stato-Regioni o Stato-Città, secondo il principio di leale collaborazione ex art. 120 Cost. e art. 8 D.Lgs. 281/1997.

Per le forze di polizia, anche in caso di esclusione dal cartellino nominativo, resta fermo l'obbligo di identificazione tramite numero di matricola sulla divisa o tessera di riconoscimento; tale soluzione, coerente con orientamenti europei (cfr. raccomandazioni CPT sulla detenzione e CEDU sentenze sull'uso della forza) garantisce comunque la tracciabilità a posteriori per esigenze di indagine penale o disciplinare.

Profili disciplinari e di responsabilità

La violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare. Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), all'art. 12, richiama espressamente l'obbligo di identificabilità: il dipendente che si rifiuti di esibire il cartellino o di declinare il proprio nominativo a un cittadino che ne faccia richiesta espone l'amministrazione a doglianze e si rende responsabile di violazione del codice. La sanzione è quella prevista dal CCNL di comparto per le mancanze di lieve entità (rimprovero verbale o scritto), salvo che il rifiuto sia connesso a condotte più gravi (es. ostruzione del procedimento, minacce all'utente) che giustifichino sanzioni superiori. Per il datore pubblico è opportuno disciplinare l'obbligo nel regolamento interno, definendo modalità di consegna del cartellino, regole sull'uniformità grafica, procedure di sostituzione in caso di smarrimento e responsabilità della tenuta in carico del personale.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001

Leggi il documento su def.finanze.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

L'obbligo del cartellino identificativo vale per tutti i dipendenti pubblici?

No. L'obbligo riguarda i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico. Sono inoltre escluse le categorie individuate con DPCM o decreto del Ministro per la PA su proposta del Ministro competente, e per le PA non statali previa intesa in Conferenza Stato-Regioni o Stato-Città.

Quali dati devono comparire sul cartellino identificativo?

La norma non specifica il contenuto. La prassi consolidata e il Garante privacy richiedono il nominativo (nome e cognome) ed eventualmente la qualifica o ufficio. Va evitata l'esposizione di dati eccedenti come matricola integrale o dati personali non necessari. In contesti sensibili è ammesso l'uso del solo nome con iniziale del cognome.

Il rifiuto di esibire il cartellino costituisce illecito disciplinare?

Sì. Il rifiuto integra violazione dell'art. 55 novies TUPI e dell'art. 12 del Codice di comportamento (DPR 62/2013). Il CCNL di comparto prevede sanzioni proporzionate alla gravità, di norma rimprovero verbale o scritto, salvo aggravanti.

Come si concilia l'obbligo di identificabilità con la tutela della privacy del dipendente?

Mediante un cartellino che riporti solo i dati strettamente necessari all'identificazione funzionale. In contesti a rischio aggressioni o stalking l'amministrazione può adottare misure organizzative come il solo nome più iniziale, l'uso di matricole codificate o l'esclusione per categorie individuate con decreto.

Le forze di polizia locale devono indossare il cartellino?

In linea generale sì, ma in servizi operativi di ordine pubblico è prevista l'identificazione tramite numero di matricola sulla divisa o tessera di riconoscimento, in base ai regolamenti dei singoli corpi e alle eventuali esclusioni disposte dai decreti del Ministro per la PA.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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