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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 53 TUPI disciplina incompatibilita, cumulo di impieghi e incarichi extra-istituzionali per i dipendenti pubblici.
  • Conferma la disciplina dell'incompatibilita del DPR 3/1957 (artt. 60 e seguenti) per tutti i dipendenti PA.
  • Vieta gli incarichi di direzione del personale a soggetti con cariche politiche o sindacali recenti (2 anni).
  • Subordina l'attribuzione di incarichi extra-istituzionali a previsione normativa o autorizzazione espressa.
  • Impone regolamenti ad hoc per magistrati, avvocati dello Stato e dipendenti delle altre PA, con criteri differenziati per qualifiche.
  • Richiede criteri oggettivi e predeterminati che escludano incompatibilita di diritto o di fatto e conflitti di interesse.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 53 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 53

In vigore dal 9/5/2001

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ( Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993 , come modificato prima dall' art. 2 del decreto legge n. 358 del 1993 , convertito dalla legge n. 448 del 1993 , poi dall' art. 1 del decreto legge n. 361 del 1995 , convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995 , e, infine, dall' art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall' art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998 )

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall' articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 . Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , all' articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma

2. 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi e le prestazioni derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica. f-ter) dalle prestazioni di lavoro sportivo, fino ((all'importo complessivo)) di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell' articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresi, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e sì prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. (100)

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. Per le prestazioni di lavoro sportivo, le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 . (71)

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma

11. (71)

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all' articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013 , relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.(71)

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma

9. (62)

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. (48)

L'art. 53 del TUPI rappresenta il pilastro normativo del regime delle incompatibilita e degli incarichi extra-istituzionali nel pubblico impiego. La sua impostazione, che incorpora e attualizza la disciplina storica del Testo Unico degli impiegati civili dello Stato (DPR 10 gennaio 1957, n. 3), nasce dall'esigenza di tutelare due valori costituzionali: l'imparzialita e il buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) e l'esclusivita della prestazione lavorativa a favore dell'amministrazione (art. 98 Cost.).

Inquadramento normativo

L'art. 53 e norma generale: si applica a tutti i dipendenti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, TUPI, con eccezioni per categorie speciali (magistrati, avvocati dello Stato, personale militare) per le quali sono previste discipline ad hoc. Va letto in connessione con la L. 190/2012 (legge anticorruzione), che ha rafforzato i meccanismi di prevenzione dei conflitti di interesse, e con il D.Lgs. 39/2013 sulle inconferibilita e incompatibilita di incarichi presso le PA. Il comma 1 contiene una clausola di salvaguardia: restano ferme la disciplina del DPR 3/1957, la deroga prevista dall'art. 23-bis TUPI per la mobilita tra pubblico e privato, e le specifiche regole per il tempo parziale (DPCM 117/1989 e L. 662/1996).

Il divieto rafforzato del comma 1-bis

Il comma 1-bis vieta gli incarichi di direzione del personale a chi abbia rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali, o abbia avuto rapporti continuativi di collaborazione/consulenza con esse. La ratio e di prevenire conflitti di interesse strutturali e tutelare l'imparzialita nelle scelte sul personale, area particolarmente sensibile. La norma e stata introdotta nella prospettiva della L. 190/2012 e va applicata in modo rigoroso: il «cooling-off» di due anni e tassativo.

Il regime autorizzatorio degli incarichi (commi 2, 3, 3-bis, 4)

Il principio di onnicomprensivita della retribuzione del dipendente pubblico comporta che ogni attività extra-istituzionale richieda un'autorizzazione preventiva. Il comma 2 stabilisce che le PA non possono conferire ai dipendenti incarichi non rientranti nei compiti d'ufficio se non previsti o disciplinati da legge o autorizzati. La selezione di cosa sia «consentito» avviene tramite regolamenti governativi (art. 17, comma 2, L. 400/1988): un regime speciale per magistrati e avvocati dello Stato (comma 3), un regime generale per gli altri dipendenti PA, con criteri differenziati per qualifica e ruolo (comma 3-bis). Se i regolamenti non sono emanati, vige la regola residuale del comma 4: l'attribuzione di incarichi e consentita solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

Criteri sostanziali per l'autorizzazione (comma 5)

L'autorizzazione (sia diretta sia preventiva) e disposta secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della professionalita specifica del dipendente e siano tali da escludere: i) incompatibilita di diritto o di fatto; ii) situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, che pregiudichino l'imparzialita delle funzioni attribuite. La norma e cruciale: l'amministrazione non puo «autorizzare automaticamente» ma deve compiere una valutazione tecnica caso per caso, formalizzata in un atto motivato. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la motivazione del diniego (o dell'autorizzazione) e essenziale e che il sindacato del giudice puo estendersi al merito tecnico-discrezionale.

Operativita pratica per dipendente e dirigente

Il dipendente che intenda accettare un incarico esterno (consulenza, docenza, perizia, partecipazione a commissioni) deve preventivamente: i) verificare la compatibilita con il proprio CCNL e con il regolamento interno dell'ente; ii) presentare istanza scritta all'ufficio competente, indicando soggetto conferente, oggetto, durata e compenso; iii) attendere l'autorizzazione espressa. L'avvio dell'incarico in assenza di autorizzazione configura grave inadempimento, con possibili sanzioni disciplinari fino al licenziamento, ed espone il dipendente alla restituzione del compenso (cd. ripetizione dell'indebito) e al versamento di una somma equivalente all'amministrazione, ai sensi dei commi successivi dell'art. 53 (commi 7-13, qui non riportati per limiti di spazio del testo). Il dirigente che conferisce o autorizza incarichi senza rispetto dei criteri e responsabile dell'illegittimita del conferimento; la sua responsabilita e specifica e si cumula con quella del dipendente.

Coordinamento sistematico

L'art. 53 va letto con l'art. 7 TUPI (divieto di prestazioni extra-istituzionali esclusivamente personali e continuative), con l'art. 60 DPR 3/1957 (incompatibilita con attività commerciali, industriali, artigianali, libero-professionali e con incarichi presso societa con scopo di lucro), con la L. 190/2012 (codice di comportamento, art. 54 TUPI), con il D.Lgs. 39/2013 (inconferibilita), con l'anagrafe delle prestazioni e con gli obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013. La giurisprudenza consolidata della Corte dei conti applica con rigore la sanzione restitutoria, che ha funzione preventiva oltre che ripristinatoria.

Rischi e responsabilita

I rischi per il dipendente sono: licenziamento per giusta causa (giurisprudenza consolidata sui casi piu gravi), responsabilita amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti, danno erariale. Per il dirigente: responsabilita per il conferimento illegittimo, danno all'immagine, mancato adempimento agli obblighi di vigilanza. La materia richiede un approccio prudente: in caso di dubbio sulla compatibilita, la richiesta preventiva e sempre la scelta migliore, anche per evitare contestazioni postume.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Ministero Economia def.finanze.it — testo coordinato D.Lgs. 165/2001

Leggi il documento su def.finanze.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Un dipendente pubblico puo accettare un incarico di consulenza esterno?

Solo previa autorizzazione espressa dell'amministrazione di appartenenza, salvi i casi in cui l'incarico sia direttamente previsto dalla legge. L'incarico non autorizzato configura grave inadempimento disciplinare e responsabilita amministrativo-contabile.

Chi non puo dirigere uffici del personale?

Il comma 1-bis vieta tali incarichi a chi nei due anni precedenti abbia rivestito cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o abbia avuto rapporti continuativi di collaborazione/consulenza con esse, per prevenire conflitti di interesse strutturali.

Quali criteri segue l'amministrazione per autorizzare un incarico?

Criteri oggettivi e predeterminati che valutino la professionalita specifica del dipendente ed escludano incompatibilita di diritto o di fatto e conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi del comma 5 e in coerenza con il principio di imparzialita.

Cosa succede se accetto un incarico senza autorizzazione?

Si configura illecito disciplinare e responsabilita amministrativo-contabile. Il compenso percepito deve essere versato all'amministrazione di appartenenza, oltre alle eventuali sanzioni disciplinari, fino al licenziamento nei casi piu gravi.

La disciplina dell'art. 53 si applica anche ai magistrati e agli avvocati dello Stato?

Si, ma con un regime regolamentare specifico (comma 3), che individua incarichi consentiti e vietati sentiti i rispettivi istituti. Sono soggetti anche a regole speciali stabilite dai propri ordinamenti professionali.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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