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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 29-bis TUPI istituisce la tabella di equiparazione fra livelli di inquadramento dei diversi comparti di contrattazione, per favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale pubblico.
  • La tabella è definita con DPCM, su proposta del Ministro per la PA, di concerto con il MEF e previo parere della Conferenza unificata.
  • Sentite le organizzazioni sindacali, l'atto è adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • L'equiparazione consente la mobilità tra comparti (ministeri, enti locali, sanità, scuola, università) che hanno strutture professionali e retributive eterogenee.
  • La disposizione è strumentale alla razionalizzazione delle dotazioni organiche e alla valorizzazione del capitale umano della PA.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 bis D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo

In vigore dal 9/5/2001

1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 , sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione. ((61))

L'articolo 29-bis del TUPI introduce uno strumento tecnico essenziale per il funzionamento del sistema di mobilità intercompartimentale nelle pubbliche amministrazioni: la tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti di contrattazione. La norma, di apparente complessità procedurale, ha un'incidenza operativa rilevante per qualunque processo di trasferimento di personale tra amministrazioni di comparti diversi.

Il problema dell'eterogeneità intercompartimentale

Il sistema della contrattazione collettiva pubblica si articola, ai sensi del CCNQ del 13 luglio 2016, in quattro comparti: Funzioni Centrali (ministeri, agenzie, enti pubblici non economici), Funzioni Locali (regioni ed enti locali), Sanità (SSN), Istruzione e Ricerca (scuola, università, ricerca, AFAM). Ogni comparto ha proprio CCNL con strutture professionali differenti: categorie diverse, aree diverse, denominazioni diverse, parametri retributivi non immediatamente comparabili.

Senza una tabella di equiparazione, la mobilità tra comparti diventa giuridicamente incerta: come trasferire un funzionario regionale di categoria D a un ministero? A quale area corrisponde un dirigente medico SSN che vuole transitare al MEF? L'art. 29-bis risolve questa criticità affidando al governo, sentite le parti sociali, la definizione di una tabella ufficiale di corrispondenza.

Procedura di adozione

L'iter di adozione della tabella è articolato e garantisce la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati:

  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) come strumento;
  • su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;
  • di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione degli effetti finanziari sui fondi del trattamento accessorio;
  • previo parere della Conferenza unificata ex art. 8 d.lgs. 281/1997, per coordinare le esigenze del comparto delle autonomie territoriali;
  • sentite le organizzazioni sindacali, per acquisire il punto di vista delle parti sociali rappresentative dei comparti coinvolti.

L'adozione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: la tabella non può comportare incrementi retributivi automatici, ma solo l'allineamento dei profili professionali ai fini della mobilità.

Effetti pratici della tabella

La tabella, una volta adottata, è strumento di:

  • mobilità volontaria ex art. 30 TUPI: il dipendente che chiede il trasferimento ad altra amministrazione viene inquadrato nella categoria corrispondente del comparto di destinazione;
  • mobilità obbligatoria ex artt. 33-34-bis: il personale in disponibilità collocato presso amministrazioni di comparto diverso trova un'allocazione coerente;
  • comandi e distacchi ex art. 23-bis: il trattamento economico applicato è quello del comparto di destinazione, secondo la corrispondenza tabellare;
  • concorsi interni e progressioni: nei casi in cui i requisiti di accesso facciano riferimento a categorie di altri comparti.
Rapporto con l'autonomia contrattuale

L'art. 29-bis presenta un delicato equilibrio con l'autonomia della contrattazione collettiva ex art. 40 TUPI. La tabella governativa non riscrive i CCNL, né modifica le declaratorie di area e di categoria. Si limita a stabilire una corrispondenza ai soli fini della mobilità: il dipendente trasferito mantiene il proprio inquadramento giuridico nel nuovo comparto secondo le tabelle, ma viene poi assoggettato integralmente al CCNL di destinazione.

Trattamento economico e fondo accessorio

Un aspetto pratico importante riguarda il trattamento accessorio: in caso di mobilità intercompartimentale, il dipendente perde il riferimento al fondo del comparto di origine. La giurisprudenza consolidata (Cass. Sezione Lavoro, in numerose pronunce) ha affermato il principio del riassorbimento della retribuzione individuale di anzianità, con eventuale assegno ad personam per il differenziale, a tutela della irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c..

Profili operativi per il datore di lavoro pubblico
  • Verificare l'esistenza e l'aggiornamento della tabella ex art. 29-bis prima di disporre il trasferimento;
  • Inquadrare il dipendente trasferito nella categoria corrispondente del CCNL di destinazione, con assegno ad personam riassorbibile in caso di differenziale retributivo;
  • Aggiornare il conto annuale ex art. 60 TUPI con la corretta imputazione del personale;
  • Coordinarsi con gli uffici del personale del comparto di provenienza per il trasferimento dell'anzianità e degli istituti giuridici (ferie maturate, permessi, anzianità di servizio).

L'articolo 29-bis è quindi strumento di flessibilità organizzativa al servizio della razionalizzazione del personale pubblico, in coerenza con l'obiettivo costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost..

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Cos'è la tabella di equiparazione ex art. 29-bis TUPI?

È un atto governativo che stabilisce la corrispondenza tra i livelli di inquadramento previsti dai CCNL dei diversi comparti di contrattazione pubblica (Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Sanità, Istruzione e Ricerca). Serve a rendere giuridicamente possibili i processi di mobilità tra amministrazioni di comparti diversi, garantendo un inquadramento coerente del personale trasferito.

Come viene adottata la tabella di equiparazione tra comparti?

La tabella è definita con DPCM, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il MEF, previo parere della Conferenza unificata ex art. 8 d.lgs. 281/1997 e sentite le organizzazioni sindacali. L'atto è adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e non modifica le declaratorie dei singoli CCNL.

La tabella di equiparazione comporta incrementi retributivi automatici?

No. La norma richiede espressamente l'invarianza finanziaria: la tabella stabilisce solo la corrispondenza tra livelli di inquadramento ai fini della mobilità. In caso di mobilità intercompartimentale il dipendente è poi assoggettato integralmente al CCNL del comparto di destinazione, con eventuale assegno ad personam riassorbibile per garantire l'irriducibilità della retribuzione.

A quali tipologie di mobilità si applica la tabella ex art. 29-bis?

Si applica alla mobilità volontaria ex art. 30 TUPI, alla mobilità obbligatoria ex artt. 33-34-bis (personale in disponibilità), ai comandi e distacchi ex art. 23-bis, nonché ai concorsi interni e alle progressioni che fanno riferimento a categorie di altri comparti. È strumento trasversale di flessibilità organizzativa nel pubblico impiego.

Cosa succede al trattamento accessorio del dipendente che si sposta tra comparti?

Il dipendente perde il riferimento al fondo del comparto di origine e viene assoggettato al sistema retributivo del comparto di destinazione. La giurisprudenza riconosce il principio del riassorbimento della retribuzione individuale di anzianità mediante assegno ad personam, a tutela della irriducibilità della retribuzione ex art. 2103 c.c. e dei principi generali del lavoro pubblico contrattualizzato.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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