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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 4 TUPI codifica il principio della separazione tra indirizzo politico-amministrativo (organi di governo) e gestione (dirigenti).
  • Gli organi di governo definiscono obiettivi, programmi e direttive generali e verificano i risultati dell'attività amministrativa.
  • A loro spettano decisioni su atti normativi, criteri generali, nomine, richieste di pareri e atti di indirizzo interpretativo.
  • Ai dirigenti spetta in via esclusiva l'adozione degli atti gestionali, dei provvedimenti amministrativi e l'impegno verso l'esterno.
  • Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate solo espressamente e con specifiche disposizioni legislative.
  • Le PA non politiche devono adeguarsi al principio di separazione, con divieto di uffici di diretta collaborazione presso il vertice.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Articolo 4

In vigore dal 9/5/2001

Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità ( Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993 , come sostituito prima dall' art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993 poi dall' art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall' art. 1 del d.lgs n.387 del 1998 )

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. ((A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente)) .

L'art. 4 del TUPI e una delle norme piu importanti dell'intero ordinamento del pubblico impiego: codifica il principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione. Questo principio, di matrice costituzionale (artt. 97 e 98 Cost.), e il vero motore della riforma del 1993 e di quella del 1998: trasformare l'amministrazione da apparato esecutivo della politica a struttura tecnico-professionale di gestione, con responsabilita propria.

Inquadramento normativo e ratio

La separazione tra politica e amministrazione e cardine del modello costituzionale italiano. Gli organi politici (eletti, dotati di legittimazione democratica) rispondono al corpo elettorale; i dirigenti (selezionati per concorso, dotati di competenza tecnica) rispondono dei risultati gestionali. Il principio mira a: i) garantire l'imparzialita dell'amministrazione (art. 97 Cost.); ii) tutelare l'esclusivita del servizio dei pubblici impiegati (art. 98 Cost.); iii) assicurare l'efficienza tramite il controllo per risultati; iv) proteggere i dirigenti da ingerenze indebite. La realizzazione concreta del principio e oggetto di costante tensione: il legislatore lo riafferma, ma le prassi locali e centrali tendono spesso a sfumarne i confini.

Competenze degli organi di governo (comma 1)

Il comma 1 elenca con chiarezza cosa spetta agli organi di governo (ministri, presidenti di regione, sindaci, giunte, consigli): a) decisioni in materia di atti normativi e relativi atti di indirizzo interpretativo; b) definizione di obiettivi, priorita, piani, programmi e direttive generali; c) individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche da destinare alle diverse finalita e ripartizione tra uffici dirigenziali generali; d) definizione di criteri generali su ausili finanziari a terzi, tariffe, canoni; e) nomine, designazioni ed atti analoghi quando attribuiti da norme specifiche; f) richieste di pareri alle autorita amministrative indipendenti e al Consiglio di Stato; g) altri atti indicati dal TUPI. Si tratta della cd. funzione di indirizzo: la politica fissa il «cosa» e il «perche», non il «come» e il «quando».

Competenze dei dirigenti (comma 2)

Il comma 2 e di portata fondamentale: ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. La norma fissa la regola della competenza esclusiva: nessun organo politico puo avocare a se la gestione, nessun atto gestionale puo essere adottato da chi non sia dirigente. La giurisprudenza amministrativa ha sviluppato un controllo penetrante sulla distinzione, annullando atti gestionali adottati da organi politici (es. delibere di giunta su determine di pagamento) e atti di indirizzo travestiti da micro-gestione.

L'inderogabilita del riparto (comma 3)

Il comma 3 sancisce che le attribuzioni dirigenziali possono essere derogate solo espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. La riserva di legge tutela l'integrita del riparto: ne regolamenti, ne contratti collettivi, ne atti amministrativi possono sottrarre ai dirigenti le competenze gestionali. La giurisprudenza ha applicato questa regola con rigore, ad esempio negando la possibilita di affidare per regolamento agli organi politici l'adozione di atti di impegno di spesa.

Amministrazioni non politiche (comma 4)

Il comma 4 si occupa delle amministrazioni i cui organi di vertice non sono espressione diretta o indiretta di rappresentanza politica (autorita amministrative indipendenti, alcuni enti pubblici, agenzie). Anche queste sono tenute ad adeguare i propri ordinamenti al principio di separazione: la regola e la stessa, sebbene il «vertice» non sia politico in senso stretto. E vietata l'istituzione di uffici di diretta collaborazione alle dirette dipendenze dell'organo di vertice, a tutela dell'imparzialita. Si tratta di una specificazione del principio: gli uffici di staff non possono diventare un canale per la gestione diretta dell'organo di vertice.

Profili pratici

Per amministratori locali, dirigenti e funzionari il principio dell'art. 4 e bussola quotidiana. Casi tipici: i) determinazione dirigenziale e non delibera di giunta per impegni di spesa e per liquidazioni; ii) atti di affidamento di incarichi (procedure di gara, atti di aggiudicazione) di competenza del dirigente, anche se l'indirizzo strategico e politico; iii) sanzioni amministrative e provvedimenti disciplinari sempre dirigenziali; iv) atti normativi (regolamenti) e di programmazione (PEG, DUP) dell'organo politico. La violazione del riparto produce vizi di legittimita degli atti, annullabili in sede giurisdizionale, e profili di responsabilita.

Coordinamento sistematico

L'art. 4 si interpreta con l'art. 14 (indirizzo politico-amministrativo), l'art. 17 (funzioni dei dirigenti), l'art. 21 (responsabilita dirigenziale), l'art. 70, comma 6 (interpretazione autentica delle norme pre-1998), e con il TUEL (artt. 107 e 109) per gli enti locali. La giurisprudenza di Cassazione e del Consiglio di Stato e consolidata nel ritenere il principio di separazione di rilievo cogente, presidio della legalita e dell'imparzialita amministrativa.

Rischi e responsabilita

L'organo politico che adotti atti gestionali viola la competenza, con conseguente annullabilita; il dirigente che, viceversa, si sottragga alle proprie responsabilita gestionali risponde ex art. 21 TUPI e per danno erariale. Una zona di particolare attenzione e quella della cd. «micro-gestione»: direttive degli organi politici cosi specifiche da svuotare di fatto la discrezionalita gestionale. La giurisprudenza ne ha piu volte segnalato l'illegittimita, anche quando formalmente etichettate come «indirizzi».

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Cosa fanno gli organi di governo nelle PA?

Esercitano funzioni di indirizzo politico-amministrativo: definiscono obiettivi, programmi, criteri generali, nomine ed atti di indirizzo interpretativo, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa.

Quali atti spettano in via esclusiva ai dirigenti?

Tutti gli atti gestionali e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (determine, aggiudicazioni, autorizzazioni, sanzioni), oltre alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

Il sindaco puo firmare una determinazione di spesa?

No, in linea generale gli atti di impegno e di liquidazione della spesa sono di competenza dirigenziale ex art. 4 TUPI e artt. 107 e 109 TUEL. Un atto gestionale adottato dal sindaco sarebbe affetto da incompetenza e annullabile in sede giurisdizionale.

E possibile derogare al principio di separazione?

Solo con specifiche disposizioni di legge espresse, ai sensi del comma 3. Non sono ammesse deroghe regolamentari, contrattuali o amministrative: la riserva di legge tutela l'integrita del riparto e l'imparzialita.

Le autorita indipendenti seguono lo stesso principio?

Si, il comma 4 estende il principio anche alle amministrazioni i cui vertici non sono direttamente o indirettamente politici. E inoltre vietato istituire uffici di diretta collaborazione dell'organo di vertice, a tutela dell'imparzialita.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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