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Testo dell'articoloVigente
Art. 1 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Finalità ed ambito di applicazione
In vigore dal 9/5/2001
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell' articolo 97, comma primo, della Costituzione , al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 . ((Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)) .
3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall' articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e successive modificazioni, e dall' articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1 del TUPI e la norma di apertura del Testo Unico sul pubblico impiego: definisce finalita, ambito di applicazione e ruolo costituzionale del decreto. Una disposizione apparentemente ricognitiva, in realta decisiva per stabilire a quale ente si applichi il TUPI, quali finalita debbano guidare l'interpretazione e quale forza vincolante abbia il TUPI rispetto alle autonomie regionali e locali.
Inquadramento e finalita
Il comma 1 enuncia un programma normativo: disciplinare l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, tenendo conto delle autonomie locali, regionali e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma 1, Cost. (oggi art. 97, comma 2, dopo la L. cost. 1/2012, che richiama buon andamento, imparzialita e organizzazione mediante legge). Le tre finalita esplicite sono: (a) accrescere l'efficienza in relazione ai Paesi UE, anche tramite sistemi informativi coordinati; (b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva entro i vincoli di finanza pubblica; (c) migliore utilizzazione delle risorse umane, formazione e sviluppo professionale, condizioni uniformi a quelle del lavoro privato, pari opportunita, assenza di discriminazioni e violenza morale o psichica.
L'ambito di applicazione
Il comma 2 contiene l'elenco - tassativo ma ampio - delle amministrazioni cui si applica il TUPI: amministrazioni dello Stato, istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative, aziende e amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, regioni, province, comuni, comunita montane e loro consorzi, istituzioni universitarie, IACP (oggi enti regionali per l'edilizia residenziale), camere di commercio e loro associazioni, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni ed enti del SSN, ARAN, agenzie ex D.Lgs. 300/1999, CONI (fino alla revisione organica della disciplina). L'elenco e la chiave per stabilire se a un singolo ente si applichino le regole del TUPI: la giurisprudenza ha specificato che l'inclusione non dipende dalla forma giuridica ma dalla sostanza pubblicistica dell'ente, anche se la lettera della norma resta il riferimento primario.
I principi costituzionali sottesi
Il richiamo all'art. 97 Cost. e tutt'altro che formale. Il TUPI deve essere letto come attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialita, da un lato, e di accesso al pubblico impiego mediante concorso, dall'altro (art. 97, comma 4). Ogni interpretazione delle singole disposizioni deve essere costituzionalmente orientata: deroghe al concorso, vincoli di spesa, riorganizzazioni devono trovare giustificazione ragionevole. La Corte costituzionale ha piu volte censurato leggi regionali o regolamenti che violavano questi principi, anche quando formalmente conformi al testo del TUPI.
Il rapporto con le autonomie regionali
Il comma 3 e il piu delicato. Stabilisce che le disposizioni del TUPI costituiscono "principi fondamentali" ai sensi dell'art. 117 Cost.: per le regioni a statuto ordinario significa che il legislatore regionale deve attenersi ai principi del TUPI nella materia concorrente "coordinamento della finanza pubblica" e in altre materie coinvolte. Le regioni si attengono al TUPI tenendo conto delle peculiarita dei propri ordinamenti: non possono derogare ai principi, ma possono modulare la disciplina di dettaglio. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, i principi desumibili dall'art. 2 L. 421/1992 e dall'art. 11, comma 4, L. 59/1997 costituiscono "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica": un vincolo di rango piu elevato, che limita anche le competenze legislative primarie e che la Corte costituzionale ha applicato in numerose pronunce di legittimita.
Le pari opportunita e il contrasto alle discriminazioni
Il comma 1, lett. c), introduce un richiamo esplicito alle pari opportunita di genere e all'assenza di qualunque forma di discriminazione, inclusa la violenza morale o psichica (cd. mobbing). E un principio cardine che permea l'intero TUPI: dall'organizzazione del lavoro (art. 7 sulle modalita di prestazione) alle procedure concorsuali (art. 35, comma 3, lett. c) alle valutazioni della performance (D.Lgs. 150/2009) alle responsabilita disciplinari (art. 55-quater, lett. e, sui comportamenti aggressivi reiterati). Per il professionista, e fondamentale leggere ogni disposizione del TUPI alla luce di questa cornice, soprattutto quando si tratta di tutelare dipendenti vittime di discriminazioni o di assistere amministrazioni nell'elaborazione di piani di azioni positive.
Coordinamento con la disciplina del lavoro privato
Il comma 1, lett. c), evidenzia l'avvenuta "privatizzazione" del pubblico impiego: condizioni uniformi a quelle del lavoro privato. Cio significa che, salvo le deroghe espresse, si applicano al rapporto di lavoro pubblico privatizzato le norme civilistiche, lo Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), il D.Lgs. 81/2015 sui contratti, il D.Lgs. 198/2006 sulle pari opportunita, il D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza, integrato per gli aspetti speciali del pubblico impiego dai CCNL e dai regolamenti interni. Per il giudice del lavoro e per il professionista che assiste lavoratori pubblici, e il punto di partenza per ogni controversia sostantiva.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 251/2017
Prassi e linee guida
Funzione Pubblica
Il Dipartimento emana circolari e linee guida applicative del Testo Unico sul pubblico impiego, vincolanti per le amministrazioni statali.
Gazzetta Ufficiale
Il testo originario in Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001 costituisce riferimento storico per verificare la versione iniziale dell'articolo.
Casi pratici
Caso 1: Tizio assunto al Comune con contratto privatistico
Tizio vince il concorso come istruttore amministrativo al Comune di Milano. Si aspetta un rapporto pubblicistico con decreto di nomina, ma firma un contratto individuale di lavoro disciplinato dal codice civile e dal CCNL Funzioni Locali. L'art. 1 TUPI ha privatizzato il pubblico impiego: l'ente datore agisce con i poteri del privato datore, salvi i vincoli pubblicistici su accesso, organizzazione e spesa.
Caso 2: Caio magistrato escluso dal TUPI
Caio, magistrato ordinario in tirocinio, riceve dal capo dell'ufficio un ordine di servizio che ritiene illegittimo e invoca il TUPI per contestarlo davanti al giudice del lavoro. L'eccezione e' inammissibile: l'art. 3 TUPI esclude espressamente i magistrati (insieme a militari, polizia e diplomatici), che restano in regime di diritto pubblico. La giurisdizione spetta al TAR e al CSM, non al giudice ordinario.
Caso 3: Sempronio dirigente ASL tra efficienza e contenimento spesa
Sempronio, dirigente di una ASL toscana, propone l'assunzione di 15 collaboratori a tempo determinato per smaltire arretrati. La direzione generale rigetta richiamando l'art. 1 TUPI: le finalita' di efficienza e razionalizzazione devono conciliarsi con il contenimento della spesa pubblica e con i vincoli assunzionali statali. Sempronio dovra' riorganizzare il personale esistente prima di chiedere nuove risorse.
Caso 4: Commento applicativo
Il TUPI realizza un equilibrio delicato: rapporto di lavoro privatizzato (contratto, CCNL, giudice ordinario) ma cornice pubblicistica (concorso ex art. 97 Cost., vincoli di spesa, codice di comportamento, responsabilita' erariale). Le esclusioni dell'art. 3 (magistrati, militari, diplomatici) non sono privilegi ma riconoscimento di funzioni costituzionalmente peculiari. Per l'operatore: sempre verificare se l'ente rientra nell'art. 1 comma 2 prima di applicare il TUPI.
Domande frequenti
A quali enti si applica il TUPI?
A tutte le amministrazioni dello Stato, scuole, regioni, province, comuni, universita, SSN, camere di commercio, enti pubblici non economici, ARAN, agenzie ex D.Lgs. 300/1999 e CONI, secondo l'elenco tassativo del comma 2.
Le regioni possono derogare alle disposizioni del TUPI?
Le regioni a statuto ordinario devono rispettarne i principi fondamentali ex art. 117 Cost.; le regioni a statuto speciale e le province autonome sono vincolate dai principi come norme fondamentali di riforma economico-sociale.
Quali sono le finalita fondamentali del TUPI?
Efficienza paragonabile ai Paesi UE, razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, migliore utilizzazione delle risorse umane con pari opportunita e assenza di discriminazioni e violenze morali o psichiche.
Il pubblico impiego e completamente privatizzato?
Si, salvo le eccezioni dell'art. 3 TUPI (magistrati, militari, forze di polizia, prefetti, diplomatici, professori universitari): si applicano le norme civilistiche e lo Statuto dei lavoratori con le deroghe previste dal TUPI e dai CCNL.
Cosa significa che le disposizioni del TUPI sono "principi fondamentali"?
Significa che ne discende un vincolo per il legislatore regionale ex art. 117 Cost. nella materia concorrente; eventuali leggi regionali contrastanti sono dichiarate incostituzionali dalla Corte.