Codice Civile — Obbligazioni e contratti: guida 2026

Il Libro IV del Codice Civile contiene la disciplina delle obbligazioni (artt. 1173-2059) e dei contratti, fondamento dell’intera circolazione economica. In questa guida 2026 ti accompagniamo attraverso le norme più rilevanti del diritto delle obbligazioni e dei contratti: dalle fonti alla prescrizione, dall’inadempimento al risarcimento del danno, passando per i contratti tipici (compravendita, locazione, mutuo) e la responsabilità extracontrattuale.

1. Le fonti delle obbligazioni (art. 1173)

L’art. 1173 c.c. elenca tassativamente le fonti delle obbligazioni: il contratto, il fatto illecito (responsabilità extracontrattuale, art. 2043), e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità all’ordinamento giuridico. È il punto di partenza per inquadrare ogni rapporto obbligatorio: senza una fonte riconosciuta, non c’è obbligazione esigibile.

2. Adempimento e inadempimento (art. 1218)

L’obbligazione si estingue con l’adempimento — la prestazione esatta, nel tempo e nel luogo dovuti. Quando il debitore non adempie, scatta la disciplina dell’inadempimento. L’art. 1218 c.c. è la pietra angolare: il debitore che non esegue esattamente la prestazione è tenuto al risarcimento del danno, salvo provare che l’inadempimento è derivato da impossibilità sopravvenuta per causa a lui non imputabile.

La distinzione tra obbligazioni di mezzi (il debitore deve usare la diligenza dovuta) e di risultato (il debitore deve raggiungere uno specifico risultato) influisce sull’onere della prova e sulla qualificazione dell’inadempimento.

3. La prescrizione (art. 2934)

L’art. 2934 c.c. apre la disciplina della prescrizione: ogni diritto si estingue se non esercitato entro il termine fissato dalla legge. Termine ordinario: 10 anni. Termini brevi: 5 anni per diritti derivanti da rapporto sociale, da risarcimento extracontrattuale, da rendita perpetua; 2 anni per indennità di assicurazione; 1 anno per provvigione di mediazione, prestazioni di vettori, alberghi, lavoratori del commercio.

La prescrizione si interrompe con atti formali (raccomandata, citazione in giudizio, riconoscimento del debito) e si sospende in casi tipici (minore senza rappresentante, impossibilità materiale ad agire). Senza interruzione, il diritto si estingue irreversibilmente.

4. Disciplina generale dei contratti (art. 1321)

L’art. 1321 c.c. definisce il contratto come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. La parte generale del contratto (artt. 1321-1469) disciplina formazione, requisiti, effetti, invalidità, risoluzione — norme che si applicano a tutti i contratti, tipici e atipici.

Elementi essenziali: accordo delle parti, causa, oggetto, forma (quando prescritta). La nullità colpisce contratti privi di un elemento essenziale o contrari a norma imperativa; l’annullabilità tutela il contraente vittima di errore, violenza, dolo o incapacità.

5. Compravendita (art. 1470)

L’art. 1470 c.c. apre la disciplina del contratto più diffuso: la compravendita, con cui il venditore trasferisce la proprietà di una cosa o un diritto verso il pagamento di un prezzo. Norme specifiche regolano la garanzia per vizi, la garanzia di buon funzionamento, la vendita di cose mobili, la vendita immobiliare e i suoi requisiti formali (atto pubblico o scrittura privata autenticata).

6. Locazione (art. 1571)

L’art. 1571 c.c. disciplina la locazione: contratto con cui una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un corrispettivo. Per gli immobili urbani trovano applicazione le leggi speciali (L. 392/1978, L. 431/1998) che integrano e in parte derogano alle norme codicistiche.

7. Mutuo, comodato, deposito (artt. 1803, 1813, 1766)

Tre contratti reali tipici: il comodato (art. 1803 c.c., prestito gratuito di uso); il mutuo (art. 1813 c.c., prestito di denaro o cose fungibili); il deposito (art. 1766 c.c., custodia di cose mobili). Si caratterizzano per il perfezionamento mediante la consegna della cosa (carattere “reale” del contratto).

8. Responsabilità extracontrattuale (art. 2043)

L’art. 2043 c.c. è la norma fondamentale della responsabilità civile: qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi l’ha commesso a risarcirlo. Requisiti: condotta, colpa o dolo, danno ingiusto, nesso causale. Il danno risarcibile comprende il danno emergente, il lucro cessante, il danno non patrimoniale (morale, biologico, esistenziale).

Norme speciali estendono la responsabilità a casi tipici: padroni e committenti (art. 2049), genitori e tutori, esercenti attività pericolose (art. 2050), proprietari di cose in custodia (art. 2051), conducenti di veicoli (art. 2054).

9. Risarcimento del danno (art. 1223)

L’art. 1223 c.c. stabilisce il contenuto del risarcimento: la perdita subita dal creditore (danno emergente) e il mancato guadagno (lucro cessante), purché siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del fatto illecito. La valutazione equitativa è prevista quando il danno non può essere provato nel preciso ammontare (art. 1226).

10. Garanzie del credito: pegno, ipoteca, fideiussione

Le garanzie reali e personali rendono effettiva la tutela del creditore. Il pegno (artt. 2784-2807) garantisce un credito con il possesso di un bene mobile. L’ipoteca (artt. 2808-2899) costituisce un diritto reale di garanzia su beni immobili con iscrizione nei registri immobiliari. La fideiussione (art. 1936 c.c.) è una garanzia personale: un terzo si obbliga personalmente verso il creditore. Per la responsabilità degli amministratori di società v. anche art. 2086 c.c. e art. 2476 c.c..

Indice completo del Libro IV

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