Il TUIR — Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) è la legge fondamentale dell’imposizione diretta italiana. Disciplina IRPEF e IRES, definisce le categorie di reddito e regola detrazioni, deduzioni, esenzioni e regimi speciali. In questa guida 2026 trovi una mappa ragionata dei 235 articoli del TUIR commentati su La Legge in Chiaro, con riferimenti diretti agli articoli più consultati.
1. Cos’è il TUIR e perché è importante
Il TUIR è il pilastro dell’imposizione diretta in Italia. Approvato con D.P.R. 917/1986 sotto il Governo Craxi II, ha unificato la disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in un unico corpo normativo. Da allora è stato modificato centinaia di volte — l’ultima modifica organica con la Legge di Bilancio 2026 — ma la sua architettura resta sostanzialmente intatta: un sistema fondato su sei categorie di redditi, un’imposta progressiva per le persone fisiche e una proporzionale per le società.
Per il commercialista, il consulente del lavoro e il contribuente informato il TUIR è una bussola: ogni voce di reddito, ogni detrazione, ogni esenzione trova qui la sua base normativa. Ignorare l’articolo giusto significa esporsi a sanzioni o, all’opposto, perdere benefici cui si avrebbe diritto.
2. Struttura del testo unico: parti, titoli, capi
Il TUIR è organizzato in tre titoli principali:
- Titolo I — Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), artt. 1-71;
- Titolo II — Imposta sul reddito delle società (IRES), artt. 72-142;
- Titolo III — Disposizioni comuni, artt. 143-191.
All’interno di ciascun titolo, gli articoli sono raggruppati per categoria di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi diversi, redditi d’impresa, redditi fondiari) e per istituto (detrazioni, oneri deducibili, accertamento, riscossione).
3. IRPEF — l’imposta sulle persone fisiche
L’IRPEF colpisce il reddito complessivo del contribuente persona fisica residente. È un’imposta personale, diretta, progressiva per scaglioni: chi guadagna di più paga un’aliquota marginale più alta.
Soggetti passivi e presupposto
Il presupposto dell’imposta è disciplinato dall’art. 1 TUIR: l’IRPEF si applica al possesso di redditi, in denaro o in natura, rientranti nelle categorie previste dall’art. 6. I soggetti passivi (art. 2 TUIR) sono le persone fisiche, residenti e non residenti — i primi tassati su tutti i redditi ovunque prodotti (worldwide taxation), i secondi solo sui redditi prodotti in Italia.
La base imponibile (art. 3 TUIR) è il reddito complessivo, formato dalla somma algebrica dei redditi di ciascuna categoria al netto degli oneri deducibili. Sull’imposta lorda risultante si applicano le detrazioni per arrivare all’imposta netta dovuta.
Categorie di reddito (art. 6 TUIR)
L’articolo 6 TUIR elenca le sei categorie di reddito:
- Redditi fondiari (terreni e fabbricati);
- Redditi di capitale (interessi, dividendi);
- Redditi di lavoro dipendente;
- Redditi di lavoro autonomo;
- Redditi d’impresa;
- Redditi diversi.
Ogni categoria ha regole di determinazione proprie. Il classificarsi in una categoria piuttosto che in un’altra non è dettaglio: determina aliquote, ritenute, momenti impositivi differenti.
4. Lavoro dipendente e redditi assimilati (artt. 49-52)
I redditi di lavoro dipendente sono regolati dagli articoli 49-52 TUIR. L’art. 51 TUIR sul reddito di lavoro dipendente costituisce il fondamento: tutto ciò che il lavoratore percepisce in dipendenza del rapporto di lavoro, in denaro o in natura, concorre a formare il reddito. Da qui derivano le regole su fringe benefits, rimborsi spese, trasferte, premi di produttività e welfare aziendale.
I redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50 TUIR) comprendono fattispecie eterogenee: compensi degli amministratori, indennità di parlamentari e consiglieri regionali, borse di studio, assegni periodici da ex coniugi. La loro qualificazione corretta è centrale per determinare ritenute alla fonte e adempimenti dichiarativi.
La determinazione (art. 52 TUIR) per i redditi assimilati segue le regole dell’art. 51 con i correttivi specifici disposti dalla norma. Il reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR) apre invece un capitolo distinto, con regole proprie di cassa, deduzione spese e applicazione di studi di settore o ISA.
5. Detrazioni e deduzioni: cosa cambia nel 2026
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato e in parte rimodulato il quadro delle detrazioni IRPEF, intervenendo su aliquote, scaglioni e bonus famiglia. Per la disciplina sostanziale resta centrale la detrazione per oneri (art. 15 TUIR): spese sanitarie, interessi su mutui prima casa, premi assicurativi per rischio morte e invalidità, contributi a fondi pensione, erogazioni liberali a ONLUS e enti del Terzo Settore.
Le detrazioni per carichi di famiglia (storicamente art. 12 TUIR) sono state integrate dal 2022 con l’Assegno Unico e Universale (D.Lgs. 230/2021) che ha assorbito una parte significativa delle agevolazioni precedenti. Per la disciplina aggiornata della Legge di Bilancio 2026 vedi la nostra guida alla L. 199/2025.
6. IRES — l’imposta sulle società (artt. 72-142)
L’art. 72 TUIR dichiara il presupposto IRES: l’imposta colpisce il reddito complessivo delle società di capitali, degli enti commerciali e non commerciali residenti, nonché delle società ed enti non residenti per i redditi prodotti in Italia. L’aliquota IRES è proporzionale (attualmente 24%), senza progressività.
I soggetti passivi IRES (art. 73 TUIR) sono individuati con criterio tipologico: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati. La distinzione tra soggetti residenti e non residenti incide su perimetro di tassazione e adempimenti.
Sul versante della determinazione del reddito d’impresa, l’art. 85 TUIR disciplina i ricavi (corrispettivi delle cessioni e prestazioni), l’art. 86 regola le plusvalenze patrimoniali, l’art. 89 si occupa dei dividendi e degli utili distribuiti. Sono tra gli articoli più consultati dal commercialista d’impresa, perché ogni operazione straordinaria — fusione, scissione, conferimento, liquidazione — passa da queste norme.
7. Redditi di capitale e redditi diversi (artt. 44, 67)
I redditi di capitale (art. 44 TUIR) comprendono interessi, dividendi e proventi assimilati. Per la maggior parte sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (26% nella generalità dei casi), il che li sottrae alla progressività IRPEF.
I redditi diversi (art. 67 TUIR) costituiscono una categoria residuale: plusvalenze immobiliari, capital gain da partecipazioni, proventi da attività occasionali, vincite. La loro tassazione segue regole specifiche, spesso con imposte sostitutive che evitano la dichiarazione ordinaria.
8. Imprese minori e regimi speciali (artt. 81 e ss.)
L’art. 81 TUIR apre la disciplina del reddito d’impresa, ne stabilisce il principio di derivazione dal bilancio civilistico e introduce gli aggiustamenti fiscali. È la porta d’ingresso per comprendere costi deducibili, ammortamenti, accantonamenti, valutazioni di magazzino.
I regimi speciali — regime forfettario (L. 190/2014), regime dei minimi, regimi delle persone fisiche residenti in particolari aree — interagiscono con il TUIR senza sostituirlo: spesso semplificano determinazione e riscossione ma mantengono il TUIR come quadro generale di riferimento.
9. Le novità della Legge di Bilancio 2026
La L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) è entrata in vigore il 1° gennaio 2026 e contiene 551 articoli che intervengono su numerose disposizioni del TUIR. Tra le più rilevanti:
- Aliquote IRPEF rimodulate con accorpamento di alcuni scaglioni e riduzione del prelievo sui redditi medi;
- Detrazioni rafforzate per le famiglie con figli e per i contribuenti con redditi da lavoro dipendente sotto soglia;
- Regime forfettario: soglia mantenuta a 85.000 € di ricavi, conferma dell’aliquota sostitutiva al 15% (5% per nuove attività);
- Cedolare secca su locazioni: aliquote confermate, estensione condizionata per affitti brevi;
- Superbonus e bonus edilizi: prosecuzione con regole di transizione (vedi T.U. Edilizia).
10. Coordinamento con altre norme
Il TUIR non vive isolato. Si coordina con il Testo Unico IVA per quanto riguarda i regimi di franchigia e gli adempimenti del professionista; con il D.Lgs. 446/1997 (IRAP) sulla determinazione del valore della produzione netta; con il D.P.R. 600/1973 sull’accertamento per i poteri ispettivi e i termini di decadenza; con il Codice della Crisi d’Impresa (CCII) per il trattamento fiscale delle procedure di composizione negoziata e di concordato preventivo.
Per ogni articolo del TUIR pubblicato su questo portale offriamo: sintesi normativa, commento esteso del professionista, FAQ pratiche, riferimenti a giurisprudenza di Cassazione e Corte Costituzionale (quando disponibili da fonti pubbliche) e prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolari, risoluzioni, interpelli).
Indice completo del TUIR
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